Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31574 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2541/2016 proposto da:

Ing M.P. S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.M. e S.M.,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

Paralisiti Chiara Lucia Angela, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Italfondiario S.p.a., in qualità di procuratore della società

Castello Finance S.r.l., in persona del legale rappresentate pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Cesare n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Caprara Giovanni, rappresentata e

difesa dall’avvocato Geraci Sebastiano, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1606/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata in data 27 novembre 2014, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 6.4.2006, ha accertato e dichiarato l’obbligo della debitrice principale M.P. s.r.l. e dei fideiussori P.M. e S.M. di versare in solido alla Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l., la somma di Euro 50.975,68, quale saldo debitore del c/c. n. (OMISSIS).

Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado, dopo aver evidenziato che nel giudizio di prime cure era stati utilizzati dal CTU contabile ai fini della ricostruzione del saldo, documenti irritualmente prodotti in quanto consegnati direttamente ai consulenti nominati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 184 c.p.c. allora vigente, ha dato atto di aver accertato il credito dell’istituto di credito, all’esito del rinnovo della CTU, “sulla base degli estratti conto tempestivamente prodotti in primo grado, in concreto relativi al solo periodo 4.4.1993/6.6.1997, data di chiusura del conto controverso.”.

Avverso la sentenza impugnata hanno proposto ricorso per cassazione M.P. s.r.l. e i fideiussori P.M. e S.M. la B.W. s.r.l. affidandolo a due motivi.

L’Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l., si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c…

Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata è stata fondata sulle risultanze della CTU disposta in appello, la quale ha, tuttavia, utilizzato, ai fini della rielaborazione del saldo del conto corrente, gli estratti conto intempestivamente prodotti dalla banca oltre i termini ex art. 184 c.p.c.. Ne consegue la radicale nullità della consulenza espletata in secondo grado, con conseguente nullità derivata, a norma degli artt. 157 e 159 c.p.c., della sentenza impugnata che alla CTU ha fatto espresso rinvio.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Lamentano i ricorrenti che la banca non aveva provveduto alla produzione degli estratti conto analitici relativi a tutta la durata del rapporto oggetto di contestazione dalla data della sua insorgenza. Ne conseguiva che il ricalcolo del saldo non avrebbe potuto essere in alcun modo effettuato, non potendosi procedere alla rielaborazione del saldo in presenza di una parte soltanto degli estratti conto.

4. Il primo motivo è fondato.

Dall’esame della documentazione agli atti – attività consentita a questa Corte, essendo stato dedotto un c.d. error in procedendo emerge che effettivamente sono stati utilizzati per l’espletamento della CTU in appello documenti non tempestivamente prodotti nei termini di cui all’art. 184 c.p.c. previgente (applicabile ratione temporis). Ciò emerge, in particolare, dal verbale di conferimento dell’incarico al CTU del 9.5.2000, nell’ambito del quale, lo stesso CTU, nel dichiarare aperte le operazioni peritali, ha evidenziato che “la documentazione rilevata dai fascicoli di parte non è sufficiente in quanto non sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. (OMISSIS)” (intendendo quindi del tutto), i quali sono stati depositati solo successivamente, nel prosieguo della causa, dal CTU della Banca.

D’altra parte, tale circostanza è avallata indirettamente dalla stessa difesa della Banca controricorrente, che ha dedotto l’infondatezza della censura del correntista sul rilievo che il nuovo elaborato peritale, nel rispetto dell’ordinanza della Corte di merito del 16.5.2013, aveva utilizzato “esclusivamente gli estratti conto allegati al fascicolo di primo grado dell’Istituto di credito appellato”.

L’istituto controricorrente, a fronte della dettagliata indicazione da parte dei ricorrenti di tutti i documenti prodotti dalla banca nelle diverse fasi processuali (con la precisazione che gli estratti conto dall’aprile ‘93 al giugno ‘97 erano stati prodotti dal CTP della banca solo in data 15 gennaio 2001, e quindi oltre i termini ex art. 184 c.p.c.), nulla ha replicato se non nei termini generici sopra illustrati, e non indicando quindi, neppure sommariamente, quali estratti conto sarebbero stati allora prodotti, a suo dire, entro la scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c..

Pertanto, il giudice d’appello, nell’affermare che la consulenza svolta in secondo grado aveva utilizzato estratti conto tempestivamente prodotti, nel rispetto quindi dei termini ex art. 184 c.p.c., è incorsa in un evidente error in procedendo.

2. Il secondo motivo è assorbito.

Deve essere quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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