Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31585 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18507-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1376/2016 del TRIBUNALE di GORIZIA, del

19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dal Ministero della Giustizia l’ordinanza del Tribunale di Gorizia resa nel procedimento n. R.G. 1376/2016 e depositata in data 19.1.201 con ricorso fondato su due ordini di motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, “…..visto il ricorso proposto da T.M. avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore avv. Franco Crevatin” ha provveduto – come da atti – a “riconoscere e liquidare al difensore avv. Franco Crevatin” le somme di cui all’ordinanza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si deduce la “nullità

dell’ordinanza de qua per violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta, in sostanza, che il Tribunale di Gorizia non si è pronunciato sul difetto di legittimazione attiva della T.M., preliminarmente eccepito dall’odierna parte ricorrente, stante l’esclusiva titolarità del rapporto in capo al difensore avv. Franco Crevatin.

Con il secondo motivo si censura la violazione la violazione dell’art. 81 c.p.c. e D.R.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte e nell’ipotesi in cui il provvedimento gravato possa ritenersi come implicito rigetto della suddetta proposta eccezione.

3.- Il primo motivo del ricorso è fondato.

Il Tribunale aveva l’obbligo di pronunciarsi sulla dedotta eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte che aveva agito in proprio.

Era, infatti ed al di là dell’evidente ed eccepito difetto di rappresentanza, doverosa la pronuncia con la conseguente violazione – in assenza della stessa – dell’art. 81 c.p.c..

In sostanza l’intimata opponente T. non era legittimata ad intraprendere il proposto ricorso avverso la liquidazione o del compenso al difensore.

4.- Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.

5.- La fondatezza del primo accolto motivo comporta l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata ordinanza.

6.- Consegue, non ostandovi alcun motivo e privilegiando la necessità di evitare ulteriore fase del giudizio, provvedere ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e, quindi, dichiarare l’inammissibilità della opposizione alla liquidazione.

7.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione svolta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..

Condanna T.M. al pagamento in favore della Amministrazione ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito, quanto al presente giudizio, nonchè in Euro 800,00, oltre spese prenotate a debito, quanto al giudizio di opposizione, dando atto – in relazione a tale giudizio – della sussistenza dei presupposti per il versamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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