Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31577 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5504/2016 proposto da:

G.G., e F.B., elettivamente domiciliati in

Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Volanti Antonio, che li rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Centrale Attività Finanziarie S.p.a., quale mandataria di Tiberius

Spv S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 28,

presso lo studio dell’avvocato Nicolosi Marco, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

DoBank S.p.a., già Unicredit Management Bank S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Orazio n. 31, presso lo studio dell’avvocato Mattei

Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4577/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 9663 del 2 maggio 2010, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da G.G. e F.B. avverso il decreto ingiuntivo n. 6025/06 emesso a carico degli opponenti dallo stesso Giudice in favore di Capitalia Service J.V. (poi divenuta Unicredit Management Bank s.p.a.), quale mandataria di Capitalia s.p.a., a sua volta mandataria di Trevi Finance s.p.a., cessionaria del credito facente capo a Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) per l’importo di Euro 100.522,16 oltre accessori (quale saldo debitore del conto corrente bancario n. (OMISSIS), previo scorporo della capitalizzazione trimestrale degli interessi) nei confronti del G. e per il minor importo di Euro 43.460,60 oltre accessori nei confronti del fideiussore F.B., moglie del debitore principale.

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in parziale accoglimento dell’opposizione, ha condannato G.G. al pagamento della minor somma di Euro 79.204,95, confermando l’obbligo di F.B. di concorrere in solido con il marito al pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza dell’importo di Euro 43.460,60.

Il Giudice di secondo grado, previa declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove degli appellanti e rigettata la loro eccezione in ordine al potere di Capitalia Service J.V. di potersi giovare, nella proposizione della procedura monitoria, della certificazione ex art. 50 TUB, ha giustificato la riduzione della somma riconosciuta all’istituto di credito sul rilievo della non coincidenza tra l’importo di Euro 79.204,95 – attestato come esistente in contabilità dai procuratori della Banca con dichiarazione dell’11.5.2001 – e quello superiore di Euro 100.522,16 portato dal decreto ingiuntivo, tenuto conto che non erano stati depositati gli estratti degli anni 1991 e 1992, con conseguente impossibilità di verificare la veridicità e l’esattezza del credito vantato, nell’attualità, nei confronti del G. anche in relazione ai successivi interessi maturati.

Avverso la predetta hanno proposto ricorso per cassazione G.G. e F.B. affidandolo a dieci motivi.

La DoBank (denominazione attualmente assunta da Unicredit Management Bank s.p.a) e la Tiberius Spv s.r.l., divenuta titolare di un portafoglio di crediti in precedenza nella titolarità di Trevi Finance n. (OMISSIS) s.r.l, si sono costituiti in giudizio con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto come domanda nuova le allegazioni relative alla duplicazione del credito e la produzione documentale, non rilevando che, in realtà, si trattava di mera ammissibile mera allegazione di fatti sopravvenuti e deposito di documenti non precedentemente prodotti per fatto non imputabile.

Lamentano i ricorrenti che i fatti sopravvenuti, che rappresentano il naturale sviluppo di quelli originariamente allegati, sono costituiti dall’avvio della procedura espropriativa immobiliare da parte di Capitalia Service J.V. srl, asseritamente fondata sul mancato pagamento di alcuni ratei di rimborso di mutuo per un credito che era, in realtà, una ingiusta duplicazione di quello richiesto con il decreto ingiuntivo.

2. Il motivo è infondato.

I ricorrenti hanno reiterato la doglianza già svolta in appello che il credito della banca era stato, in realtà, originato dall’inadempimento imputabile allo stesso istituto di credito quanto all’erogazione del mutuo edilizio stipulato in data 17 marzo 1995. In particolare, è stato dedotto che il conto corrente per cui è procedimento non era che un c.d. conto anticipi, ovvero un conto acceso unicamente per consentire al G. di operare in fase di preammortamento delle somme che sarebbero state successivamente erogate con giroconto su detto conto corrente.

Pertanto, la banca aveva ingiustificatamente omesso di erogare la somma residua di Lire 45.000.000 a completamento del finanziamento di cui al citato contratto di mutuo edilizio del 17 marzo 1995.

