Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31597 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27040/2013 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Spada Giuseppe,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via

Piemonte n. 32, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi

n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 463/01/2012 depositata il 16 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 ottobre 2018

dal Consigliere D’Orazio Luigi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso

udito l’Avv. Galluzzo Gianna per l’Avvocatura Generale dello Stato e

l’Avv. Spada Giuseppe per P.G..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, nei confronti di P.G., con riferimento all’anno 1986, evidenziando che questi non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per quell’anno, che era socio occulto e dominus della Fin. Part. s.p.a., con recupero, quindi, a tassazione di utili extrabilancio, di sopravvenienze attive, di partecipazioni (Lire 46.038.915.000) e di altri ricavi (somme accreditate su conto corrente per Lire 5.289.552.000).

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, in assenza di fatti certi a lui ascrivibili, con sentenza che veniva riformata dalla Commissione regionale.

3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente.

4. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e in subordine in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la Commissione regionale si è limitata a riferire, in modo del tutto generico, della esistenza di “fatti, circostanze e situazioni”, attraverso le quali il P. “con un macchinoso e complesso intreccio di società e partecipazioni, avrebbe conseguito utili extra bilancio”. In subordine, il ricorrente censura la sentenza per insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.1. Tale motivo è infondato.

1.2. Anzitutto, si rileva che non spiega efficacia il giudicato formatosi in ordine alla sussistenza della qualità di socio occulto ed alla avvenuta distribuzione di utili extrabilancio dalla società Fin. Part. s.p.a. nell’anno 1985 (Cass. Civ., 12 maggio 2011, n. 10423), oltre che sulla titolarità dell’immobile in Siracusa, in quanto il giudicato tributario si estende solo agli elementi costitutivi delle fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, ma non ai fatti variabili da periodo a periodo, come la capacità contributiva, le spese deducibili ed altro (Cass. Civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916).

1.3. Quanto alla censura, si rileva che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Civ., sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9105; cass. Civ., 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. Civ., 15 giugno 2017, n. 14888 ove si afferma che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento).

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate a decorre dall’11 settembre 2012, come quella in esame (pubblicata il 16 ottobre 2012), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, la Commissione regionale ha, invece, compiutamente esaminato i fatti oggetto del giudizio, rilevando che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, ha consentito alla Agenzia delle entrate di avvalersi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, anche di presunzioni super semplici o semplicissime (Cass. Civ., 15 giugno 2017, n. 14930; Cass. Civ., 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass. Civ., 9 giugno 2011, n. 12595).

In tal modo, anche la valorizzazione da parte della Commissione dei dati del certificato catastale assurge ad elemento indiziario, sufficiente a far ritenere provata in capo al P. la titolarità dell’immobile in Siracusa.

La motivazione della sentenza della Commissione regionale, quindi, non è sganciata dai fatti di causa, ma anzi poggia su elementi fattuali, che vengono valorizzati proprio per la possibilità di avvalersi anche di presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

1.3. E’ inammissibile la domanda subordinata del P., per la sussistenza di error in iudicando “per insufficienza della stessa motivazione” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. pagina 9 del ricorso per cassazione).

Infatti, poichè la sentenza della Commissione regionale è stata pubblicata il 16 ottobre 2012 trova applicazione il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base al quale la censura deve incentrarsi sull’omessa esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma non può più concernere l’insufficiente o la contraddittoria motivazione (Cass. Civ., 12 ottobre 2017, n. 23940).

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omessa esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione del suo ruolo di amministratore di fatto, di presunto dominus ed unico socio della Fin. Part. s.p.a.. In particolare la sua residenza è in Francia, il tribunale penale di Roma ha dichiarato estinto il processo per intervenuta amnistia e non vi è prova della percezione degli utili extracontabili della società da parte sua. La presunzione di cui agli artt. 2728 c.c. e ss., muove da un fatto noto ad un fatto ignoto, mentre nella specie si parte da un “fatto già incerto” ossia la qualità di socio di fatto e dominus di una s.p.a. da parte del ricorrente. La Commissione regionale, poi, non ha preso in esame le tesi giuridiche del ricorrente.

2.1. Tale motivo è inammissibile.

Infatti, da un lato il ricorrente censura direttamente l’avviso di accertamento, e dall’altro, si limita a denunciare l’omesso esame di una tesi giuridica prospettate (cfr. pagina 15 del ricorso “In tale ricorso è stata prospettata la tesi giuridica sulle presunzioni …. che non è stata minimamente presa in esame dalla Commissione Tributaria Regionale”), e non l’omessa esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Nel ricorso si fa riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento e non si censura la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagina 12 del ricorso “Il contenuto dell’avviso di accertamento si limita ad una serie di presunzioni senza che nemmeno in sede processuale sia stata fornita la prova …. Infatti, l’Ufficio, partendo dalla presunzione …. Di fatto, l’Ufficio per giungere alla conclusione che vi è materia tassabile …”).

Nè sono fatti “decisivi”, la cui omissione può condurre ad inficiare la motivazione della Commissione regionale, la dedotta residenza del P. in Francia o la pronuncia del Tribubale penale di estinzione del reato per amnistia.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 42 e 7 (l’art. 42 è stato rinumerato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 45) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto manca qualsiasi indizio, anche a livello presuntivo, circa l’effettiva percezione da parte sua degli utili extrabilancio della società, anche perchè il bilancio relativo all’esercizio 1986 viene approvato nel 1987, entro quattro mesi, sicchè gli utili possono essere distribuiti solo dopo l’approvazione del bilancio e non prima, nel corso del 1986.

3.1. Il terzo motivo è infondato.

Invero, trattandosi di utili extracontabili, non rileva di certo la regola per cui gli utili possono essere percepiti solo dopo l’approvazione del bilancio, che avviene di norma l’anno dopo, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.

4. Le spese del giudizio di legittimità in base al principio della soccombenza vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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