Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3157 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;
– ricorrente –
contro
N.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Poesio
Alessandro del Foro di Firenze e Fabio Lorenzoni ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via del Viminale, n. 43, presso lo studio di
quest’ultimo come da procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 58/35/04 della 35 Sez. della Commissione
Tributaria Regionale di Firenze, depositata il 21 gennaio 2005;
udite le conclusioni dell’avv. Poesio che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udita la relazione la relazione del Consigliere POLICHETTI Renato;
lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso in quanto manifestamente infondato;
Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP
corrisposto con riferimento al periodo di cui e’ causa.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il ricorso e’ manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nel testo vigente dal 1/1/2004) e’ soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attivita’ autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza impugnata e’ fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in Camera di consiglio il ricorso verra’ sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianita’ de Collegio.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010