La sentenza impugnata ha ritenuto che tali allegazioni integrassero una domanda nuova per essere state dedotte causali e titoli del tutto diversi da quelli oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Questo Collegio condivide una tale impostazione giuridica.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli”, ed integra quindi domanda nuova, il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (vedi Cass. n. 32146 del 12/12/2018).

Non vi è dubbio che, come ricostruito dal giudice d’appello, nel caso di specie, una modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, tale da introdurre nel processo un tema di indagine nuovo, ci sia effettivamente stata, atteso che i ricorrenti neppure hanno dedotto di aver preventivamente sottoposto al giudice di primo grado le allegazioni fatte in appello inerenti al contratto di mutuo edilizio del marzo 1995 (ed alla natura di c.d. conto anticipi del conto corrente su cui è maturato il saldo negativo per cui è procedimento). Ne consegue che le allegazioni in ordine alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca non si configurano come fatti sopravvenuti la cui deduzione è ammissibile, non costituendo il naturale sviluppo di quelli originariamente allegati.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 TUB, per avere la Corte d’Appello ritenuto che Capitalia Service J.V. s.r.l., pur non essendo una Banca, bensì mandataria mediata di Trevi Finance s.r.l., potesse godere del privilegio di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base del mero estratto conto “certificato” conforme alle scritture contabili della banca.

Espongono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto Capitalia service J.V. s.r.l. come soggetto bancario, filiato di Capitalia s.p.a, nonostante che neppure l’appellata avesse mai sostenuto di essere una banca, essendo invece un mero intermediario finanziario. Viene rilevato che l’art. 50 TUB è una norma speciale che si applica soltanto alle banche.

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che la L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l’art. 58, comma 3 TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.

Non vi è dubbio quindi che in base al combinato disposto delle due norme sopra citate è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all’art. 50 del Testo Unico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.

Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 TUB, per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’estratto conto depositato agli atti del giudizio da Capitalia Service J.V. s.r.l., ma sottoscritto da due “procuratori” della Capitalia s.p.a., anzichè Capitalia Service J.V. s.r.l (che ha chiesto il decreto ingiuntivo) fosse sufficiente a farne riconoscere provenienza soggettiva e utilizzabilità oggettiva nel giudizio monitorio.

Lamenta il ricorrente che il Giudice non ha tenuto conto che la certificazione richiesta dall’art. 50 TUB deve provenire dallo stesso soggetto che richiede il decreto ingiuntivo, e non da soggetto diverso (come Capitalia s.p.a.).

Ne consegue che Capitalia Service J.V. non poteva agire in via monitoria sulla base di un estratto conto certificato, che non era alla stessa riconducibile in quanto non sottoscritto da un proprio dirigente.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 TUB, per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’estratto conto depositato da Capitalia Service J.V. s.r.l, sottoscritto da due “procuratori” della Capitalia spa, anzichè da un “dirigente”, fosse idoneo ad essere utilizzato nel giudizio monitorio.

Espongono che è evidente che la qualifica di “procuratore” non contiene al suo interno quella di “dirigente”, costituendo la procura unicamente lo strumento giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere rappresentativo al rappresentante. Nè la controparte aveva contestato che i soggetti che avevano sottoscritto la certificazione dell’estratto conto non fossero dei dirigenti.

7. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Va osservato che da un attento esame della sentenza impugnata non emerge che le questioni che formano oggetto del terzo e del quarto siano state trattate dalla Corte d’Appello.

Il riferimento contenuto nella sentenza alla certificazione dei due procuratori autorizzati della Banca Capitalia s.p.a. è stato fatto allo scopo di evidenziare ulteriormente la provenienza della certificazione ex art. 50 TUB da un soggetto bancario, nell’ambito di uno sviluppo argomentativo nel quale il giudice di secondo grado voleva dimostrare che anche Capitalia Service J.V. s.r.l. era un soggetto bancario, filiato a Capitalia s.p.a., all’uopo espressamente delegato ed abilitato al promuovimento della procedura monitoria.

Non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata nè che la Corte d’Appello fosse stata specificamente investita dagli appellanti, odierni ricorrenti, della questione che la certificazione ex art. 50 TUB potesse provenire solo dallo stesso soggetto che richiedeva il decreto ingiuntivo (Capitalia Service J.V. s.r.l. e non da un soggetto diverso (come Capitalia s.p.a.), nè che la certificazione era stata erroneamente sottoscritta da due “procuratori” anzichè da un “dirigente”.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate – come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno assolto ad un tale onere di allegazione, non indicando esattamente in quali atti del giudizio di primo grado (ed in quali parti dei medesimi) avessero eventualmente sottoposto al Tribunale di Roma le questioni sopra descritte, se non affermando, limitatamente al quarto motivo, assai genericamente che “non una parola sulla circostanza dedotta nonostante la ripetuta eccezione di questa difesa”.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente, contraddittoria ed incomprensibile, per avere la Corte d’Appello ritenuto provato il credito asseritamente vantato Capitalia Service J.V. srl nonostante la mancata produzione degli estratti conto relativi agli 1991 e 1992 e del contratto di apertura di credito.

Lamentano i ricorrenti che i giudici di merito, preso atto del mancato deposito degli estratti conto degli anni 1991 e 1992, avrebbero dovuto ricostruire il rapporto, considerando un saldo di apertura del primo trimestre 1993 pari a 0, e non ritenere provato il credito per la somma di Euro 79.204,95.

9. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto provato il credito asseritamente vantato Capitalia Service J.V. srl nonostante la mancata produzione degli estratti conto relativi agli 1991 e 1992 e del contratto di apertura di credito.

Lamentano i ricorrenti che la Banca, difettando gli estratti conto sopra menzionati, non ha fornito la prova di come il proprio credito si sia formato.

Inoltre, in difetto del contratto di apertura di credito, l’istituto di credito non ha fornito prova delle condizioni economiche che ha applicato nel corso del rapporto, atteso che nel contratto di conto corrente in atti non risultava indicato alcun tasso di interesse applicato al correntista se non tramite il rinvio alla nota clausola uso piazza.

9. Il quinto ed il sesto motivo, da esaminare unitariamente avendo ad oggetto questioni strettamente collegate, presentano rispettivamente profili di infondatezza ed inammissibilità.

In primo luogo (quanto al quinto motivo), la Corte d’Appello non è affatto incorsa nel vizio di motivazione apparente, contraddittoria e ed incomprensibile, tale a dar luogo alla nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4.

Eloquente è l’affermazione contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata secondo cui “gli appellanti hanno contestato – più che la prova della sussistenza del credito – il quantum ingiunto dalla Banca. Tale argomento – che è stato prospettato in coda al primo motivo di impugnazione (p. 9 dell’atto di appello) – è stato più ampiamente diffuso e ripreso con il secondo motivo (ibidem, pa 10/16) con cui gli appellanti hanno dedotto l’arbitrario incremento della somma ingiunta, passata dalla cifra riconosciuta in contabilità di Euro 79.204,95 (vedi dichiarazione resa in data 11.5.2001 dai procuratori della Banca) a quella di Euro 100.522,16, portata dal provvedimento monitorio…..”

Dunque, è evidente che la Corte, dopo aver esaminato in dettaglio i motivi di impugnazione – eloquente è il riferimento preciso alle pagine dell’atto di appello – ha ritenuto provato il credito della Banca sulla base del principio di non contestazione, per avere i ricorrenti contestato non l’an debeatur ma solo il quantum, ovvero l’arbitrario incremento della somma ingiunta, passata da Euro 79.204,95 della certificazione ex art. 50 TUB ad Euro 100.522,16 del provvedimento monitorio. Ed è proprio alla luce di tale affermazione, sul rilievo che non erano stati depositati gli estratti conto del 1991 e 1992 necessari per accertare l’ulteriore credito preteso dalla Banca, ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della minor somma di Euro 79.204,95.

Tale motivazione soddisfa ampiamente il “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014, non essendo, peraltro, il percorso argomentativo della Corte territoriale certo affetto da manifesta implausibilità (vedi recentemente Cass. n. 16502 del 05/07/2017).

Proprio l’iter logico argomentativo sopra menzionato con il quale la Corte d’Appello ha reso edotte le parti di come ha valutato il materiale probatorio esistente in atti rende inammissibile la doglianza con cui i ricorrenti lamentano il mancato assolvimento da parte della Banca dell’onere di fornire la prova del credito per cui è procedimento, trattandosi di una evidente censura di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.

