Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31585 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/12/2019), n.31585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28319-2015 proposto da:

COMUNE DI SESTRI LEVANTE in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GLAUCO STAGNARO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

BAGNI SEMPIONE DI C.R. E S.M. SNC in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MOLE’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

PISCITELLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2015 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato STAGNARO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MOLE’ che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I Bagni Sempione s.n.c. di C.R. e S. ricorrevano avverso l’avviso di accertamento e liquidazione ICI 2006, emesso dal Comune di Sestri Levante. La CTP di Genova con sentenza n. 219/10/12 riteneva il ricorso tardivamente proposto. La CTR di Genova accoglieva l’appello della contribuente. Rilevavano i giudici del gravame che la pretesa impositiva contestata riguardava uno stabilimento balneare in concessione alla Società appellante (con atto del 2004), che prevedeva l’installazione stagionale di manufatti amovibili, costituenti l’attrezzatura dell’azienda, dall’1 maggio al 30 settembre di ogni anno. L’appellante era, infatti, titolare della concessione di una porzione di aria demaniale sulla quale, con cadenza stagionale, installava le cabine e le attrezzature connesse all’esercizio di uno stabilimento di bagni marini.

Secondo la CTR l’area demaniale in sè non costituiva presupposto per l’imposizione dell’ICI. In questi casi, secondo la risoluzione del Ministero delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali 6 marzo 2003, n. I/DPF, l’oggetto dell’ICI non era l’area demaniale, che non rientrava fra gli immobili indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, ma il fabbricato costruito sull’area demaniale, ad eccezione dei fabbricati non stabilmente infissi al suolo, che, per loro natura, non rientravano nella tipologia di fabbricati assoggettabili ad imposizione. In altri termini, il presupposto dell’imposta, che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, identificava con “il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è retta l’attività di impresa”, nel caso in esame avrebbe dovuto essere integrato dall’esistenza del “fabbricato”.

Nel caso esaminato, secondo la CTR, proprio i caratteri strutturali delle attrezzature, connotati dalla facile rimovibilità e dall’assenza di impianti murari, nonchè il vincolo di temporaneità e di rimozione stagionale, imposto dalla normativa comunale, inducevano a ritenere che non si potesse parlare di fabbricati nel senso indicato dalla normativa sul tributo. Inoltre, lo stesso titolo concessorio non menzionava il termine “fabbricati”.

La sentenza escludeva inoltre, che la fattispecie esaminata potesse essere ricondotta ad alcuna delle relazioni qualificate con il bene che avrebbero giustificato l’imposta ed in particolare ad una proprietà superficiaria.

Ricorreva innanzi a questa Corte, il Comune di Sestri Levante che eccepiva:

1) Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1-2-3; artt. 952-953 c.c.; art. 36 c.n., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3; art. 15 L.R. Liguria n. 16 del 2008 -. Censura dedotta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1-2-3; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59,L. n. 296 del 2006, art. 1 commi 161 e 171; Censura dedotta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimata si costituiva con controricorso. Per l’udienza di discussione entrambe le parti depositavano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva che la decisione della CTR scaturiva da una applicazione non corretta della normativa ICI. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992 “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e di terreni agricoli, siti nel territorio dello stato a qualsiasi uso destinati” (art. 1); inoltre “nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario” (art. 3). Nella fattispecie ricorrevano le condizioni per assoggettamento all’ICI dei Bagni Sempione. In primo luogo lo stabilimento balneare aveva il requisito dell’iscrizione al catasto, con l’intestazione a favore del Demanio Pubblico dello Stato. Ramo Marina Mercantile, essendo tale adempimento stato espletato mediante la procedura Do.C.Fa n. 46341/2011 dalla stessa Bagni Sempione s.n.c.. Tale accatastamento era stato proposto dalla stessa ricorrente. Inoltre, con riferimento alla Risoluzione Ministeriale, Ministero Economia e Finanze, 6/3/2003, dovevano considerarsi esclusi all’assoggettamento ICI i manufatti che non risultavano “nè accatastati, nè accatastabili”. In ogni caso il D.Lgs. n. 504 del 1992 non prevedeva alcuna esenzione di imposta per i manufatti privi di opere murarie o comunque facilmente amovibili, che rientravano anch’essi nella nozione di fabbricato ai sensi del citato D.Lgs., artt. 1 e 2, ben potendo un fabbricato essere interamente costituito da strutture leggere. Richiamava anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 lett. E) (t.u. in materia edilizia) secondo cui era sottoposti a titolo edilizio anche ” l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee…”, citato D.P.R., art. 3. Inoltre la L.R. Liguria n. 16/2008 aveva precisato che “…le cabine e attrezzature balneari…utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la permanenza di persone….diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, con esclusione dei manufatti di cui all’art. 21…” non rientravano “nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica.”

