Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31581 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15853-2017 proposto da:

B.C., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE

SILVESTRI, rappresentati e difesi dagli avvocati FEDERICO FINI,

ANDREA PATERNOSTER;

– ricorrenti –

contro

ESCAVAZIONI INDUSTRIALI BARONI SRL, incorporante FINESIND SRL, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GIULIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LOREDANA GAZZETTI, GIORGIO BORELLI;

– controricorrenti –

e contro

BA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 601/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del

14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che B.C. e B.L. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata il 7 marzo 2017 e notificata il 19 aprile 2017, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 820 del 2010, e nei confronti di Finesind s.r.l. e di BA.Gi.;

che la Corte d’appello ha giudicato tardivo l’appello proposto con atto notificato il 22 settembre 2011 avverso la sentenza depositata in data 13 maggio 2010, essendo stato superato il termine lungo di un anno, previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo previgente, applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2002;

che, secondo la Corte territoriale, ai fini della decorrenza del suddetto termine era rilevante soltanto l’attestazione, in calce alla sentenza, dell’avvenuto deposito in data 13 maggio 2010, e non la diversa data del 25 giugno 2010 che era apposta a margine, senza postilla nè sottoscrizione, nè l’appellante aveva dimostrato, a mezzo di certificazione della cancelleria, che l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, sicchè non era applicabile il principio sancito da Sezioni Unite n. 18569 del 2016 secondo cui, in caso di apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c. – il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo;

che la parte intimata Escavazioni Industriali Baroni s.r.l. (incorporante di Finesind) resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che la parte ricorrente ha depositato certificazione della Cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia, rilasciata in data 29 marzo 2017, dalla quale risulta che la sentenza n. 820 del 2010, depositata in data 13 maggio 2010, è stata pubblicata e iscritta nel registro cronologico il giorno 25 giugno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., comma 1, nel testo previgente, e, con il secondo motivo, motivazione apparente o comunque insufficiente riguardo alla mancata applicazione dell’art. 2729 c.c. ai fini dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione, come indicato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18569 del 2016;

che i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, risultano manifestamente infondati;

che la Corte d’appello ha individuato il dies a quo del termine lungo di impugnazione nella data del 13 maggio 2010, attestata in calce alla sentenza, evidenziando che non vi era una “seconda data” di deposito, tale non potendo essere considerata quella indicata con timbro nell’angolo destro della prima facciata della sentenza, che riportava il cronologico;

che l’accertata esistenza di una sola data di deposito in calce alla sentenza rendeva inapplicabile alla fattispecie in esame il principio enucleato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18569 del 2016, che riguarda la situazione “patologica” dell’attestazione di due diverse date da parte del cancelliere in calce alla sentenza, e stabilisce che il giudice dell’impugnazione deve accertare, ai fini della decorrenza del relativo termine, il momento nel quale la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale e l’inserimento nell’elenco cronologico, con attribuzione del relativo identificativo (per successive applicazioni, Cass. 13/03/2017, n. 6384; Cass. 02/08/2018, n. 20447);

che, pertanto, la questione esaminata dalla Corte d’appello di Bologna è del tutto estranea al dibattito giurisprudenziale conclusosi con il richiamato intervento delle Sezioni Unite n. 18569 del 2016, preceduto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2015;

che in presenza di un’unica attestazione di deposito in calce alla sentenza di primo grado, la questione se la data di deposito fosse quella attestata dal cancelliere in calce alla sentenza o quella diversa, successiva, risultante dal timbro apposto nell’angolo destro della prima facciata della sentenza contenente il cronologico, si risolve sulla base del diverso e consolidato principio secondo cui, l’attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell’art. 133 c.p.c., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso (ex plurimis, Cass. 23/07/2009, n. 17290; Cass. 22/04/2009, n. 9622);

che rimane assorbita la questione dell’ammissibilità della documentazione prodotta con il ricorso per cassazione, per l’evidente irrilevanza ai fini della decisione;

che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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