Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31597 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 04/12/2019), n.31597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8474-2017 proposto da:

GARAGE S. PIETRO DI R.D.C. & SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ORVIETO 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO VENTURA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5778/2016 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio n. 5778/37/16 depositata il 5.10.2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 maggio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con la predetta sentenza la CTR ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma di parziale accoglimento del ricorso proposto dal Garage S. Pietro di R.D.C. snc avverso avviso di accertamento avente ad oggetto rideterminazione del reddito ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. D), per l’anno d’imposta 2007. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società contribuente affidandolo ad un unico motivo.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

– Entrambe le parti hanno depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con le menzionale istanze, le parti -sulla premessa dell’avvenuta presentazione di domanda della contribuente di definizione della controversia D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e del conseguente pagamento di quanto dovuto – hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

– Le istanze vanno accolte e la controversia decisa in conformità, dichiarandosi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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