Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31577 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al nr. R.G.

14481/2017 sollevato dal Tribunale di Genova del 30/05/2017 nel

procedimento vertente tra:

B.C., B.F., FRIGOFRUTTA LUNENSE SRL, da una

parte;

PREFETTURA DI LA SPEZIA dall’altra, ed iscritto al n. R.G. 12104/2016

di quell’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

Picaroni Elisa;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Servello, che ha

chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di La Spezia.

Fatto

RITENUTO

che il Tribunale di Genova, con ordinanza 30 maggio 2017, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi degli artt. 42 e 45 c.p.c., dopo essere stato adito in riassunzione a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia, che era chiamato a decidere sull’appello proposto da Frigofrutta Lunense s.r.l., B.C. e B.F., avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia n. 41 del 2014, e nei confronti della Prefettura di La Spezia, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme che disciplinano i periodi di riposo per i conducenti che effettuano trasporto di persone e merci su strada;

che le parti non hanno depositato scritture difensive in questa sede;

che il Pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di La Spezia, in accoglimento del ricorso per conflitto;

che con ordinanza interlocutoria questa Corte ha richiesto l’acquisizione della copia integrale dell’ordinanza che solleva il conflitto, nonchè della sentenza declinatoria della competenza;

che, acquisiti gli atti, il conflitto è stato fissato per la decisione all’odierna adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che il Tribunale di Genova solleva conflitto ritenendo che la competenza a giudicare sull’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia appartenga al Tribunale di La Spezia, non trovando applicazione, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la regola del foro erariale, prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato;

che il conflitto deve essere accolto;

che questa Corte, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite 18/11/2010, n. 23285, ha escluso l’applicazione della regola del foro erariale ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione sanzioni amministrative (tra le molte, Cass. 12/01/2015, n. 185);

che pertanto deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di La Spezia, dinanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c.;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia e assegna il termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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