Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31592 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 769-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile della Direzione pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO 27,

presso lo studio dell’avvocato PERRECA EMIDDIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI MAGGIO GENNARO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

FUSARO SHOPPING SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

(OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 194/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2018 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MAGGIO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Fusaro Shopping Srl. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal dott. Gargano Alfredo, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli (OMISSIS), con la quale iscriveva a ruolo ai fini (IRAP, IVA e recupero del credito d’imposta per l’anno 2001), l’importo di Euro 218.696,41.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 727 del 08.10.10, depositata in data 15.10.10, rigettava il ricorso ritenendo l’atto impugnato coerente con i parametri normativi di riferimento.

Avverso tale sentenza, la società proponeva appello eccependo, in via preliminare, la nullità della cartella di pagamento per inesistenza del debito tributario. Nel merito, riteneva che la propria responsabilità solidale era limitata alla misura della quota di patrimonio netto ad essa assegnato con l’atto dì scissione, pari ad Euro 113.648,00. Chiedeva l’accoglimento dell’appello e l’annullamento dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate.

L’Ufficio, presentava controdeduzioni, ritenendo che essendo la materia del contendere attinente ad una cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’Agenzia non aveva legittimazione passiva. Chiedeva, dunque, l’estromissione dal giudizio in corso.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 194/45/11, accoglieva parzialmente l’appello e annullava, parzialmente, la cartella impugnata, limitando la responsabilità solidale della società alla quota di patrimonio netto derivante dall’atto di scissione. Compensava le spese. Secondo la CTR della Campania, nel caso di scissione parziale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 12, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, vige la solidarietà nei debiti tributari e che le suddette disposizioni non contengono alcun riferimento in merito alla limitazione di responsabilità delle società beneficiarie per i debiti tributari della società scissa, con la conseguenza che tali debiti restano garantiti dall’intero patrimonio delle beneficiarie, le quali sono da considerarsi responsabili in solido, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1292 c.c.. Specifica, tuttavia la CTR che considerato che dalla documentazione in atti risulta che il patrimonio netto assegnato alla società ricorrente ammontava ad Euro. 113.648,00 la responsabilità solidale della società avrebbe dovuto essere limitata alla somma assegnata in sede di scissione parziale.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Equitalia Sud spa, con ricorso affidato a quattro motivi. La società Fusaro Shopping s.r.l. in questa sede non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. = Equitalia Sud spa lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come, in base alla normativa citata, in caso di scissione parziale la società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data della scissione.

b) con il secondo motivo, l’illegittimità, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, rilevando come la CTR avesse affermato la prevalenza della norma speciale cit. senza specificare se la limitazione di responsabilità debba essere applicata solamente all’imposta principale, senza nulla motivare con riferimento alle relative sanzioni e interessi.

c) con il terzo motivo l’omessa incompleta e carente motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rilevando che i giudici avrebbero chiaramente omesso di specificare se il limite relativo al valore del patrimonio netto attribuito debba esser riferito all’imposta ovvero al valore complessivo dell’iscrizione a ruolo come riferita ad imposta oltre sanzioni ed interessi.

d) con il quarto motivo, vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 2 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando la contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermata prevalenza del criterio di limitazione della responsabilità patrimoniale rispetto alle premesse della parte motiva.

2. = I motivi di ricorso che, stante la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di cui si dirà.

La questione controversa concerne la responsabilità solidale o parziale, limitatamente alla quota di patrimonio netto assegnato, della società beneficiaria in caso di scissione parziale, per le obbligazioni tributarie antecedenti la scissione.

La scissione è un’operazione di carattere straordinario mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, l’intero suo patrimonio o una parte di esso, attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale, ovvero, non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa (artt. 2506 e 2506 quater c.c.). Nella scissione parziale la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto. L’operazione, sotto il profilo della disciplina generale dei tributi e sulla riscossione degli stessi, è regolamentata dall’art. 173 T.U.I.R. e, per quanto in questa sede interessa, dai commi 11, 12 e 13 ove è disposto, che “(….) ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni dell’art. 2506-quater c.c., comma 1, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501-ter c.c., nn. 5 e 6, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. Gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili, in solido, per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e, anche, nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione (….)”. Occorre distinguere gli obblighi tributari gravanti sulla società scissa da quelli gravanti sulla società beneficiaria. In caso di scissione parziale, in forza della normativa speciale citata, prevalente sulle norme codicistiche civili (art. 2506-quater c.c., comma 3), gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria. Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, afferma che, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti; l’art. 173, comma 12, T.U.I.R. prevede che “le altre società beneficiare sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”. Viene, quindi, estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione, dovendosi ritenere, anche con riferimento a tale normativa speciale, la prevalenza rispetto alla norma codicistica di cui al cit. art. 2506-quater c.c., comma 3.(cfr. Cass. 24.6.2015 n. 13061)

