Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31582 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 11/04/2018, dep. 04/12/2019), n.31582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18599/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

NUOVA FERGIA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa giusta delega a margine del controricorso

dagli avv.ti Mario Calgaro del foro di Vicenza anche disgiuntamente

con l’avv. Benito Panariti del foro di Roma e con domicilio eletto

presso quest’ ultimo in Roma via Celimontana n. 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

sez. Distaccata di Mestre n. 64/4/10 depositata il 18/05/2010, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/4/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza gravata la CTR confermava la pronuncia di secondo grado che aveva annullato l’atto impugnato con il quale erano irrogate le sanzioni derivanti dall’accertamento di maggior IVA evasa, recuperate a tassazione in forza di separato avviso di accertamento oggetto di altrettanto separato giudizio di impugnazione;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolato in tre motivi; il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di sospendere il processo che qui ci occupa in attesa di quello ad esso pregiudiziale ed avente per oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento portante il recupero di maggior IVA sottratta a imposizione sulla quale (con separato avviso di irrogazione sanzioni oggetto della presente autonoma causa) sono state applicate e richieste, per l’appunto, le sanzioni conseguenti;

– con il secondo motivo si rileva da parte dell’Erario la medesima violazione di cui sopra, qualificando il vizio denunciato come error in procedendo e quindi come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– infine, con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate rileva la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR ritenuto erroneamente il proprio giudizio sull’avviso di irrogazione delle sanzioni qui impugnato vincolato ad altra pronuncia della CTR del Veneto (n. 49/29/2009) che aveva sì annullato l’avviso di accertamento con il quale si disconosceva l’applicazione del regime del margine alle operazioni commerciali di acquisto di autoveicoli usati operato dalla società contribuente, ma che non era ancora passata in giudicato in quanto impugnata di fronte a questa Corte.

Diritto

RITENUTO

che:

– i motivi possono trattarsi congiuntamente, per le ragioni che seguono;

essi costituiscono infatti sviluppo di una unica censura e risultano complessivamente fondati;

– l’Agenzia delle Entrate contesta infatti in sostanza,

complessivamente, l’avere il giudice di appello riconosciuto portata decisiva alla pronuncia, emessa da altra CTR (si tratta appunto della sentenza della CTR Veneto n. 49/29/2009) che in altro processo, non riunito al presente, aveva annullato l’avviso di accertamento per così dire “principale” con il quale il Fisco fondava la pretesa dalla quale discendono le sanzioni irrogate con l’atto qui impugnato; esso infatti costituiva – e sino a sentenza definitiva costituisce – il presupposto di fatto e di diritto esistente che legittima l’irrogazione delle sanzioni;

– in tal modo il secondo giudice ha in sostanza attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che non era ancora passata in giudicato, come rileva l’Amministrazione Finanziaria nell’articolazione del terzo motivo;

– questa Corte preliminarmente rileva che in altro processo tra le medesime parti proprio questa Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassando con rinvio la sentenza che lo aveva confermato l’annullamento proprio dell’avviso di accertamento recante la pretesa di maggiori imposte in forze delle quali è stato emesso l’atto qui impugnato (si tratta di Cass. n. 7013/2018);

– deve pertanto ritenersi che la pronuncia caducatoria resa da questa Corte sopra citata giusto il disposto dell’art. 336 c.p.c. estenda i suoi effetti sia alle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata, sia pure ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata;

– conseguentemente, detta statuizione produce effetti anche sull’atto qui impugnato che reca la pretesa sanzionatoria, logicamente e giuridicamente dipendente da quella veicolata con l’avviso di accertamento recante la pretesa di maggiori imposte;

– ne consegue l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla CTR;

– alla luce delle sopra esposte considerazioni va poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale (peraltro, quest’ultimo va comunque dichiarato inammissibile poichè difetta la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento);

– la sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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