Nel caso in esame detti impianti venivano installati per ben 7 mesi all’anno (1 aprile-30 ottobre) e conseguentemente anche i manufatti di carattere stagionale costituivano veri e propri fabbricati che -al pari di quelli permanenti- avevano un impatto duraturo sull’assetto territoriale preesistente a differenza delle strutture di carattere effettivamente precario. Nè, da ultimo, la temporaneità del titolo concessorio ed il conseguente obbligo per il concessionario di rimuovere i manufatti al termine dell’occupazione, avrebbero escluso, di per sè soli, la configurabilità della proprietà superficiaria. Nè tale esenzione avrebbe potuto trarsi dalla circostanza che il titolo concessorio non parla di fabbricati, trattandosi di rilievo meramente formale inidoneo ed incidere sull’effettiva qualificazione giuridica.

Con il secondo motivo, il Comune di Sestri Levante contestava l’affermazione della CTR secondo cui implicitamente poteva ritenersi intervenuta la decadenza dell’avviso di accertamento dei termini (l’accertamento riferito al 2006 sarebbe stato notificato solamente il 19.12.2001) e precisava che gli avvisi di accertamento emanati dagli enti locali dovevano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati. In forza della citata legge, comma n. 171, tale termine si applicava anche ai periodi di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 (1.1.2007) e quindi, come nel caso di specie, ai rapporti non definiti alla stessa data.

Si costituiva la Bagni Sempione s.n.c. che resisteva al proposto ricorso, rilevando che avverso l’avvenuto accatastamento aveva proposto ricorso al Giudice tributario al fine di accertare la insussistenza all’obbligo di accatastamento dello stabilimento balneare per mancanza di requisiti di legge. Si doleva anche che non fossero state esaminate nella sentenza impugnata altre questioni ritenute assorbite (decadenza dei termini per l’avviso di accertamento e la prescrizione della pretesa impositiva, erronea applicazione dell’ICI per l’intero periodo di imposta nonostante il carattere stagionale dello stabilimento, applicazione delle sanzioni).

Il secondo motivo era inammissibile in quanto la CTR non si era mai pronunciata su tale aspetto.

Con memoria illustrativa depositata per l’udienza, la resistente faceva presente che la CTR Liguria, Prima Sezione, n. 1295 del 27 ottobre 2016, depositata il 15 novembre 2016 e passata in giudicato il 15 maggio 2017 (sentenza allegata), aveva riconosciuto che lo stabilimento balneare della Bagni Sempione non era soggetto all’obbligo di accatastamento. In esecuzione di tale sentenza, lo stabilimento balneare era stato cancellato dal catasto fabbricati ed il sedime era stato inserito al catasto terreni (come categoria F/ 1 – area urbana – priva di rendita, come disposto anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare del 7 dicembre 2016).

Ad avviso di questa Corte il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che “il concessionario di un’area demaniale, sulla quale sia realizzato uno stabilimento balneare, può essere considerato -a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal giudice di merito – titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione (S. U. n. 1324/1997), soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto (Cass. nn. 4769/2004, 4402/1998); in caso di riscontrata titolarità del diritto di superficie, il concessionario è soggetto all’imposta comunale sugli immobili che ne sono oggetto (Cass. n. 9935/2008, con argomentazioni condivise dal collegio)”. (Cass.15470/2010).

Nello stesso senso si è precisato che “il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. Egli è soggetto all’imposta comunale sugli immobili (ICI) anche prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 – che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI sia il concessionario -, considerato che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1, stabilisce, anche nella formulazione anteriore al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali” (Cass. n. 9935 del 2008)”. (Cass. 22522/2009)

Inoltre, con riferimento al tema dell’accatastamento, come proposto dal resistente, si rileva che lo stesso appare inconferente, nel senso che il mancato accatastamento quale fabbricato non influisce sul tema dell’identificazione della posizione soggettiva del concessionario. In tal senso, “la titolarità di un diritto reale di superficie (se sussistente), in capo al soggetto concessionario di un’area demaniale marittima, discende non dal mero fatto dell’iscrizione in catasto, bensì dal fatto che su tale area insista una costruzione e che l’attribuzione del diritto reale di superficie si evinca dall’interpretazione dell’atto amministrativo di concessione”. (Cass.15470/2010).

Il secondo motivo è inammissibile. I giudici della CTR, non si sono pronunciati neanche implicitamente sul tema della decadenza dell’avviso di accertamento; si sono semmai pronunciati sulla tempestività del ricorso introduttivo della contribuente nei termini di legge.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio davanti ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè si pronunci sulle questioni non esaminate e sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria perchè si pronunci sulle questioni non esaminate e sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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