Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31583 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17083-2017 proposto da:

D.F.C., in proprio ed in qualità di professionista

appartenente all’Associazione professionale “Studio Legale Defilippi

e Associati”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 407/2017 del TRIBUNALE di PARMA, del

9/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che l’avv. D.F.C. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma, depositata il 14 marzo 2017, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo D.F. avverso la sentenza del Giudice di pace di Fidenza n. 189 del 2010, e nei confronti del Ministero dell’interno;

che il Tribunale ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale con cui era stata contestata all’avv. D.F. la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per eccesso di velocità rilevato in data 7 aprile 2009, con sistema SICVE sull’autostrada (OMISSIS), in territorio del Comune di Fidenza;

che il Ministero dell’interno non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo è denunciato “difetto di motivazione”, e si contesta che la motivazione resa dal Tribunale sarebbe “carente, incongrua e comunque insufficiente perchè contraddittoria”, e tale da non consentire di verificare l’iter logico seguito per arrivare alla decisione;

che con la memoria illustrativa il ricorrente sottolinea che il vizio dedotto deve intendersi riferito alla carenza di motivazione come denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4;

che il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia vizio di motivazione al di fuori del parametro previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come enucleato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ed è manifestamente infondato nella parte in cui – come precisato nella memoria illustrativa lamenta la carenza assoluta di motivazione;

che, infatti, non si ravvisa carenza di motivazione nell’accezione precisata dalle richiamate Sezioni Unite n. 8053, in quanto il Tribunale ha esplicitato le ragioni del rigetto del gravame e gli argomenti utilizzati non risultano in contrasto tra loro, sicchè è individuabile la ratio decidendi;

che con il secondo motivo è denunciata “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 200 C.d.S., comma 1 e D.M. 29 ottobre 1997, art. 4” e si contesta il rigetto della censura riguardante l’omessa contestazione immediata della violazione, il giudizio espresso dal tribunale in ordine alle caratteristiche dell’apparecchio di rilevazione della velocità, e il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione, che non aveva dimostrato la legittimità del suo operato;

che le doglianze sono in parte inammissibili e in parte infondate;

che il Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame riguardante l’omessa immediata contestazione della violazione, rilevando che la questione ivi dedotta era nuova, e il ricorrente ripropone la questione anzichè censurare la statuizione di inammissibilità, che in questo modo diventa definitiva;

che è manifestamente infondata la doglianza formulata in termini di omessa indicazione degli elementi sui quali il Tribunale ha fondato il giudizio sulle caratteristiche dell’apparecchio di rilevamento della velocità;

che il Tribunale ha evidenziato, come già il Giudice di pace, che il verbale di accertamento conteneva le informazioni riguardo alla tipologia dell’apparecchio, agli estremi dell’omologazione e al funzionamento in automatico senza presenza dell’operatore e che la relativa documentazione, già a disposizione del trasgressore, era stata prodotta dal Ministero appellato nei termini assegnati, in uno con la nota del Comando di Polizia contenente ulteriori precisazioni di carattere tecnico;

che lo stesso ricorrente riporta stralcio del verbale di contestazione (pag. 7 del ricorso) – nel quale era indicato che l’apparecchio funzionava regolarmente e che era stato “sottoposto al controllo di taratura metrologica (…) in data 04/03/2009” – e dà atto che il verbale conteneva l’informativa che la prova fotografica e il certificato di taratura annuale dello strumento erano visionabili presso il comando di Polizia;

che la denunciata violazione del diritto di difesa risulta generica, e come tale inammissibile;

che con il terzo motivo formula eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis C.d.S., per violazione dell’art. 3 Cost.;

che l’eccezione è inammissibile per irrilevanza, in quanto investe la norma che disciplina, tra l’altro, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, che non è oggetto di applicazione nel presente giudizio;

che al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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