Nella fattispecie la intimata è, dunque, obbligata in solido, nei confronti della Agenzia, oltre il limite del patrimonio netto conferito, per il debito di imposta riferito agli anni 2000-2004, essendo la scissione avvenuta in tale anno e tale obbligazione solidale si estende, oltre che all’imposta principale, anche agli interessi e accessori.

Erroneamente, quindi, la CTP ha limitato la solidarietà della società intimata sulla base del solo valore del patrimonio netto attribuitole. Tale limitazione alla quota del patrimonio netto conferito potrà assumere rilevanza in sede di regresso con la società scissa obbligata in solido, ma non nei confronti della Agenzia delle Entrate nei cui confronti sussiste solidarietà integrale, indipendentemente dalla sussistenza o meno della integrità del patrimonio, originariamente considerato, in capo al debitore originario, piuttosto che pro quota a favore di soggetti che gli siano succeduti nei singoli elementi patrimoniali.

3. = I principi fin qui espressi trovano, adesso, un esplicito avallo dalla Corte Costituzione, con la sentenza n. 90 del 2018, che nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173,comma 13, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15,comma 2, ha avuto modo di precisare: “Può quindi ritenersi, in conclusione, che la censurata disciplina più favorevole all’amministrazione finanziaria non violi, per quanto finora argomentato, i parametri indicati dalla commissione tributaria rimettente e rispetti il criterio di adeguatezza e proporzionalità della maggiore tutela riconosciuta all’amministrazione finanziaria per l’adempimento delle obbligazioni tributarie.

1.2. = Mette conto infine di rilevare che il vincolo di solidarietà piena che grava sulle società beneficiarie a seguito della scissione societaria è, comunque, bilanciato dall’ordinaria azione di regresso tra coobbligati ex art. 1299 c.c.. Il carattere non limitato, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, della responsabilità patrimoniale solidale delle società beneficiarie a seguito della scissione non esclude che, nei rapporti interni, tra debitori solidali, l’esposizione debitoria di ciascuna società beneficiaria sia contenuta nel limite del patrimonio assegnato in sede di scissione, pur nel rispetto della presunzione di cui all’art. 1298 c.c., comma 2, secondo cui, se non risulta diversamente, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti eguali. C’è quindi, a favore della società beneficiaria, cui l’amministrazione finanziaria abbia chiesto l’intero, un’azione di regresso, nei limiti dell’eccedenza, nei confronti delle altre società coobbligate. Per queste ultime, la stessa disposizione censurata (all’art. 173, comma 13, T.U.I.R.) prevede la possibilità della loro partecipazione al procedimento avente ad oggetto il debito tributario dell’originaria società scissa. Ciò comporta che l’eventuale controversia tributaria, in cui l’amministrazione finanziaria faccia valere la piena responsabilità patrimoniale di una sola società beneficiaria (così com’è nel giudizio a quo), è comune a tutte le società coobbligate, le quali possono intervenire nel giudizio ed altresì – pur non essendoci un’ipotesi di litisconsorzio necessario – possono essere chiamate in quello stesso giudizio dalla società beneficiaria, richiesta dell’adempimento integrale, e non già pro quota, dell’obbligazione tributaria, perchè comunque tutte le altre società, oltre alla stessa società scissa, sono parti del rapporto sostanziale controverso (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30″). In questo contesto processuale con pluralità di parti trova tutela l’interesse della società beneficiaria, esposta per l’intero nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a far sì che il giudicato si formi anche nei confronti delle altre società obbligate in solido (le eventuali altre società beneficiarie, nonchè la stessa società scissa) nei cui confronti poter far valere il regresso per la parte eccedente il patrimonio assegnato o la quota di obbligazione solidale (Corte Cost. n. 90 del 2018)”.

3. = Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese del giudizio di merito, condanna parte controricorrente a rimborsare ad Equitalia Sud spa. le spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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