Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31599 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 02/07/2018, dep. 06/12/2018), n.31599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2468-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CARLO ROMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 28 ottobre 2011 n. 118/35/11.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2018

dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con provvedimento prot. 58812/2009 del 18 settembre 2009, l’Ufficio delle Entrate di Pavia (ora Direzione Provinciale di Pavia dell’Agenzia delle Entrate) ha respinto l’istanza di rimborso per credito IVA, avanzata dal contribuente in relazione all’anno 2004;

– Il diniego veniva motivato in ragione dell’omessa presentazione al Concessionario della riscossione del modello VR e della conseguente tardività dell’istanza di rimborso, che risultava presentata oltre il termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

– La Commissione tributaria provinciale di Pavia, adita dal contribuente, accoglieva il ricorso, dichiarando dovuto il rimborso, sul presupposto che del credito IVA era stata data evidenza nella dichiarazione dei redditi del contribuente, senza che l’Ufficio nei termini prescrizionali sollevasse eccezione.

– La Commissione tributaria regionale di Milano confermava la sentenza di primo grado.

– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della pronuncia d’appello, affidato a un solo motivo.

– Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, anche in combinato disposto con il D.M. 29 dicembre 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinaria decennale a favore del contribuente, pur a fronte dell’omessa presentazione del modello VR, da parte di quest’ultimo, al concessionario della riscossione;

2. Il motivo è infondato;

3. Questa Corte ha incisivamente considerato che, tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, solo un presupposto per l’esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 20255 del 2015).

4. In altri termini, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.(Cass. n. 19115 del 2016).

5. Dunque, non può che tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. n. 7684 del 2012; Cass. n. 20039 del 2011);

6. Questa Corte ha, ancora di recente, osservato che “In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l’esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l’eventuale presentazione del modello “VR” ha la sola funzione di sollecitare l’attività di verifica dell’Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l’avvio del relativo procedimento di esecuzione” (Cass. n. 17151 del 2018).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1200,00, oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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