Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31598 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 02/07/2018, dep. 06/12/2018), n.31598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2206/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.F., via (OMISSIS), rappresentato e difeso in appello

dall’Avv. Gaetano Ciancio e dall’avv. Giovanni Violi, con domicilio

eletto presso lo studio dei medesimi, in Parma, via Collegio dei

Nobili, n. 4;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna depositata il 25 novembre 2010 n. 261/22/10.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2018

dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– In data 7 marzo 2003 veniva notificata a C.F. cartella n. (OMISSIS), mediante cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione importi Irpef e IVA per l’anno 2001, oltre interessi e con irrogazione di sanzioni;

Il contribuente presentava ricorso avverso- la Commissione tributaria provinciale di Parma affermandosi titolare di un credito IVA correlato al periodo d’imposta immediatamente precedente (anno 2000);

– La Commissione parmense rigettava il ricorso, rilevando che i periodi d’imposta dal 1997 fino al 2002 erano stati oggetto di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, con conseguente impossibilità per il contribuente di invocare il rimborso.

– La Commissione tributaria regionale di Bologna – Sez. distaccata di Parma accoglieva l’appello del contribuente.

– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

– Non si è costituito il contribuente.

– La Procura Generale, in persona del sost. Proc. Gen. Tommaso Basile, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Commissione tributaria regionale accolto il ricorso del contribuente ritenendo che il condono ai sensi dell’art. 9 or ora evocato faccia salvi i crediti e i rimborsi maturati negli anni condonati;

2. Il motivo unico è infondato e va respinto;

3. La pronuncia della Corte di Giustizia UE 17 luglio 2008 C132/06, con riferimento all’IVA, ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, disciplinanti il cosiddetto “condono fiscale”. Secondo l’incisivo avviso della Corte, le norme citate hanno oltrepassato i confini del margine di discrezionalità amministrativa riconosciuto agli stati membri dal legislatore comunitario, in. quanto il legislatore italiano ha offerto ad ogni soggetto passivo IVA la facoltà di escludere, avuto riguardo ad una serie di periodi d’imposta, l’eventualità di un qualsiasi controllo fiscale. Quanto icasticamente espresso dalla Corte di Giustizia UE è stato confermato anche in plurime pronunce della Corte di Cassazione, che hanno evidenziato l’illegittimità del condono riferito all’IVA e la conseguente disapplicazione della norma di riferimento. Segnatamente, si è affermato: “In tema di condono fiscale, la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 – secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I. V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002 n. 289, artt. 7 ed 8, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto – ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario” (Cass. n. 20068 del 2009; v. anche Cass. n. 28018 del 2009 e Cass. 25701 del 2009);

4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno peraltro affermato che “In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 16, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonchè la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di i.v.a., non può essere disapplicato per contrasto con la VI Dir. n. 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di giustizia Ce del 17 luglio 2008, ín causa C-132/6, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario” (Cass., sez. un., n. 3676 del 2010);

5. Si è soggiunto nella giurisprudenza di questa Corte che: “In tema di condono fiscale, va disapplicato – perchè in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE – la L. n. 289 del 2002, art. 9, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, in quanto l’accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell’evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta” (Cass. n. 2915 del 2013). Emerge, in definitiva, un sedimentato orientamento nel senso della inapplicabilità del condono ex art. 9 I. n. 289 del 2002 in materia d’IVA (v. ancora Cass. n. 18205 del 2016; Cass. n. 22250 del 2011; Cass. 20435 del 2014);

6.,L’inapplicabilità della definizione ex L. n. 289 del 2002, relativamente all’IVA, implica la disapplicazione del condono effettuato dal contribuente in rapporto a detta imposta. In altri termini, viene in rilievo la non interferenza, in rapporto all’IVA, del “condono tombale” presentato dal contribuente per gli anni di riferimento, ivi compreso quello in cui maturava il credito IVA (2000);

7. Assodata deve ritenersi la spettanza al contribuente di detto credito IVA, per quanto riportato dall’anno 2000 nella dichiarazione Unico 2002, anzichè nella dichiarazione Unico 2001, invero omessa. Infatti, la circostanza che il contribuente avesse omesso la presentazione della dichiarazione Unico 2001 non escludeva che il credito IVA maturato con riferimento al 2000 potesse essere legittimamente riportato nella dichiarazione Unico 2002, come effettivamente è stato fatto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, d’altronde, incisivamente affermato che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, anche in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione sia dimostrata in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass., sez. un., n. 17757 del 2016);

8. Il contribuente, pertanto, può ben portare in detrazione l’eccedenza d’imposta -anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione;

9. La sussistenza di tali requisiti esclude la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purchè sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767 e confermate, tra le altre, da Cass. n. 5401 del 2017);

10. A tale cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, e Sezioni Unite con la sentenza dianzi richiamata, nella parte in cui hanno precisato, al punto 5.8., che essa identifica “il rilievo generale e interno” che governa l’esercizio del diritto di detrazione;

11. La giurisprudenza unionale, dal canto suo, ha puntualizzato che “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” e che “l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo”, in quanto “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti dall’art. 17 della Sesta Direttiva” (così Corte Giust., 11 dicembre 2014, Indexx Laboratories Italia; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, Rochys Geissel; Corte Giust, 15 settembre 2016, Senatex);

12. Pertanto; non essendo in contestazione l’esistenza del credito, la Commissione Tributaria Regionale, risulta aver fatto buon governo dei richiamati principii di diritto;

13. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, avuto riguardo

all’esito del ricorso e alla mancata costituzione del contribuente nella presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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