Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3158 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27306-2019 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO n.

22, presso lo studio dell’avvocato ILARIA SARTORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA SINIGAGLIA;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1395/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I.G. ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bari, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado, che, pronunciata in un giudizio di separazione personale tra coniugi, aveva incrementato, con relativo onere del ricorrente, l’assegno di contribuzione al mantenimento della figlia minore, A.C., di cui era collocataria la madre, V.F., in Euro 700,00 mensili oltre spese straordinarie.

2. Con unico motivo il ricorrente deduce l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla dedotta modifica in melius delle condizioni patrimoniali dell’altro genitore che, dopo aver lasciato la ex casa coniugale di proprietà del ricorrente, era andata a vivere in altro immobile con la propria madre.

La corte di merito, omessa siffatta evidenza, aveva invece valorizzato una circostanza non emergente agli atti e relativa al risparmio di spesa che il ricorrente avrebbe conseguito all’esito della condotta dell’altro coniuge, risparmio quantificato in Euro 500,00 mensili, là dove al ricorrente poteva invece riconoscersi il risparmio del diverso esborso da lui sostenuto e pari ad Euro 180,00 al mese per l’occupazione, sino ad allora avvenuta, di altro immobile di proprietà della moglie e sito in prossimità della ex casa familiare.

3. Il motivo inammissibile perchè quanto dedotto in ricorso ed oggetto di censura non integra un tatto decisivo per giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma argomentazioni sviluppate dai giudici di appello per affermare, nella intervenuta modifica in corso di lite delle condizioni delle parti, la capacità del genitore non collocatario a fronte della età ormai adolescenziale della figlia minore e delle sue incrementate esigenze, di sostenere la misura dell’indicato ed incrementato contributo.

Nè il governo di quegli argomenti vale a rendere del tutto contraddittoria l’impugnata motivazione e quindi non ricostruibile il percorso decisionale adottato dai giudici di merito.

Il rilascio della ex casa familiare da parte del coniuge separato è indicato nell’impugnata sentenza non quale risparmio di spesa, ma quale possibile fonte di reddito per il ricorrente senza che possa dirsi in contrasto quindi con la diversa condizione di quest’ultimo di persona che occupa, pagando un corrispettivo, una parte di altro immobile di proprietà del coniuge per euro 180,00 mensili.

Si tratta pertanto di un argomento, quello del rilascio della ex casa coniugale da parte del coniuge e del suo pieno ritorno nella disponibilità del ricorrente, utilizzato dai giudici di appello per valorizzare una modifica in melius del patrimonio del ricorrente in forza di una nuova possibile entrata e non per un contenimento di spesa ben potendo il primo tornare ad abitare nell’immobile ormai rilasciato dal coniuge.

Il motivo non tocca poi gli ulteriori argomenti utilizzati dalla corte di merito avuto riguardo alle valutazioni condotte in primo grado sulla condizione economica dei genitori (art. 337 ter c.c., n. 4), che presiede, con gli altri concorrenti parametri di legge, a quantificare il contributo al mantenimento del figlio e, segnatamente, il rilievo operato dal primo giudice, e richiamato) da quelli di appello, per il quale, fermo il godimento di somme a titolo di “indennizzo” da parte della moglie per l’occupazione ad opera del marito di un immobile in comproprietà, in ogni caso le risorse economiche del ricorrente sono state ritenute in grado di sostenere il maggiorato esborso per il mantenimento della figlia (p. 9 sentenza di appello che richiama quella del giudice di primo grado), con conseguente irrilevanza, finanche, del guadagno rappresentato per la moglie dal conseguimento) di quella indennità.

Nella non decisività, sposata in appello, di tale circostanza come incrementativa del reddito di uno dei due genitori, la moglie del ricorrente tenuto al mantenimento della figlia minore, ogni ulteriore e successiva vicenda viene nei medesimi termini, ed a maggior ragione, intesa dai giudici di merito ed utilizzata, tra gli altri argomenti, nella formulazione della motivazione come non modificativa in melius del patrimonio della madre.

Ferma la capacità ab origine del patrimonio del padre, già contenuta nella sentenza del tribunale, ecco che la nuova situazione della ex casa familiare diviene essa stessa per la corte territoriale evidenza non decisiva.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 9012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 9012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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