Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31582 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17000-2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CIVININI, 12, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA STOPPANI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO TORCHIO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CONDELLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO GUSTAVO CIOPPA, GIUSEPPE

ANTONIO MADEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1825/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott.ssa Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che S.C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 2 maggio 2017, che ha accolto il gravame proposto da B.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 143 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il S. a pagare al B. la somma di Euro 203.400,00, oltre interessi a titolo di restituzione di mutuo;

che il Tribunale aveva ritenuto nuova la domanda di pagamento riferita a Euro 10.000,00, che B. aveva formulato con la memoria ex 183 c.p.c., comma 6, producendo i relativi assegni, e aveva rigettato la domanda di restituzione della somma di Euro 193.400,00, ritenendo non provato il mutuo, poichè gli assegni erano stati emessi a favore di terzi e non era dimostrata la consegna al Sacchetti;

che la Corte d’appello ha la decisione ritenendo che la domanda sin dall’origine riguardasse la somma mutuata dal B. al S. per il pagamento della caparra da questi versata per l’acquisto di un’autovettura e della licenza taxi, sicchè la modifica introdotta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, configurava soltanto emendatio;

che, nel merito, sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti a dimostrazione della fondatezza della pretesa;

che la parte intimata B. resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è manifestamente infondato;

che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., art. 1813 c.p.c. e ss., artt. 2721,2729 e 2697 c.c. e si contesta l’erronea applicazione della disciplina riguardante gli elementi costitutivi del contratto di mutuo nonchè del riparto dell’onere probatorio, posto che il presunto mutuante non aveva dimostrato nè il titolo in base al quale sarebbe avvenuta la dazione di danaro, nè il mancato rispetto del termine fissato per la restituzione, sicchè non era possibile fare ricorso alla presunzione, mentre la prova testimoniale non era ammissibile con riferimento al quantum;

che con il secondo motivo è denunciata errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove e dei fatti controversi e decisivi;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto denuncia vizio di motivazione al di fuori del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso, come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014;

che, infatti, secondo il diritto vivente, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre rimane esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

che, nella specie, il motivo di ricorso non contiene l’indicazione di un fatto storico, decisivo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato, ed è perciò solo inammissibile;

che il primo motivo è infondato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni – le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito – rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (ex plurimis, Cass. 09/03/2012, n. 3703; Cass. 05/12/2011, n. 26022);

che, nella specie, la Corte d’appello ha proceduto alla valutazione unitaria degli elementi acquisiti al giudizio, previa precisazione che il S. non aveva contestato la relativa ammissibilità e legittimità dell’acquisizione, ed è pervenuta alla conclusione che, seppure non fosse provata la consegna materiale degli assegni dal B. al S., nondimeno gli elementi acquisiti, valutati complessivamente, confermassero sia la dazione di danaro sia l’assunzione dell’obbligo restitutorio;

che, in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che gli assegni prodotti dal B. erano stati emessi a favore di M.M., Mercedes Benz Milano e Varco s.p.a. per l’acquisto di una licenza taxi e di due autovetture; che i soggetti indicati erano direttamente collegati al S., in quanto tutti “venditori” dei beni (licenza taxi e autovetture) di proprietà del S.; che i documenti prodotti dal B. attestavano che gli importi, il numero di assegni e la tempistica dei pagamenti corrispondevano al pagamento della licenza taxi e delle due autovetture;

che il quadro indiziario era completato dalle dichiarazioni testimoniali rese da M.M., il quale aveva dichiarato di aver venduto la licenza taxi al S. nel dicembre 2004, al prezzo di Euro 134.000,00, corrisposto mediante quattro assegni circolari, e da C.R., il quale aveva dichiarato di aver assistito ad una telefonata in viva voce, in cui il S. affermava al B. che avrebbe restituito i soldi;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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