Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31580 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 03/12/2019), n.31580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33295/2018 r.g. proposto da:

N.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Enrico Varali,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Verona, alla via

Basso Acquar n. 127.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA depositata in

data 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 06/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1122 del 2018, respinse il gravame di N.O., cittadino del (OMISSIS), contro l’ordinanza del tribunale di quella stessa città, del 20 luglio 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, oppure della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte ritenne inattendibile il racconto del dichiarante, e comunque insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione come da lui invocata.

2. Avverso la descritta, sentenza N.O. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, mentre il Ministero dell’Interno, rappresentando di non essersi costituito “nei termini di legge mediante controricorso”, ha depositato un “atto di costituzione” “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, e nell’imminenza della stessa, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione di N.O. e chiaramente fatto proprio dal suo difensore mediante il relativo deposito.

3.1. Esso, dunque, può considerarsi sostanzialmente conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. (non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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