Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 316 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.10/01/2017), n. 316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso pre regolamento di competenza R.G. 27693-2015 proposto
da:
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY
1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIOVANNI PANICCIA, GIUSEPPE FERRANTE, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.D., M.M., T.S.,
C.M.V.;
– intimati –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto
Procuratore Generale D.ssa ZENO Immacolata che chiede alla Corte
adita che il ricorso sia accolto;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FROSINONE, emessa e depositata
il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.
Fatto
PREMESSO
Che non sono stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui il ricorso risulterebbe notificato a mezzo posta alle controparti, le quali non si sono costituite;
che ciò comporta l’inammissibilità del ricorso stesso (Cass. Sez. Un. 627/2008);
che in mancanza di attività difensiva delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali;
che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017