Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3159 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3159 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSACANTILLI Carla (PSS CRL 48L70 H501Z), CORCIULO Maria
Antonietta (CRC MNT 43A61 H501N), rappresentate e difese,
per procura a margine al ricorso iscritto al R.G. n. 27043
del 2012, dagli Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio dei quali in Roma,
Lungotevere Michelangelo n. 9, sono elettivamente domiciliate;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 12/02/2014

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 16570 del 2013, depositata in data 2
luglio 2013.
udlea la Eua_ATiona della causa svolta nella camera di

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Passacantilli Carla e Corciulo Maria Antonietta nei confronti del Ministero della giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 2 luglio 2013, n.
16570, così ha deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa
il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento della somma dì euro
1062,5 in favore di ciascuna parte oltre interessi legali
dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero
alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro
50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, per
il giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi,
oltre a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge”;
che ricorrono le originarie ricorrenti, come rappresentate e difese nel giudizio iscritto al R.G. n. 27043 del

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

2012, per la correzione di errore materiale, lamentando che
la Corte di cassazione, liquidando le spese del giudizio di
legittimità, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta
in ricorso, in favore del difensore antistatario Avvocato

di merito, ha omesso di disporne la distrazione in favore
dei difensori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio Abbate
e Giovambattista Ferriolo;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(…)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore delle ricorrenti, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle
spese e dei compensi, così come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta avevano formulato i difensori Avvocati Ferdinando
Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.

Ferdinando Emilio Abbate, e, liquidando quelle del giudizio

Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di

288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 16570 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei

correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e

difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari, e di quelle
del giudizio di legittimità in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”;

cisione;
che, dunque, nella sentenza n. 16570 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese
del giudizio di merito in favore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista
Ferriolo, antistatari, e di quelle del giudizio di legittimità in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
16570 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio di merito in favore dei difensori delle
ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e GiovaMbattista Ferriolo, antistatari, e di quelle del giudizio di
legittimità in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abba-

che il Collegio condivide la richiamata proposta di de-

te”. Dispone che la correzione sia annotata sull’originale
del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9

gennaio 2014.

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