Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3158 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3158 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCIOTTI Giovanni (RCC GNN 40H03 H501D), RISA Adriana (RSI
DRN 54H62 A132S), CENSI NERI Francesco Maria (CNS FNC 50S27
H501R), MICELI Caterina (MCL CRN 59A44 Z401N), MENSITIERE
Maria Anna Antonietta

(nNs

MNN 49H48 L357E), PASSERI Anna

(PSS NNA 54L42 H501M), D’ONDES Vito (DND VTI 58A20 E606Z),
rappresentati e difesi, per procura a margine al ricorso
iscritto al R.G. n. 27039 del 2012, dagli Avvocati Giovanibattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, presso lo
studio dei quali in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9,
sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- intimato –

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 16569 del 2013, depositata in data 2
luglio 2013.

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
Ritenuto

che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Ricciotti Giovanni, Risa Adriana, Censi Neri Francesco maria, Miceli Caterina, Mensitiere Maria Anna Antonietta,
Passeri Anna, D’Ondes Vito nei confronti del Ministero della giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 2 luglio 2013, n. 16569, così ha deciso: “La
Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia
al pagamento della somma di euro 687,5 in favore di ciascuna parte oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00
per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali
e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimi-

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

tà, in euro 506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per
esborsi e agli accessori di legge”;
che ricorrono le originarie ricorrenti, come rappresentate e difese nel giudizio iscritto al R.G. n. 27039 del

che la Corte di cassazione, liquidando le spese ha omesso
di disporne la distrazione in favore dei difensori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista
Ferriolo;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«H…H L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i
difensori dei ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate
e GiovaMbattista Ferriolo, avevano chiesto la distrazione
in proprio favore delle spese e dei compensi, così come dal
testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta avevano formulato entrambi i difensori delle parti.

2012, per la correzione di errore materiale, lamentando

La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difen-

dicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di

aver soddisfatto il

credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 16569 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,

sore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa in-

dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”»;

cisione;
che, dunque, nella sentenza n. 16569 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese
del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori dei
ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
16569 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio, come liquidate, in favore dei difensori
dei ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”. Dispone che la correzione
sia annotata sull’originale del provvedimento.

che il Collegio condivide la richiamata proposta di de-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9

gennaio 2014.

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