10. Con il settimo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il Giudice omesso di considerare la mancata prova della ricezione da parte del sig. G. degli estratti conto depositati da Capitalia Service J.V. s.r.l..

Lamentano i ricorrenti di aver dedotto, sia nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che nell’atto di appello, che la Banca non aveva fornito la prova sulla stessa incombente della ricezione da parte del correntista nel corso del rapporto degli estratti conto e, sul punto, i giudici di merito avevano omesso qualsivoglia motivazione.

11. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello comunque implicitamente ritenuto provata la consegna al sig. G. degli estratti conto depositati in atti nonostante l’eccezione formulata in ordine alla loro mancata ricezione.

12. Il settimo e l’ottavo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

In primo luogo, la circostanza dedotta dai ricorrenti, su cui il giudice di secondo grado avrebbe omesso la motivazione, non può in alcun modo ritenersi “decisiva” atteso che, con l’eccezione degli estratti conto del 1991 e del 1992 (elemento che la Corte di merito ha considerato nel ridurre il credito della Banca), si evince implicitamente dalla stessa sentenza impugnata che l’istituto di credito ha comunque depositato in giudizio tutti gli altri estratti cont nel giudizio, così consentendo al correntista di conoscere le movimentazioni contabili avvenute nel corso del rapporto di conto corrente bancario.

Dunque, l’eventuale mancata ricezione degli estratti conto nel corso del rapporto non ha impedito nel presente procedimento ai ricorrenti di conoscere (con l’eccezione degli estratti conto 1991 e 1992) la documentazione contabile al fine di poter muovere eventuali contestazioni con riferimento alle poste addebitate.

Quanto, in particolare, all’ottavo motivo, va osservato che non si rinviene traccia nella sentenza impugnata di nessun passaggio logico-argomentativo da cui poter trarre la conclusione che la Corte d’Appello aveva implicitamente ritenuto provata la consegna al sig. G. degli estratti conto depositati in atti.

13. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., della L. n. 154 del 1992, art. 4, comma 3, dell’art. 117, comma 5 e 7 TUB, per non avere la Corte d’Appello dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi del conto corrente in quanto indeterminata ed indeterminabile e per non avere rideterminato gli interessi applicati dalla controparte nella misura legale.

Lamentano i ricorrenti che il riferimento contenuto nel contratto all’uso piazza ed al prime rate ABI non consente di ritenere assolto il precetto di cui all’art. 1346 c.c., non consentendo in concreto la determinazione del tasso di interesse da applicare.

14. Il motivo è infondato.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 4092/2005; recentemente Cass. n. 6550/2013) che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi.

Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata – che ha fatto riferimento, come più volte evidenziato, alla mancata produzione degli estratti conto relativi al 1991 e al 1992 – emerge che l’intero rapporto contrattuale risale ad un periodo anteriore all’entrata in vigore sia della L. n. 154 del 1992 che del successivo art. 117 T.U.B, con la conseguenza che la clausola “usi piazza ” di cui è causa non incorre nel vizio di nullità, che, come detto, non può essere sopravvenuta.

15. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1418 e 1956 per avere la Corte d’Appello ritenuto che la clausola contrattuale sottoscritta dalla sig.ra F., con cui questa aveva assunto l’obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso in ordine allo svolgimento dei rapporti intrattenuti con l’azienda di credito, integrando sostanzialmente una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione prevista all’art. 1956 c.c., comma 1, era affetta da nullità a norma dell’art. 1956 c.c., comma 2.

16. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla dedotta (nel ricorso per cassazione) violazione dell’art. 1956 c.c., comma 2.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure dedotto che una tale eventuale doglianza sia stata mai formulata ai giudici di merito nei gradi precedenti.

Peraltro, la ricorrente non ha neppure minimamente indicato in che termini vi sarebbe stato un significativo e progressivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento del rapporto, non fornendo alcun elemento utile a ricostruire le modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, se non indicando genericamente nel ricorso per cassazione – senza che risulti che tale deduzione fosse stata parimenti sottoposta anche all’attenzione dei giudici di merito – che nel tempo (non indicando neppure sommariamente il periodo) vi era stato un innalzamento del tetto massimo garantito.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore di ciascuna delle controricorrenti delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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