Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3159 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28771-2015 proposto da:

S.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MAZZETTI che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO BONGIORNO

GALLEGRA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., A.B.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato Paola Cecchetti,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO BIGLIA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1107/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: ” S.M.V. propose innanzi al Tribunale di Chiavari opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione avverso l’esecuzione per consegna e rilascio di immobile (porzione del mapp. (OMISSIS) del NCT del Comune di (OMISSIS)) promossa da Lorenzo Biglia sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Genova n. 506/2002. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando la nullità degli atti esecutivi e che l’esecutante non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della S. sulla porzione di terreno in questione. Avverso detta sentenza proposero appello B.L., B.A. e A.E.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 29 settembre 2015 la Corte d’appello di Genova accolse parzialmente l’appello, dichiarando inammissibile l’appello avente ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi e dichiarando inammissibile l’opposizione all’esecuzione. Motivò la corte territoriale nel senso che chi si trovi nella materiale detenzione del bene è sì legittimato all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ma a condizione, come riconosciuto da Cass. s.u. n. 1238 del 2015, che egli faccia valere con l’opposizione una situazione opponibile al titolo esecutivo e che tale legittimazione non poteva essere riconosciuta alla S. avendo questa partecipato, in proprio e non solo quale legale rappresentante della società convenuta, al giudizio definito con la sentenza n. 506/2002 della Corte d’appello di Genova e nel quale Mapas s.r.l. era stata condannata alla restituzione del bene (nè rilevava il subentro al Comune, che aveva concesso a Mapas la locazione del mapp. (OMISSIS), quale proprietaria di quest’ultimo per effetto di acquisto successivo alla sentenza). Precisò la corte che nel contraddittorio con la S., convenuta in giudizio unitamente alla società per rispondere dei danni conseguenti alla lamentata occupazione del terreno, Mapas era stata condannata alla restituzione del bene in quanto il terreno apparteneva al mappale (OMISSIS) di proprietà B. e non già al mappale (OMISSIS) di proprietà comunale, concesso in locazione a Mapas. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo S.M.V. e resiste con controricorso la parte intimata.

Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione dell’art. 615 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Espone la ricorrente di essere rimasta estranea al giudizio promosso nei confronti di Mapas s.r.l. essendo stata riconosciuta la sua carenza di legittimazione passiva e che la sentenza, emessa nei confronti del mero detentore a seguito di azione da assimilarsi al regolamento di confini, come affermato dalla Corte di cassazione in relazione al ricorso proposto da Mapas, non aveva efficacia nei confronti dell’allora proprietario (il Comune di (OMISSIS)) e dell’avente causa ( S.M.V., la quale poteva opporre il titolo di acquisto in sede di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.).

Il motivo è inammissibile. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26890/2014, n. 15852/2010, n. 17482/2007, n 4582/2004, n. 14986/2001; n. 14727/2001,n. 4978/2991; n. 7777/98; n. 2510/96) che l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato ed eseguita dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quando decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, nè violazione del principio del ne bis in idem.

L’accertamento di fatto del giudice di merito è stato nel senso della partecipazione in proprio, e non solo quale legale rappresentante della società, della S. al giudizio, facendone derivare l’opponibilità alla medesima S. della relativa statuizione. Non risulta un accertamento di fatto nel senso della declaratoria del difetto di legittimazione passiva, nè l’accertamento del giudice di merito può essere sindacato in sede di legittimità in mancanza di specifica impugnazione per vizio motivazionale, pena un’indagine di merito preclusa nella presente sede. Ciò che il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha accertato in fatto è che la S. era stata convenuta, quale responsabile dei danni, nel giudizio promosso nei confronti di Mapas s.r.l. per la restituzione di terreno appartenente al mappale di proprietà della parte attrice e non a quello concesso in locazione alla società convenuta e che dunque il titolo esecutivo giudiziario si era formato nel contraddittorio con la medesima S.”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il giorno 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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