Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31587 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22417-2012 proposto da:

RAMOGNINA SCRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI LEVATI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIGLIOLA BENGHI, giusta procura a

margine;

PROVINCIA DI SAVONA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA

63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO MASSA,

GIANLUCA ERCOLE, giusta procura a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 11/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la Provincia di Savona l’Avvocato CONTALDI per delega

dell’Avvocato ERCOLE GIANLUCA che si riporta agli scritti;

udito per la Regione Liguria l’Avvocato ROMANELLI per delega

dell’Avvocato PAFUNDI che si riporta agli scritti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Ramognina s.c.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla provincia di Savona con cui veniva comunicata la debenza del maggior tributo speciale per l’anno 2004 dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. La pretesa impositiva nasceva dal fatto che la società Ramognina gestiva una discarica per rifiuti solidi urbani ed assimilati nel comune di Varazze di talchè era tenuta al pagamento del tributo speciale previsto dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, cui la regione Liguria aveva dato attuazione con la L.R. 13 maggio 1996, n. 21, per il deposito dei rifiuti solidi in discarica.

Assumeva la società ricorrente di essere stata autorizzata ad utilizzare un impianto mobile di vagliatura/triturazione dei rifiuti che legittimava, secondo la L.R. n. 21 del 2006, art. 3, comma 4, ad effettuare il pagamento in misura ridotta del contributo speciale istituito dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 24. La commissione tributaria provinciale di Savona rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Liguria sul rilievo, tra l’altro, che la L.R. n. 21 del 1996, attuativa della L. n. 549 del 1995, prescriveva, per l’ottenimento dell’agevolazione, che fossero osservate, nel conferimento in discarica, precise modalità di separazione dei rifiuti tra quelli oggetto di recupero e non; inoltre doveva sussistere il riscontro documentale delle operazioni di recupero a monte ed il conferimento avrebbe dovuto essere debitamente autorizzato nel mentre le autorizzazioni provinciali del 25 marzo 2004 e del 27 aprile 2004, ottenute dalla ricorrente, non erano pertinenti; infine, ai sensi della L.R. n. 21 del 1996, art. 18, comma 4, all’esito delle operazioni sui rifiuti era necessario vi fosse il recupero di materia o energia. Per contro le operazioni di fatto eseguite dalla società, per come dalla stessa descritte in ricorso ed in appello, avevano determinato la sola riduzione volumetrica o meramente materiale dei rifiuti.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a quattro motivi. La provincia di Savona e la regione Liguria si sono costituite con distinti controricorsi. La provincia di Savona ha altresì depositato memoria.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3. Sostiene che ha errato la CTR per non aver provveduto ad estromettere dal giudizio la regione Liguria, intervenuta volontariamente in causa, benchè l’intervento di siffatto ente non fosse consentito.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2. Sostiene che l’atto impugnato è illegittimo in quanto difetta della firma e dell’indicazione del soggetto che lo ha emesso nonchè dell’indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 549 del 1995 ed alla L.R. Liguria n. 21 del 1996. Sostiene che, a norma della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 40, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonchè per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20% dell’ammontare. Sulla base della L.R. n. 21 del 1996, art. 3, comma 4, gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani speciali assimilati o assimilabili agli urbani, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20% di quella per i rifiuti urbani. Ciò posto, poichè la società Ramognina è stata autorizzata dalla provincia di Savona con provvedimenti numero 2004/2196 e numero 2004/2990 ad iniziare l’attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti ed al recupero della frazione umida nonchè al riutilizzo di essa per la ricopertura giornaliera di rifiuti abbancati, sussisteva il presupposto per l’applicazione della cosiddetta ecotassa ridotta sugli scarti e sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti. Inoltre, a seguito della medesima autorizzazione, la frazione organica stabilizzata (cosiddetta FOS) è esclusa da imposta poichè recuperata ed interamente riutilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati.

4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione sul fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha motivato in ordine al rilievo, fatto oggetto di appello, circa il fatto che la motivazione dell’atto impugnato era carente ed incongrua poichè conteneva il mero richiamo alla nota n. 45770 del 30/6/2008 della Provincia di Savona.

5. Osserva la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte da entrambe le parti controricorrenti, le quali deducono che esso manca delle indicazioni prescritte dall’art. 366 c.p.c., sono infondate in quanto dal ricorso è dato evincere quali siano i fatti di causa, i motivi di doglianza e le parti della sentenza oggetto di censura.

6. II primo motivo è infondato. La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, eccepisce la inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente spiegato nel giudizio dalla Regione Liguria, la quale è ente beneficiario del tributo, a norma della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 27, che prevede altresì che alle provincie spetti una quota del 10 per cento di esso.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui solo sulla scorta di una mera interpretazione letterale del disposto del citato art. 14 potrebbe giungersi ad escludere l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente nel giudizio tributario; tuttavia una simile interpretazione comporterebbe l’immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono (come nella specie) portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato. Invero in caso di ritenuta inammissibilità di intervento, per tali soggetti sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale (Cass. n. 255 del 12/01/2012). Ed è stato altresì osservato che una differente e restrittiva interpretazione non sarebbe giustificata neppure dalla necessità di salvaguardare la ragionevole durata del processo in quanto l’interventore adesivo dipendente, il quale non propone alcuna domanda, non amplia l’oggetto del processo e non ne comporta rallentamenti o regressioni di sorta (Cass. n. 14000 del 03/08/2012).

7. Il secondo motivo è inammissibile in quanto privo del requisito dell’autosufficienza sancito dall’art. 366 c.p.c.. La ricorrente, invero, ha censurato la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla legittimità dell’atto impositivo pur essendo esso carente della firma e dell’indicazione del soggetto che lo ha emesso nonchè dell’indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto ma ha omesso di riportarne il testo. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).

8. II terzo motivo è parimenti inammissibile. La L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, comma 24, prevede: ” Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2.” Il successivo comma 40 prevede: ” Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni del presente arti., commi da 24 a 41. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.”

La L.R. 13 maggio 1996 n. 21, art. 3, prevede: ” 1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 11 e 19. 2. L’ammontare del tributo è fissato con L.R. da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. 3. I rifiuti speciali assimilati agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani. 4. Gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20 per cento di quella per i rifiuti urbani. Gli scarti e sovvalli di rifiuti speciali, tossici e nocivi, sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda e terza categoria, sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20 per cento di quella stabilita per gli altri rifiuti speciali.”

Dalle norme citate si evince dunque che possono beneficiare della riduzione di imposta solamente gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani che siano sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa.

Nel caso che occupa la CTR, con valutazione in fatto incensurabile in questo giudizio se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ha accertato che le operazioni eseguite dalla ricorrente, come dalla stessa affermato – e sulla base delle autorizzazioni della provincia di Savona numero 2004/2196 e numero 2004/2990 – avevano avuto ad oggetto l’attività di triturazione e vagliatura dei rifiuti già conferiti in discarica ed il recupero della frazione umida nonchè il riutilizzo di essa per la ricopertura giornaliera dei rifiuti stessi. Dunque l’attività della ricorrente era volta alla sola ottimizzazione dello stoccaggio dei rifiuti, attività che esula da quella di recupero cui la L.R. n. 21 del 1996 ricollega la riduzione del tributo.

9. Il quarto motivo è inammissibile sia in quanto la ricorrente non ha riportato il testo dell’atto impugnato, impedendo la verifica esclusivamente in base al ricorso, sia in quanto la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la carenza motivazionale dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere formulata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non già secondo quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Regione Liguria ed alla Provincia di Savona le spese processuali che liquida in Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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