Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3158 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3158 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 14376-2015 proposto da:
RASPI RENATO FABIO, RASPI STEFANO JEAN LOUIGI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 13,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO GIALLOMBARDO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO
BRACHINI giusta procura in calce al ricorso notificato;

– ricorrenti contro
COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI DELLO STATO SRL,
MARIONI FERNANDO, MEMCHETTI ROSSANA,
BARTOLONI ADRIA, N1ORMINA MARIA TERESA, STOPPA
GIANCARLO, SALETTI PATRIZIA, BURGASSI EVIO,
CARDELLI COSETTA, CASCIANI ERIKA, CASCIANI SIMONE,

Data pubblicazione: 17/02/2016

BALDI MASSIMO, DAMIANO ANGELA, ABBALLE
LORENZO, BERTI GIOVANNA;
– intimati avverso la sentenza n. 7876/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 9/12/2013, depositata il 03/04/2014;

18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2015 n. 14376 sez. M1 – ud. 18-01-2016
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 14376/15 proposto da Raspi Renato e Rasi),
Stefano nei confronti di Coop ed. Ferrovieri Stato srl + altri , il consiglieri

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che Raspi Renato e Raspi Stefano hanno proposto ricorso per
Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n.
7876/14 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore
materiale non essendo stato inserito nel dispositivo che la sentenza
impugnata veniva cassata solo nella parte relativa al motivo sub
b);
che l’ intimata non hanno resistito ;
Considerato
che il dispositivo della sentenza è del seguente tenore : La Corte
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,cassa la
sentenza impugnata e , decidendo nel merito,rinvia alla Corte
d’appello di Firenze che, in diversa composizione,deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione”;

relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue.

che da tale dispositivo, che corrisponde alla motivazione, si evince
con tutta chiarezza che la cassazione della sentenza è relativa al
secondo motivo che è quello che è stato accolto onde nessuna

che pertanto non appare sussistere alcun errore materiale ;
che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in camera di
Consiglio ex art art 375 cpc
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 3.9.15
Il Cons.rel.”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, essendo
evidente che la cassazione della sentenza impugnata si riferisce al solo
motivo in relazione al quale l’appello è stato accolto e che, pertanto ,il
ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle
spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

ulteriore specificazione era necessaria ;

PQM

Rigetta il ricorso

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