Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 316 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 13/01/2021), n.316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17564-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO

SALVEMINI 65/67, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA IPPOLITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1201/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione o di avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP anno 1998, ha rigettato l’appello di B.D., proposto contro la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso introduttivo.

B.D. si costituisce con controricorso.

In data 4 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10 e in data 21 luglio 2020 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione della estinzione del giudizio, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che aveva verificato la regolarità della definizione agevolata.

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del processo.

Alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

 

 

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