Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3158 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28233-2015 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIACOMO SPADA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., già denominata FONDIARIA-SAI, in

persona del Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CO.FA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7570/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato ALDO PORTAVIA, per delega verbale dell’Avvocato

FRANCESCO MALATESTA, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: “Con atto di citazione l’avv. C.T. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri Fabrizio Co. e la società assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni conseguiti a sinistro stradale. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda, riconoscendo la corresponsabilità delle parti nella causazione del sinistro. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con sentenza di data 10 dicembre 2014 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello, accogliendo l’appello incidentale proposto dalla società assicuratrice. Con riferimento all’appello principale osservò la Corte che l’impugnazione era inammissibile per difetto di specificità dei motivi, mentre, quanto all’appello incidentale, escluse l’ipotesi del concorso di colpa. Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. C.T. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la società assicuratrice.

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso, per nullità della procura speciale, contenendo quest’ultima l’espressa attribuzione del potere di proporre ricorso per cassazione. E’ fondata invece, limitatamente a quanto si rileverà a proposito del primo motivo, l’eccezione di carenza del requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 342, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’atto di appello contiene in modo specifico le doglianze, trascrivendo in particolare le parti in cui si rileva che chi esce da un accesso privato deve osservare la massima prudenza nell’immettersi su una via pubblica e dare la precedenza e quelle in cui si rileva la valenza probatoria della mancata presentazione all’interrogatorio formale e della documentazione fotografica, con l’indicazione dei relativi motivi. Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni. In materia di appello, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 15 giugno 2016, n. 12280). L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso: pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; 16 ottobre 2007, n. 21621). L’esposizione sommaria dei fatti di causa è carente dell’indicazione della motivazione della sentenza di primo grado. In mancanza di tale riferimento non è possibile intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Per comprendere se gli argomenti contenuti nell’atto di appello mirassero ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado è necessario avere contezza della relativa motivazione. L’onere di specificazione delle ragioni per cui si ritiene erronea la statuizione del giudice di appello richiede che vengano esplicitati gli aspetti di contrapposizione dei motivi di appello alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, mediante la comparazione fra i punti rilevanti della motivazione di quest’ultima ed il motivo del gravame proposto. La mancata esposizione della motivazione di primo grado, nella parte rilevante ai fini della censura di cui al motivo del presente ricorso, non consente quindi di apprezzare la portata della medesima censura.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta la ricorrente che la valutazione delle prove effettuata dal giudice di appello è logicamente contrastante con le dichiarazioni del teste e le risultanze fotografiche. L’inammissibilità del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo in esame.”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del secondo motivo;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il giorno 24 novembre.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA