Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31580 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14386-2017 proposto da:

N.F., N.P.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE G.MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI

RIENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS;

– ricorrenti –

contro

F.L., in qualità di procuratrice della sorella F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA N. 7, presso lo

studio dell’avvocato SIMONA BARBERIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2102/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che N.F. e N.P.M. ricorrono, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 20 dicembre 2016, che ha accolto l’appello proposto da F.L., quale procuratrice di F.M., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1538 del 2013;

che il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla F. per ottenere l’annullamento dell’atto di donazione 26 luglio 2006 con il quale N.F. aveva donato al figlio N.P.M. la proprietà del fondo sito in Comune di Malito, individuato catastalmente al fg. 11, particella 196, nonchè il rilascio del fondo, il risarcimento danni e l’accertamento della illegittimità della variazione catastale della originaria particella 137 del fg. 11, dal cui frazionamento erano derivate le particelle nn. 195 e 196;

che i convenuti avevano resistito, formulando eccezione di usucapione, e il solo N.P.M. aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto della donazione;

che il Tribunale aveva rigettato sia la domanda dell’attrice, ritenendo fondata l’eccezione riconvenzionale di usucapione, sia la domanda riconvenzionale, per mancanza di prova del possesso ventennale in capo al convenuto N.P.M.;

che la Corte d’appello, adita in via principale dalla F. e in via incidentale dai N., ha riformato la decisione rilevando, per un verso, che non era contestato che la particella 196 oggetto della donazione derivasse dalla originaria particella 137 di proprietà F., e neppure che si fosse formato il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 161 del 2002, di accertamento dell’acquisto per usucapione in capo alla F. della suddetta particella 137;

che, per altro verso, l’istruttoria non aveva dimostrato in modo inequivoco il possesso del fondo da parte N.;

che, pertanto, doveva essere dichiarata la nullità dell’impugnata donazione, che aveva trasferito un quoziente di terreno che non apparteneva al donante, e oltre alla condanna dei N. al rilascio immediato del fondo, rigettata ogni altra domanda;

che resiste al ricorso F.L., nella indicata qualità, con atto di controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza;

che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di plurimi fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti;

che i ricorrenti contestano che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la F. non aveva contestato le risultanze della planimetria prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale emergeva che la particella catastale 196 del foglio 11, derivata per frazionamento dalla originaria particella 137, è perfettamente contigua ai restanti terreni di proprietà N.;

che neppure era stata contestata la circostanza, allegata dai convenuti, che il fondo, nella sua consistenza attuale, era stato posseduto dalla famiglia N. da circa sessant’anni;

che, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato i fatti emersi dalla deposizione del teste S.P., il quale aveva dichiarato di avere condotto in affitto il fondo in contestazione per conto dei N., di avere recintato detto fondo “intorno agli anni ‘90”, senza che i confinanti F. avessero contestato la recinzione, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste C.C.N., indicato dalla controparte;

che tali circostanze dimostravano, in assunto dei ricorrenti, il riconoscimento da parte F. che il fondo recintato apparteneva alla proprietà N.;

che, infine, la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 161 del 2002, di cui neppure era indicato l’avvenuto passaggio in giudicato, non era opponibile ai N.;

che la complessa doglianza, formulata con riferimento al preteso vizio di motivazione, investe il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, e si risolve in censura di merito, come tale non proponibile in questa sede;

che, peraltro, la doglianza nemmeno rispetta il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, non un punto o un profilo giuridico;

che l’asserito mancato rilievo della “non contestazione” circa la contiguità del fondo indicato come particella 196 alla proprietà N. non presenta carattere decisivo, posto che la Corte d’appello ha escluso che fosse stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem del fondo in capo ai N., tenuto conto della non univocità delle risultanze istruttorie, e tale apprezzamento, come già detto, non è sindacabile in questa sede;

che non sussiste la denunciata incertezza in ordine al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 161 del 2002, avendo la Corte territoriale dato atto della prova documentale sul punto;

che è priva di pertinenza la questione della non opponibilità ai N. del giudicato inter alios, e ciò in quanto la Corte d’appello si è limitata a rilevare che il fatto del possesso in capo alla F. del terreno contraddistinto come particella 137, che risultava accertato nella richiamata sentenza, non era stato contestato nell’odierno giudizio;

che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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