Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31598 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 04/12/2019), n.31598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10834-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 549/2016 della COMM. TRIB. REG. della
Calabria, SEZ. DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale della Calabria n. 549/5/16 depositata il 23 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio
2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con la predetta sentenza la CTR ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso proposto da V.P. avverso avviso di liquidazione contenente l’intimazione al pagamento di imposta suppletiva (trascrizione e diritti catastali) in relazione ad atto di donazione registrato il 15.1.1992.
– Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidandolo ad un unico motivo.
Con istanza del 6.6.2018, l’ufficio deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Con la menzionata istanza, l’Agenzia delle Entrate -sulla premessa dell’avvenuta presentazione di domanda del contribuente di definizione della controversia D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e del conseguente pagamento di quanto dovuto – ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
– L’istanza va accolta e la controversia decisa in conformità, dichiarandosi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019