Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31576 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4488/2016 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente, domiciliata in Roma, V. Aureliana n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Petraglia Antonio Umberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Casilina n.

1665, presso lo studio dell’avvocato Romanelli Fulvio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Boncompagni Barbara,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 20 luglio 2015, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 34 del 1/3/2013 che, previo accertamento dell’insussistenza del rapporto obbligatorio tra il creditore opposto Intesa San Paolo s.p.a. e l’ingiunto opponente sig. M.F., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando la Banca, oltre che alle spese del giudizio, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Il Giudice di secondo ha osservato che vertendosi, nel caso di specie, in una situazione di omonimia o particolare ambiguità in ordine all’identità del soggetto ingiunto, il soggetto “terzo” rispetto al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ovvero l’opponente, odierno controricorrente, era legittimato a proporre l’opposizione avverso l’ingiunzione, per evitare che il decreto ingiuntivo acquistasse l’efficacia di cosa giudicata e la qualità di titolo esecutivo, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa.

Avverso la sentenza impugnata ha proposto ricorso per cassazione l’Intesa San Paolo s.p.a. affidandolo a quattro motivi.

M.F. si è costituito in giudizio con controricorso.

Intesa San Paolo ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’istituto di credito ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Lamenta la Banca che la Corte d’Appello ha ritenuto erroneamente sussistente la legittimazione attiva del M. a proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 224/12 atteso che, pur versandosi in una situazione di omonimia, nessun dubbio poteva sussistere che tale decreto era stato notificato a persona diversa da quella nei confronti della quale era stato emesso.

In particolare, l’ingiunzione di pagamento era stata chiesta ed ottenuta nei confronti di M.F. (c.f. (OMISSIS)) nato a (OMISSIS), residente a (OMISSIS), mentre, per mero ed evidente errore materiale, l’atto era stato notificato al sig. M.F. residente in Montignoso, via della Traversa n. 57;

Evidenzia la Banca che la semplice erronea notifica di un decreto ingiuntivo ad un terzo (rispetto al debitore ingiunto) non è idonea a far assumere al destinatario la qualità di intimato, e quindi legittimato all’opposizione, in una situazione cui non sussisteva dubbio sulla effettiva diversa identità del debitore ingiunto.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che dall’esame della documentazione in atti – attività consentita a questa Corte essendo stata sottoposta all’attenzione di questa Corte una questione processuale attinente alla legittimazione attiva dell’opponente il decreto ingiuntivo – emerge che, a differenza di quanto dedotto dalla Banca, l’ingiunzione di pagamento non era stata chiesta da quest’ultima ed ottenuta nei confronti di ” M.F. (c.f. (OMISSIS)), nato a (OMISSIS) residente a (OMISSIS)” (vedi 5, righe 6-7 del ricorso per cassazione), bensì nei confronti di ” M.F., nato a (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), residente in (OMISSIS) (pag. 4 del ricorso monitorio e pag. 6 dell’ingiunzione di pagamento).

In sostanza, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia nell’ingiunzione di pagamento era stato inserito un indubbio elemento di ambiguità, tale insinuare dei legittimi dubbi sulla effettiva identità del debitore ingiunto, rappresentato dal luogo di residenza, la via ed il numero civico dell’odierno controricorrente.

Dunque, non è vero che il decreto ingiuntivo (e precedentemente il relativo ricorso) era stato emesso correttamente nei confronti di soggetto avente, in toto, diverse generalità dall’odierno controricorrente e che solo in sede di notifica era stato commesso l’errore materiale di invio del decreto presso un indirizzo diverso da quello del debitore.

Ne consegue che, contenendo il decreto ingiuntivo emesso non solo un’omonimia, ma anche l’esatto indirizzo dell’odierno controricorrente, costui era pienamente legittimato ad opporsi all’ingiunzione di pagamento, e ciò per evitare effetti pregiudizievoli nella propria sfera giuridica sostanziale (vedi anche Cass. n. 9911/2011).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 644 e 653 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la Banca che il decreto ingiunto non avrebbe potuto essere revocato, ma semmai dichiarato inefficace nei confronti della parte che ha proposto opposizione.

4. Il motivo è infondato.

A norma dell’art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta negli altri casi.

Nel caso di specie, si tratta quindi di fattispecie completamente diversa.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la Banca che l’art. 96 c.p.c. trova applicazione in caso di mala fede o colpa grave della parte soccombente, situazione non sussumibile nel caso di specie in cui vi è stato un mero errore materiale nella notifica di un decreto ingiuntivo.

6. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che la Banca ricorrente abbia formulato censure di merito, atteso che la valutazione sulla temerarietà spetta al giudice a quo nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato (cfr., da ult., Cass. 19298/2016, 327/2010, 15551/3003) e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 149 del 2012, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la Banca che, essendo la presente causa di pronta soluzione, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il compenso solo per le fasi di studio della controversia, introduttiva del procedimento e decisoria, riducendo il compenso medio della metà.

8. Il motivo è inammissibile.

La Banca ricorrente lamenta la violazione dei limiti tariffari medi, il che non integra violazione di norme di diritto (integrata dalla sola violazione dei limiti massimi), bensì censura di merito.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA