Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3158 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23900-2018 proposto da:

PEGAS SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’ 30,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOCERI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA già ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 22 novembre 2008, la società Pegas snc evocava in giudizio la società Enel Distribuzione S.p.A., davanti al Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, chiedendone la condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, subito dalla attrice a seguito del mancato o ritardato aumento di potenza dell’energia elettrica. Esponeva che la società svolgeva attività di fabbricazione e assemblaggio di carter per mezzi agricoli e che aveva concluso nell’anno 2007 un investimento teso all’ampliamento produttivo della struttura. Per tale motivo aveva richiesto alla convenuta l’aumento della potenza della corrente elettrica, da 30 a 1000 kW ricevendo assicurazioni dal somministratore che, per l’espletamento degli oneri a carico di Enel, sarebbero stati necessari 60 giorni. Al contrario, a distanza di circa un anno dall’ultima missiva inviata ad Enel la società richiedente aveva realizzato un’apposita cabina di trasformazione, costata Euro 23.000, diffidando Enel e ritenendola responsabile dei danni determinati dalla mancata produzione dei “carter cambio”. Sulla base di tali elementi chiedeva al Tribunale il risarcimento dei danni quantificati in Euro 125.000 circa. Si costituiva Enel Distribuzione S.p.A., contestando la fondatezza della pretesa ed evidenziando che per il perfezionamento della pratica) era necessario il coinvolgimento di soggetti istituzionali, che avevano determinato l’allungamento dei tempi tecnici, attesa la necessità, tra l’altro, di ottenere le prescritte autorizzazioni di legge;

il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 84 del 2013, rigettava la domanda di Pegas perchè, a prescindere dalla imputabilità o meno dell’inadempimento alla convenuta, difettava la prova del danno subito dall’attrice. In particolare, questa avrebbe omesso di fornire la allegazione del danno emergente, rappresentato dal costo di 10 unità lavorative necessarie per garantire gli impegni assunti dalla Pegas. Secondo il Tribunale non era stata data la prova dell’effettiva necessità di impiegare tali ulteriori unità;

avverso tale decisione proponeva appello Pegas s.n.c., chiedendo l’ammissione della consulenza contabile richiesta in primo grado e lamentando l’omessa pronunzia sulla domanda di imputabilità dell’inadempimento in capo ad Enel Distribuzione. Si costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2018, rigettava l’impugnazione con condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte territoriale sulla base delle risultanze processuali sarebbe rimasto sfornito di provar sia il preteso danno emergente, consistito nel maggiore costo delle 10 unità necessarie per garantire gli impegni assunti dall’appellante, sia il lucro cessante, consistito nella mancata attuazione del piano di produzione dei carter;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Pegas SNC affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso E-distribuzione (Enel Distribuzione S.p.A.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta il mancato accertamento dell’inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, La Corte territoriale avrebbe ritenuto irrilevante l’accertamento relativo all’inadempimento della società appellata e ciò determinerebbe una tipica ipotesi di omessa pronunzia deducibile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, si lamenta la violazione delle norme che disciplinano l’ammissione e lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio nel processo civile e il vizio di carenza di motivazione. Il giudice di appello avrebbe ignorato il terzo motivo di impugnazione, non argomentando riguardo alla mancata ammissione di consulenza tecnica contabile. Al contrario, confrontando i dati forniti dal consulente di parte emergerebbe con evidenza che la materia era caratterizzata da un tecnicismo esasperato. Conseguentemente, avendo la ricorrente allegato in primo grado gli unici documenti in possesso, relativi al contratto di fornitura di energia elettrica e quelli riguardanti il sollecito per l’adempimento della prestazione, non avrebbe potuto dimostrare il proprio assunto con strumenti diversi da una consulenza tecnica di ufficio;

il primo motivo è inammissibile perchè non ricorre l’ipotesi di omessa pronunzia, in quanto il Tribunale ha deciso secondo la “ragione più liquida”, rilevando il difetto di prova del quantum, che rende inutile l’indagine sull’an. La decisione secondo la ragione più liquida individua, nel caso di rigetto della domanda, la argomentazione più convincente che consente al giudice di definire la controversia evitando di esaminare le questioni pregiudiziali e quelle preliminari e tutte le questioni di merito nell’ipotesi in cui la decisione su una soltanto di essere consenta di definire il giudizio;

il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi da ultimo affermati da Cass. Sez. U. 23/10/2017, n. 24969, secondo cui va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242);

è ben vero, al riguardo, che la disciplina processuale prevede uno specifico ordine delle questioni: tale ricavandosi, in via di approssimazione, dagli artt. 132,276,277 e 279 c.p.c., nonchè artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c., in base ai quali occorrerebbe affrontare dapprima le questioni pregiudiziali, nel cui ambito andrebbe accordata la precedenza a quelle relative alla giurisdizione ed alla competenza, seguite dalle pregiudiziali di rito, quindi le preliminari di merito ed infine il merito in senso stretto, a sua volta evidentemente secondo l’ordine logico delle singole questioni;

eppure, va privilegiata la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente dal fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale: essendo evidente come un tale modus procedendi consenta di risparmiare un’attività istruttoria e quella conseguente motivazionale del tutto inutili ai fini della definizione della domanda. In altri termini, ben può decidersi prima (da un punto di vista temporale) una questione (logicamente) più a valle, se tale decisione è più agevole e se risolve nello stesso senso la materia del contendere: in base ad un criterio evidentemente relativo, ispirato al richiamato principio di economia, da cui discendono rapporti di priorità mutevoli e informati al caso concreto; criterio, pertanto, che resta svincolato da canoni strutturali e che sfugge ad un ordine prestabilito, disegnando relazioni di priorità in base al caso concreto e allo stato degli atti;

a prescindere da ciò, la Corte d’Appello ha argomentato in maniera specifica sulla questione relativa all’imputabilità dell’inadempimento (pagina 4 e 5), escludendola;

la mancata censura sulla motivata esclusione dell’inadempimento rende privo di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., il secondo motivo, che impinge in situazioni fattuali. Tale motivo, comunque, si fonda sulla violazione dell’art. 2697 c.c., ritenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la consulenza tecnica di parte sarebbe idonea a fondare la prova del danno o, quanto meno, la richiesta di consulenza d’ufficio. Ma la censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendoci alcuna rifornimento (trascrizione o allegazione), neppure sintetico, al contenuto della predetta consulenza di parte;

in ogni caso non sussiste, per il giudice di merito, uno specifico obbligo di motivazione sulla mancata ammissione di c.t.u. e, nel caso di specie, alcun elemento concreto consentiva di ritenere che l’indagine da sottoporre al consulente di parte consentisse di rientrare nell’ipotesi derogatoria di c.t.u. percipiente (Cass. n. 3717/2019);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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