Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31579 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10392-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIBRENO 4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MONTANARA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO MARCONI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24043/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che M.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 22 dicembre 2016, che dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal medesimo Montanaro avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 82613 del 2013, e nei confronti della Prefettura di Roma;

che il Tribunale, dopo aver richiamato il principio di diritto enucleato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18596 del 2016, ha ritenuto tardivo il gravame proposto in data 16 gennaio 2016;

che, stante l’attribuzione alla sentenza di un numero cronologico del 2013 (82613/13), doveva presumersi che la sentenza fosse stata inserita nell’elenco di tale anno al più tardi in data 31 dicembre 2013, e pertanto tale data segnava il dies a quo del termine semestrale di impugnazione;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c. e, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e contesta che il Tribunale, pur avendo dato atto che sulla sentenza gravata era apposto il timbro di deposito con data 18 novembre 2015, ha erroneamente ritenuto che il termine lungo di impugnazione decorresse dal 31 dicembre 2013;

che le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate;

che l’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, conferma che in calce alla sentenza di primo grado è apposto un timbro di deposito che reca la data del 18 novembre 2015 e che non vi sono ulteriori indicazioni di deposito;

che, pertanto, risulta erronea l’applicazione del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite n. 18569 del 2016, che regola l’ipotesi in cui in calce alla sentenza impugnata siano attestate due diverse date di deposito, e impone al giudice dell’impugnazione di accertare il momento nel quale la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale e l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo identificativo (per successive applicazioni, Cass. 13/03/2017, n. 6384; Cass. 02/08/2018, n. 20447);

che il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame dell’appello, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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