Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31575 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5281-2018 proposto da:

P.V., RICORSO NON NOTIFICATO;

– ricorrente –

contro

M.S.M.;

avverso l’ordinanza n. 1957/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

secondo quanto risulta dal ricorso, con sentenza di data 25 gennaio 2018, n. 1957 di questa Corte venne dichiarato inammissibile, per carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, il ricorso proposto da P.V. nei confronti di M.S.M. ed avverso la sentenza dei Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l’appello relativo a sentenza del Giudice di Pace.

Ha proposto ricorso per revocazione P.V.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso afferma il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, sussisteva il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Il ricorso è improcedibile. Con la memoria il ricorrente deduce di avere notificato il ricorso in data 28 luglio 2018. Il ricorso è stato notificato in forma telematica ma è privo di asseverazione di autenticità della relazione di notifica (Cass. Sez. U. 24 settembre 2018, n. 22438).

Trattasi comunque di notifica tardiva, effettuata oltre il termine del 25 luglio 2018.

Non è inutile rammentare che è inammissibile, perchè non denuncia un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, bensì una violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l’errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa (Cass. n. 4640 del 2007). Peraltro, lo stesso odierno ricorso è privo del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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