Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31576 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12343-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Responsabile pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO POLISI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 7371/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con decreto del 13 aprile 2017 il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. proposta da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in dipendenza del diniego di ammissione di un proprio credito del complessivo importo di Euro 2.760.455,23 di cui Euro 6.094,81 in chirografo ed il resto in privilegio.

Ha ritenuto in breve il Tribunale doversi applicare il principio secondo cui il credito tributario non può essere ammesso al passivo fallimentare se il concessionario non prova l’avvenuta notifica della cartella di pagamento al contribuente fallito, non potendo il ruolo, in mancanza della notifica, essere posto in riscossione nè nelle forme della cosiddetta esecuzione fiscale, nè in quella della cosiddetta esecuzione concorsuale.

2. – Per la cassazione del decreto Equitalia Servizi di Riscossione

S.p.A. ha proposto ricorso per un mezzo.

Il Fallimento intimato non ha spiegato difese

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui è denunciata nullità per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 102 del 1973, artt. 87 e 88, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 3, art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto la necessità della previa notifica della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

4. Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte ha già affermato che l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 17 marzo 2014, n. 6126; Cass Cass. 11 novembre 2016, n. 23110; Cass. 6 novembre 2017, n. 26296; Cass. 16 maggio 2018, n. 11954).

Merita aggiungere che alle osservazioni svolte dal giudice di merito a sostegno della propria tesi (secondo le quali l’ammissione del credito al passivo, con riserva, all’esito del giudizio innanzi al giudice tributario significherebbe onerare il curatore del fallimento dell’impugnazione “al buio”, per la possibilità che l’Agente fornisca la prova della notifica della cartella esattoriale nelle mani dell’imprenditore fallito) si è già replicato osservando che tali osservazioni “non possono trovare accoglimento in quanto l’inconveniente segnalato è un problema che ridonda in danno del fallito, ove questi non decida di collaborare e con ciò aggravi il suo dissesto, così ponendo in essere un comportamento a cui non dovrebbe avere, perchè avente effetti anche contra se” (Cass. 12 settembre 2016, n. 17927).

Il decreto va dunque cassato e la causa inviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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