Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31591 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26911-2016 proposto da:

RAMOGNINA SCRL NLIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. PESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocao PAOLA RAMADORI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI LEVATI, giusta procura

notarile Notaio M. D. in (OMISSIS) del 05/02/2015 rep.

(OMISSIS);

– ricorrente-

contro

REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata lo ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELA SOMMARIVA, giusta procura a

margine;

– controricorrente –

e contro:

PROVINCIA DI SAVONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 692/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica u lenza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per controricorrente l’Avvocato ROMANELLI per delega

dell’Avvocato PAFUNDI che si riporta agli scritti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Ramognina s.c.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla provincia di Savona con cui veniva comunicata la debenza del maggior tributo speciale per l’anno 2006 dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. La pretesa impositiva nasceva dal fatto che la società Ramognina gestiva una discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati nel comune di (OMISSIS) di talchè era tenuta al pagamento del tributo speciale previsto dalla L. 28 dicembre 1995 n. 549, cui la regione Liguria aveva dato attuazione con la L.R. 13 maggio 1996, n. 21, per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.

Assumeva la società ricorrente di essere stata autorizzata ad utilizzare un impianto mobile di vagliatura/triturazione dei rifiuti che legittimava, secondo la L.R. n. 21 del 2006, art. 3, comma 4, ad effettuare il pagamento in misura ridotta del contributo speciale istituito dalla legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 24. La commissione tributaria provinciale di Savona rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Liguria sul rilievo, tra l’altro, che la società ricorrente non avrebbe potuto autoridursi il tributo senza un provvedimento autorizzativo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a quattro motivi. La regione Liguria si è costituita con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3. Sostiene che ha errato la CTR per non aver provveduto ad estromettere da giudizio la regione Liguria, intervenuta volontariamente in causa, benchè l’intervento di siffatto ente non fosse consentito.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in relazione alla L.R. n. 21 del 1996, art. 11, e alla L.R. n. 23 del 2007, art. 13.

Sostiene che ha errato la CTR nel non applicare la norma speciale che prevede che l’accertamento possa essere eseguito entro il termine di cinque anni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione. Nel caso che occupa il termine scadeva il 31.1.2007 e l’avviso di accertamento era stato notificato il 19.12.2012.

Inapplicabile doveva ritenersi nel caso di specie, la L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 161.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 549 del 1995 ed alla L.R. Liguria n. 21 del 1996. Sostiene che, a norma della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 40, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonchè per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20% dell’ammontare. Sulla base della L.R. n. 21 del 1996, art. 3, comma 4, gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani speciali assimilati o assimilabili agli urbani, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20% di quella per i rifiuti urbani. Ciò posto, poichè la società Ramognina è stata autorizzata dalla provincia di Savona con provvedimenti n. 2004/2196 e n. 2004/2990 ad iniziare l’attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti ed al recupero della frazione umida nonchè al riutilizzo di essa per la ricopertura giornaliera di rifiuti a bancati, sussisteva il presupposto per l’applicazione della cosiddetta ecotassa ridotta sugli scarti e sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti. Inoltre, a seguito della medesima autorizzazione, la frazione organica stabilizzata (cosiddetta FOS) è esclusa da imposta poichè recuperata ed interamente riutilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati.

4. Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene che la CTR non ha considerato che l’unico presupposto per beneficiare della riduzione dell’imposta è lo svolgimenti di attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti, il recupero della frazione umida ed il riutilizzo di essa per la copertura dei rifiuti abbancati.

5. Osserva la Corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente degli altri. Esso è fondato. Invero la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tuttavia le norme previste dalla L.R. n. 21 del 1996, art. 11, e la L.R. n. 23 del 2007, art. 13, in materia di conferimento di rifiuti in discarica, attuative della L. 28 dicembre 1995, n. 549, prevedono, rispettivamente: “1. L’accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all’art. 5.”

“1. L’accertamento delle violazioni può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all’art. 7.”

Ne consegue che nel caso che occupa, dovendosi applicare la norma speciale in materia di violazioni concernenti il conferimento di rifiuti in discarica che deroga a quella generale, l’atto impositivo è stato notificato oltre il termine di decadenza in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione scadeva il 31.1.2007, come accertato dalla CTR, e l’avviso di accertamento è stato notificato il 19.12.2012.

6. Il primo, il terzo ed il quarto motivo rimangono assorbiti.

7. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evolversi della vicenda processuale e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la Regione Liguria a rifondere le spese processuali di questo giudizio che liquida in Euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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