Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3159 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26071-2018 proposto da:

IMMOBILIARE 2C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SERAFICO 65, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO ROSATI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1054/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GA’BRIELF.

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 12 febbraio 2009, la società Immobiliare 2C evocava in giudizio Z.M. davanti al Tribunale di Avezzano, deducendo che il (OMISSIS) aveva stipulato un contratto preliminare di vendita con il convenuto relativo ad un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) e che in data 12 aprile 1994 la particella era stata frazionata ed identificata, non più con la n. (OMISSIS), ma con la n. (OMISSIS), del foglio (OMISSIS), partita (OMISSIS). Dopo il frazionamento era stata informata dal convenuto che il terreno era stato occupato materialmente da tal M.G. e che tale questione era stata oggetto di una causa civile, in quanto il M. aveva invocato il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione. La domanda era stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari dell’Aquila. Aggiungeva che la causa si era conclusa il 21 marzo 2006 con sentenza che dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti. Sulla base di tali elementi il rappresentante della società attrice aveva inviato una lettera, in data 4 maggio 2007, convocando il convenuto davanti al notaio per procedere alla stipula dell’atto definitivo, ma Z. aveva eccepito che il diritto alla stipula dell’atto definitivo doveva ritenersi ormai prescritto ai sensi dell’art. 2946 c.c.. Aggiungeva che non le era stata restituita la caparra ricevuta pari ad Euro 18.000. La società attrice, deducendo che la prescrizione del diritto era da attribuire a fatto esclusivo del convenuto, chiedeva al Tribunale di condannarlo alla restituzione dell’importo corrisposto a titolo di caparra oltre rivalutazione e interessi;

si costituiva Z.M.,eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2041 c.c., e, in via subordinata, chiedeva respingersi la domanda di relativa agli interessi legali e alla rivalutazione;

il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda condannando Z.M. alla restituzione in favore della società Immobiliare 2C della somma di Euro 41.159, oltre interessi e rivalutazione e spese legali. Il Tribunale rilevava chela causa della intervenuta prescrizione del diritto alla stipula del definitivo, risultava ammissibile l’azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento, tenendo conto che la mancata stipula del contratto era da attribuirsi a fatto esclusivo di Z.M.;

avverso tale decisione proponeva appello quest’ultimo lamentando la violazione agli artt. 2041 e 2042 c.c., trattandosi di rimedi non esperibili nell’ipotesi di intervenuta prescrizione dell’azione tipica e la violazione di artt. 2934,29352946 c.c., in ragione dell’intervenuta prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento, oltre all’erronea valutazione delle risultanze processuali e l’errata applicazione di interessi e rivalutazione. Si costituiva la società appellata contestando l’ammissibilità e la fondatezza del gravame;

la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 1 giugno 2018, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’improponibilità della domanda di arricchimento senza causa proposta dalla società Immobiliare 2C nei confronti di Z.M.. Secondo la Corte territoriale la proponibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., richiedeva la presenza di due presupposti: la mancanza di una causa giustificatrice del trasferimento patrimoniale e l’assenza di altre azioni tipiche esercitabili dal danneggiato. Nel caso di specie, difetterebbero entrambi i requisiti, in quanto il trasferimento patrimoniale sarebbe rappresentato dal contratto preliminare di compravendita, mentre l’appellata avrebbe potuto esercitare l’azione contrattuale. Pertanto, se l’azione fosse stata perenta per decorrenza dei termini di prescrizione, come pure di decadenza, la domanda di arricchimento non avrebbe potuto essere proposta;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Immobiliare 2C Srl affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Z.M.. Le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione di artt. 2041,2042 e 2946 c.c., nonchè degli artt. 1256, 1344, 1463, 1464 e 1218, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dalle risultanze processuali emergerebbe che il comportamento delle parti che denotava la volontà di addivenire, comunque, alla stipula del contratto definitivo. Una volta definita la controversia tra Z.M. e M., alla volontà della società di procedere alla conclusione del definitivo aveva, invece, fatto riscontro la sorprendente lettera dell’11 maggio 2007 con la quale Z.M. aveva comunicato che il diritto alla stipula dell’atto definitivo doveva ritenersi prescritto. Pertanto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione avrebbe dovuto estinguere l’obbligazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., trattandosi di impossibilità che, da temporanea, era divenuta sostanzialmente definitiva. Infatti, la ricorrente, in buona fede, non aveva avuto in precedenza ragione di preoccuparsi, facendo affidamento sulla conclusione del contratto. Alla luce di quanto precede, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, il principio di sussidiarietà avrebbe dovuto trovare applicazione, in quanto un’interpretazione autentica avrebbe dovuto consentire il ricorso al rimedio restitutorio, nell’ipotesi in cui gli strumenti concorrenti non fossero più usufruibili per l’intervenuta prescrizione. In sostanza opererebbe il criterio della sussidiarietà in concreto. Sotto altro profilo la Corte territoriale non avrebbe considerato adeguatamente che, a seguito dell’estinzione del vincolo obbligatorio, la restituzione di quanto corrisposto a Z.M. avrebbe dovuto trovare titolo nell’art. 1463 c.c., in applicazione dei principi in tema di ripetizione dell’indebito. Al contrario la soluzione adottata dalla Corte territoriale avrebbe, di fatto, paralizzato la domanda;

con il secondo motivo si deduce la violazione delle norme di diritto sostanziale relative alle disposizioni oggetto del precedente motivo, oltre che di quelle processuali ed in particolare degli artt. 99,112,115,116 e 132 c.p.c.. Sarebbe violato il principio della domanda nel suo significato di disponibilità dell’oggetto sostanziale del processo, nonchè uno degli elementi essenziali stabiliti all’art. 132 c.p.c., con conseguente nullità della decisione e violazione delle norme costituzionali sul giusto processo e ciò ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5. In particolare, l’art. 2042 c.c., non stabilirebbe una regola di sussidiarietà in astratto. Tale principio rigoroso troverebbe riscontro in una elaborazione giurisprudenziale e non nella norma di legge e tale interpretazione risulterebbe eccessivamente restrittiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare le pregnanti ragioni che avevano condotto all’impossibilità di fruire degli strumenti contrattuali tipici. Inoltre, non sarebbe stata considerata la circostanza che, all’estinzione del diritto ad azionare le tipiche azioni, si è aggiunta anche l’estinzione dell’obbligazione negoziale, per i tervenuta prescrizione;

il ricorso e inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè, con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e l’esame del ricorso non offre elementi di novità. Inoltre, il primo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo parte ricorrente in ricorso neppure dedotto, e quindi allegato o trascritto, di avere proposto in citazione un’azione ai sensi dell’art. 1463 c.c., o una questione di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 c.c.. Si tratta di questioni nuove, non esaminate dalla Corte territoriale;

neppure possono essere prese in esame le deduzioni oggetto della memoria, perchè l’originaria mancata allegazione in ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 6, non può essere sanata con integrazioni contenute nella memoria che, in ogni caso, non individua la sede processuale nella quale l’azione ex art. 1463 c.c., sarebbe stata proposta;

il secondo motivo non si confronta con la sentenza impugnata ed è generico nel prospettare la tesi della sussidiarietà in concreto, fondandola sulla iniquità sostanziale della vicenda concreta e non sulla ratio dell’istituto giuridico, senza esaminare la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale ed introducendo elementi di novità;

a favore della tesi maggioritaria secondo cui l’insussistenza di un’azione tipica va riferita in astratto e quindi non è suscettibile di diversa valutazione nell’ipotesi in cui, in concreto, l’azione risulti prescritta: a fronte di una decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (n. 251 del 2016), si annoverano numerosi precedenti di senso contrario. Così, Cass. Sez. L, n. 12265 del 10/06/2005 e Cass. Sez. 6 n. 29916 del 29/12/2011, secondo cui l’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica e questa si è prescritta (principio affermato dalla S.C. riguardo alla domanda di ricalcolo dell’indennità premio di servizio, con computo del riscatto degli anni di laurea, avanzata da un dipendente USL oltre il termine di prescrizione quinquennale del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418, ex art. 19; e da ultimo Cass. Sez. 3 n. 30614 del 27/11/2018, che ribadisce che l’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica e questa si è prescritta;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delta ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA