Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3157 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 09/02/2011), n.3157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente Aggiunto –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., residente in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma al Viale

dell’Oceano

Atlantico n. 25 presso lo studio dell’avv. LEUCI Maria Grazia, che lo

rappresenta e difende in forza di “procura” rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

il Comune di S. Anastasia (NA), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele n. 284

(“c/o avv. Domenico Gaudiello”) insieme con l’avv. VITUCCI ADRIANO

che lo rappresenta e difende in forza della “procura” rilasciata a

margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 223/18/03 depositata il primo luglio 2004

dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Maria Grazia LEUCI,

per l’ A., e dall’avv. Adriano; VITUCCI, per il Comune;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al Comune di S. Anastasia (NA) (in plico postale spedito il 3 ottobre 2005 e ricevuto) il giorno 11 ottobre 2005 (depositato il 21 ottobre 2005), A.M. – premesso che la controversia “riguarda l’avviso di accertamento ICI 1996 notificato il 15 gennaio 2000”, da lui “contestato” (a) “per illegittimità del procedimento” (perchè il Comune “avrebbe dovuto adottare un criterio di quantificazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari ai sensi del D.M. (Min. Fin.) 21 settembre 1991 in contrasto col D.P.R. n. 1142 del 1949, limitandosi ad applicare la normativa vigente all’epoca del periodo d’imposta di riferimento”) e (b) perchè “in tema di fabbricati agricoli” (“cat. D (suinaia)”) “la determinazione doveva avvenire con stima diretta dell’UTE ex D.P.R. n. 1142 del 1949” -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 223/18/03 (depositata il primo luglio 2004) con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva recepito l’appello principale del Comune e respinto il gravame incidentale di esso contribuente avverso la decisione (552/45/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Nel controricorso notificato (con plico postale spedito il 12 novembre 2005 e ricevuto) il 24 novembre 2005 (depositato il 2 dicembre 2005) il Comune intimato instava per la reiezione dell’impugnazione.

Fissata la pubblica udienza per il 12 febbraio 2010, entrambi le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria depositata il 2 aprile 2010 la sezione tributaria della Corte disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa a queste sezioni unite avendo affermato sussistere un contrasto nella giurisprudenza di quella sezione in ordine all’oggetto della controversia.

Il 3 dicembre 2010 il Comune depositava ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. La sentenza gravata.

La Commissione Tributaria Regionale – esposto che: (1) “in primo grado il contribuente aveva eccepito la illegittimità del procedimento di determinazione dell’ICI in quanto l’ufficio avrebbe adottato un criterio di quantificazione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari ai sensi del D.M. (Min. Fin.) 21 settembre, 1991, in contrasto con il D.P.R. n. 1142 del 1949, limitandosi ad applicare la normativa vigente all’epoca del periodo di imposta di riferimento”; (2) “l’appellato” (a) “produce la sentenza TAR Lazio n. 1184 del 6 maggio 1992” e (b) “eccepisce… che in tema di fabbricati agricoli cat. D (suinaia) la determinazione dovesse avvenire con stima diretta UTE ai sensi D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 10”; (3) “nel suo appello il Comune… fa presente come l’ufficio avesse proceduto alla liquidazione dell’imposta sulla base degli stessi dati indicati dal contribuente, applicando la tariffa vigente all’epoca; a riprova precisa che per l’anno 1993 il contribuente aveva versato l’importo corrispondente ai dati da esso indicati” – ha accolto l’appello principale del Comune e rigettato quello incidentale del contribuente osservando:

– “la eccezione circa la validità di un DM recante criteri difformi rispetto al D.P.R. n. 1142 del 1949… appare non incidente”;

– “il riferimento all’avvenuta revisione, giusta certificato di variazione… dal 19 giugno 2000, non può trovare applicazione nella attuale fase di giudizio perchè l’istanza di revisione risulta presentata nel 2000 e, quindi, i suoi effetti non possono retroattivarsi”.

p.2. Il ricorso dell’ A..

Questi impugna la decisione con due motivi.

A. Con il primo egli denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11”, testualmente esponendo:

– “nella fattispecie si controverte su immobili a destinazione particolare (… cat. D) sottoposti a c.d. stima diretta da parte dell’UTE”;

– “nel giudizio di appello è stata prodotta la certificazione dell’UTE… del 19 giugno 2000 attestante l’avvenuta rettifica delle rendite catastali”: “da tale certificazione si evinceva che le nuove rendite non erano corrispondenti a quelle sulle quali il comune aveva determinato il provvedimento di liquidazione; le rendite così rettificate risultavano… inferiori di circa un terzo rispetto a quelle precedenti”;

– egli “aveva ribadito nel corso del giudizio che i vecchi estimi erano presunti ed erano stati determinati dal comune attraverso la sola ed impropria applicazione di coefficienti che non tenevano in alcuna considerazione lo stato effettivo dell’immobile per consistenza uso e destinazione (allevamento suinicolo), inducendo esso ricorrente al pagamento di un’imposta calcolata su valori non rispondenti alla realtà”;

– “tra l’altro, l’immobile in questione, dal 1992 in poi era rimasto perfettamente identico, non avendo subito alcuna modifica ed anche di tale circostanza era stata fatta menzione nell’appello”;

– “la sentenza impugnata ha ritenuto che gli effetti di tale variazione del 2000 non potevano retroattivarsi e non potevano trovare ingresso nel giudizio, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, che prevede la retroattività delle rendite definitive ai fini della determinazione del tributo dovuto”;

– “la sentenza di questa… Corte n. 4310 del 1 marzo 2005 ha attribuito efficacia retroattiva alla individuazione) della rendita definitiva, in netto contrasto con l’assunto della sentenza impugnata”;

– “nella fattispecie, l’accertamento effettuato con stima diretta da parte dell’UTE, (come da certificazione del 19 giugno 2000), trattandosi di immobili di categoria D, attribuiva definitività alla rendita, comportando la rettifica di quella presunta e provvisoria sulla quale il Comune aveva determinato il provvedimento di liquidazione dell’ICI”.

B. Con il secondo (ultimo) motivo il contribuente – esposto aver “nel giudizio” dedotto che “la proroga dei termini di notifica degli avvisi di liquidazione al 31 dicembre 2000 era avvenuta con L. 23 dicembre 1999 (adde: n. 488), art. 30, comma 10, entrata in vigore nel gennaio 2000… e quindi ben oltre il termine di prescrizione” – denunzia “omessa motivazione” esponendo che “nella… sentenza manca qualsiasi riferimento alla eccezione di prescrizione” da lui sollevata.

p.3. L’ordinanza interlocutoria.

Esposta la “contrastante giurisprudenza relativa ad immobili di proprietà di imprese” (“quindi dotati di un valore contabile”) iscritti in catasto alla categoria “D”, nel provvedimento la sezione tributaria sostiene che “la stessa problematica si pone anche in caso di immobili di categoria D), non posseduti da imprese” non avendo “per questi casi la… Corte… una posizione univoca”.

Nel provvedimento, poi, si pone “il problema se, alla luce dell’art. 53 Cost., basato sul principio di capacità contributiva, non sarebbe equo per un paese democratico che il cittadino assolva le proprie obbligazioni fiscali in conformità di quanto effettivamente dovuto, senza che sulla debenza abbiano influenza nè la messa in atti, rimessa alla discrezionalità della P.A., nè le istanze del contribuente, in casi come quello de quo in cui non siano intervenute modifiche o variazioni, rispetto alla prima rendita attribuita non secondo le previsioni di legge” e si afferma che “tale posizione di corrispondenza alla realtà fattuale sarebbe la più equa e la più rispondente al dettato costituzionale in conformità con quanto già disposto in materia di imposte sui redditi, non determinando, tra l’altro, alcun ingiusto vantaggio nè nei confronti dell’Ente impostore nè del contribuente”.

Per la sezione remittente, quindi, “l’I.C.I. dovrebbe essere pagata, trattandosi di fabbricati a destinazione speciale in base ad una rendita attribuita mediante stima diretta dell’U.T.E. ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, e non come, nella specie,… relativa ad immobile di categoria D), privo di rendita attribuita con stima diretta ma determinata con i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1991 che sancisce i criteri delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane di categoria A), B) e C) per l’intero territorio nazionale, in contrasto, quindi, con il D.P.R. n. 1142 del 1949, per cui nell’inerzia dell’A.F. o meglio avverso la determinazione contra legem dell’A.F. il contribuente ha richiesto nel 2000 l’attribuzione di una rendita definitiva, sollecitamente messa in atti in data 19 giugno 2000”, avendo il “ricorrente” richiesto che “gli effetti di detta attribuzione decorrano non dell’istanza del 2000 o dalla messa in atti, ma dal 1992, data dalla quale gli immobili non avevano subito alcuna variazione”.

