Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3159 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3159 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 19192-2016 proposto da:
SBARIGGIA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IGNAZIO SILONE n.252, presso lo studio LO STUDIO
EURKAUNT, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE
GALLINELLI;
– ricorrente contro

UNICREDIT S.P.A. P.I. 00348170101, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

elettivarnente domicHiata

in

ROMA, VIA CIVININI n.11, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO MATERA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente contro
ALOISI CINZIA;
– intimata avverso la sentenza n. 6806/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.

CA)

Data pubblicazione: 08/02/2018

Fatti di causa
Unicredito Italiano Spa, su mandato di Unicredit Banca di
Roma Spa, ottenne un decreto ingiuntivo, di C 148.000,00,
quale saldo debitordi un conto corrente intestato alla Cogea
srl e garantito dai fideiussori Sbariggia Filippo e Aloisi Cinzia.

hanno chiesto di accertare e dichiarare l’inesistenza del credito
azionato dalla banca, essendo il contratto di fideiussione
inesistente o inefficace, in quanto privo delle loro sottoscrizioni.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione della Aloisi e ha
rigettato quella di Sbariggia, il cui gravame è stato rigettato
anche dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9
dicembre 2015. La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione a lui
attribuita non fosse apocrifa e che fosse aspecifico e, quindi,
inammissibile il motivo di gravame riguardante la forma scritta
del contratto.
Avverso la predetta sentenza lo Sbariggia propone ricorso
per cassazione, affidato a due motivi e a una memoria; la
Unicredit resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione in causa, per avere la Corte di merito trascurato
che il contratto di fideiussione conteneva già una firma apocrifa
(quella della Aloisi) e omesso di rispondere alle critiche
avanzate alla c.t.u., alla quale erroneamente aveva dato
credito.
Il motivo è inammissibile, essendo diretto a indurre questa
Corte ad un rivisitazione del giudizio di merito attraverso la
richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti
di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla
Ric. 2016 n. 19192 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

Il decreto è stato impugnato da Sbariggia e Aloisi, i quali

revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione
per accedere ad un terzo grado, ove fare valere la ritenuta
ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n.
8053/2014, n. 7931/2013). Inoltre, la doglianza concernente la
valutazione della c.t.u. è generica, non precisandosi quali

consentire a questa Corte di valutarne la decisività.
Il secondo motivo, che denuncia difetto di motivazione per
avere ritenuto aspecifica la doglianza concernente la violazione
degli artt. 117 e 126 TUB, è inammissibile, a norma dell’art.
360 bis, n. 1, c.p.c.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio,
più volte ribadito, secondo cui la specificità dei motivi di
appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., impone all’appellante di
individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e
le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza
impugnata, in modo che sia possibile comprendere quali siano
le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto
l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla
sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile il
gravame quando l’appellante si richiami genericamente alle
difese svolte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata
o quando, come nella specie, si limiti a tracrivere nel motivo di
gravame l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (in caso di
riferimento alla comparsa di costituzione e alla comparsa
conclusionale nel giudizio di primo grado, Cass. nn.
12140/2006, 21816/2006; alla consulenza tecnica di parte nel
giudizio di primo grado, n. 25588/2010; anche n. 1248/2013).
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Ric. 2016 n. 19192 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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sarebbero le critiche rivolta alla c.t.u., con l’effetto di non

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in C 5600,00, di cui C 100,00
per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Il Presidente

Roma, 24 ottobre 2017

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