4. Le ragioni della decisione. Il ricorso deve essere respinto.

A. Il “problema” (“se, alla luce dell’art. 53 Cost., basato sul principio di capacità contributiva, non sarebbe equo… che il cittadino assolva le proprie obbligazioni fiscali in conformità di quanto effettivamente dovuto, senza che sulla debenza abbiano influenza nè la messa in atti, rimessa alla discrezionalità della P.A. nè le istanze del contribuente, in casi come quello de quo in cui non siano intervenute modifiche o variazioni, rispetto alla prima rendita attribuita non secondo le previsioni di legge”) posto dall’ordinanza (peraltro non supportato da conferenti decisioni contrastanti della sezione tributaria sulla specifica questione essendosi la remittente limitata ad affermare che “anche per questi casi… (la) Corte… non ha una posizione univoca”), deve ritenersi insussistente perchè già con la sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006 la Corte Costituzionale ha dato esaustiva soluzione allo stesso laddove (ipotesi sub “c)” della decisione) ha osservato, in ordine ai “fabbricati di gruppo D’privi di rendita non… posseduti o non…

interamente posseduti da imprese”, che “la mancanza di un obbligo di tenuta di scritture contabili a carico del possessore non ha…

consentito al legislatore di utilizzare il più agevole criterio del valore contabilizzato e, quindi, gli ha imposto di adottare, quale alternativa e in attesa dell’attribuzione della rendita, il criterio interinale della rendita presunta, ancorchè di difficile applicazione”.

Per la Corte delle leggi, quindi, il “criterio… della rendita presunta” adottato, “nella sua discrezionalità”, dal legislatore “anche riguardo ai fabbricati” (scilicet: “di gruppo D”) “non interamente posseduti da imprese” è, per sua natura, “interinale” al pari ed identicamente al “criterio… della rendita presunta” utilizzato per i fabbricati ascrivibili a categorie catastali diverse dalla “D”.

Resta così fugata anche la perplessità di ordine costituzionale espressa nell’ordinanza attesa la piana applicabilità alla fattispecie (“fabbricati di gruppo D privi di rendita non…

posseduti o non… interamente posseduti da imprese”) della regola posta dall’art. 11, comma 1, per la quale “se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nell’art. 5, comma 4” (a) “il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente, e al comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione” e (b) “il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nell’art. 14, comma 5, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza”.

B. Diversamente da quanto supposto nell’ordinanza della sezione tributaria (che si fonda sulla sola prospettazione, peraltro manchevole, del ricorrente), però, la concreta fattispecie non corrisponde affatto a quella (“immobile di categoria D, privo di rendita attribuita con stima diretta ma determinata con i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1991, che sancisce i criteri delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane di categoria A, B e C per l’intero territorio nazionale, in contrasto, quindi, con il D.P.R. n. 1142 del 1949”) considerata atteso che il giudice di appello ha (1) giudicato “non incidente”, quindi irrilevante, “la eccezione circa la validità di un D.M. recante criteri difformi rispetto al D.P.R. n. 1142 del 1949” e (2) fondato la sua decisione sull’affermata impossibilità che gli “effetti” della “revisione” risultante dal “certificato di variazione” del 19 giugno 2000 possano “retro attivarsi” (scilicet: sino all’anno di imposta in contestazione, anteriore al 2000) in quanto “l’istanza di revisione risulta presentata nel 2000”.

Peraltro, lo stesso ricorrente deduce che “la certificazione dell’UTE… del 19 giugno 2000” attesta “l’avvenuta rettifica”, non già l’attribuzione definitiva, “delle rendite catastali”.

In tale (unico) contesto fattuale il ricorrente (violando l’art. 366 c.p.c.) non espone le ragioni della “rettifica delle rendite”, non spiega perchè (ed a qual fine) “i vecchi estimi” (non si dice da chi attribuiti) dovrebbero essere considerati “presunti” (aggettivo che, comunque, da solo, non consente di ricondurre la fattispecie concreta in quella del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, abrogato comma 4, ovverosia di determinazione provvisoria della “base imponibile” per il calcolo dell’imposta negli anni in questione, con l’adozione della “rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto”), oltre che “provvisori”, e, soprattutto, perchè gli stessi dovrebbero essere “stati determinati dal Comune” (e non dall’Ufficio deputato all’accatastamento ed alla attribuzione delle rendite catastali), nè, ancora, indica quali siano gli elementi probatorì, non considerati o mal valutati dal giudice del merito, idonei a dimostrare che effettivamente “l’immobile in questione, dal 1992 in poi era rimasto perfettamente identico, non avendo subito alcuna modifica”.

In definitiva la complessiva censura del contribuente si fonda su una situazione di fatto del tutto diversa da quella considerata dalla Commissione Tributaria Regionale la quale, accogliendo l’appello del Comune, mostra di avere univocamente (essendo incompatibile qualsivoglia diversa ipotesi) fondato la sua decisione sul presupposto di fatto (a) che l’ente impositore abbia “proceduto sulla base degli stessi dati indicati dal contribuente” e (b) che gli “effetti” della “variazione” del 2000 non possono “retro attivarsi” perchè l'”istanza di revisione” (scilicet, di rendite già attribuite) è stata presentata solo nel 2000, specie considerato che lo stesso giudice ha altresì dichiarato che “la validità di un D.M. recante criteri difformi rispetto al D.P.R. n. 1142 del 1949…

appare non incidente”.

C. La pur sussistente omissione di pronuncia in ordine all'”eccezione di prescrizione” (“la proroga dei termini di notifica degli avvisi di liquidazione al 31 dicembre 2000 era avvenuta con L. 23 dicembre 1999, (adde: n. 488), art. 30, comma 10, entrata in vigore nel gennaio 2000… e quindi ben oltre il termine di prescrizione”) che si assume sollevata “nel giudizio”, denunziata con il secondo motivo di ricorso, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non è idonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata perchè, essendo incontestati gli elementi di fatto, quell’eccezione pone esclusivamente una problema di interpretazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 10, (per il quale “relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all’imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d’ufficio per l’anno 1994; d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all’ammontare dell’imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998”), quindi soltanto una quaestio iuris che questa Corte è tenuta a risolvere in base al disposto dell’art. 384 c.p.c., (testo e numerazione anteriori alle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, applicabile ratione temporis).

Sulla questione, in difetto di qualsivoglia argomentazione contraria (neppure adombrata dal ricorrente), si debbono richiamare e ribadire i principi affermati dalla sezione tributaria (sentenze 14 aprile 2010 n. 8861; 10 giugno 2009 n. 13342, da cui gli excerpta; 27 luglio 2007 n. 16714) secondo i quali (1) “per gli anni 1993, 1994 e 1995, il termine di decadenza, già fissato al 31 dicembre 1998, è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e, successivamente, al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10, che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996. In ragione di questa serie ininterrotta di proroghe non può dirsi verificata, nella specie, la decadenza del Comune dalla pretesa tributaria agita” e (2) “non rileva in proposito la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, la quale non può valere per le disposizioni di proroga adottate precedentemente all’entrata in vigore della predetta legge”.

Nella citata decisione del 2009 (sulla scorta, “ex multis”, anche di “Cass. 3393/08; Cass. 10204/03; Cass. 508/02”) si è altresì precisato che “il termine per l’accertamento non si può ritenere scaduto al 31 dicembre perchè, in realtà, a quella data il termine è ancora aperto. Esso scade alla mezzanotte del 31 dicembre. Non essendo scaduto alla data predetta, il termine deve ritenersi prorogato perchè dalle ore 00.00 del primo gennaio entra in vigore la legge di proroga”.

D. La “esclusione dall’ICI” (“pur se relativa all’anno 1994”) degli “immobili” perchè “rientrano tra i fabbricati rurali che soddisfano le condizioni previste dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3…”, fondata dall’ A. (che ha posto la questione per la prima volta solo nelle memorie depositate) sulla “recentissima sentenza di queste sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009” nonchè (“per completezza di discorso”) sul “Decreto 31 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis”, infine, è inammissibile in quanto introduce una domanda del tutto nuova: la stessa, infatti, tende ad ottenere una declaratoria (petitum) di “esenzione” dall’imposta per (causa petendi) la sola qualità agricola dell’immobile, della cui proposizione innanzi al giudice del merito, però, non vi è traccia nè nella sentenza impugnata nè nello stesso ricorso per cassazione dell’ A. che di nulla si è doluto in proposito.

p.5. Delle spese processuali.

Per la sua totale soccombenza il ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannato a rifondere al Comune le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto contro del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’ A. a rifondere al Comune le spese processuali del giudizio di Legittimità che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), di cui Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA