Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3157 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27626-2015 proposto da:

G.M.L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1809/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: “Con atto d’intimazione di sfratto per morosità F.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri – sezione distaccata di Albano Laziale la società G.M.L. s.r.l. chiedendo la convalida dello sfratto per mancato pagamento di canoni della locazione stipulata dalla precedente proprietaria, la società (OMISSIS) s.r.l. poi fallita. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito dispose il rilascio dell’immobile con condanna dell’intimata al pagamento della somma richiesta. Avverso detta sentenza propose appello la società conduttrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 17 aprile 2015 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale nel senso della non opponibilità alla F. del patto di compensazione dei canoni non pagati con le somme anticipate dalla conduttrice per le opere di miglioria in quanto stipulato con la precedente proprietaria e privo di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.Aggiunse che non ricorrevano i presupposti della compensazione giudiziale in quanto il credito opposto risultava escluso da sentenza passata in cosa giudicata e che l’eventuale pronuncia, avendo carattere costitutivo, sarebbe stata in ogni caso inidonea ad elidere la morosità maturata. Ha proposto ricorso per cassazione G.M.L. s.r.l. sulla base di due motivi.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., nonchè omessa, contradditoria o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che, posto che dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità del documento l’atto diventa opponibile, la F. era a conoscenza del rapporto di locazione intercorso fra la società poi fallita e la G.M.L. in quanto prima dell’acquisto dell’immobile ne era stata la subconduttrice, avendo assunto la locazione dalla conduttrice G.M.L., sicchè avrebbe dovuto conoscere le condizioni della locazione. Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove volte a dimostrare il detto fatto e che la motivazione non consente di comprendere se la circostanza sia stata valutata.

Il motivo è inammissibile. La deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, è inammissibile come censura ai sensi dell’art. 360, n. 3, giacchè tale valutazione non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 30 marzo 2005, n. 6653; 29 aprile 2002, n. 6224). Ove si ritenga poi che la censura sia stata proposta anche sotto il profilo del vizio motivazionale la stessa non risulta formulata nei termini di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ma di insufficienza della motivazione (senza dire che il fatto dedotto, e cioè la conoscenza del rapporto di locazione fra la società (OMISSIS) e la G.M.L., è privo di decisività ai fini dell’integrazione della fattispecie legale della certezza dell’anteriorità della formazione del documento). La censura è inoltre priva di decisività in quanto non risulta impugnata la statuizione di mancanza dei presupposti della compensazione giudiziale per essere stata esclusa l’esistenza del credito opposto da sentenza passata in cosa giudicata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697, 1602 e 1571 c.c., nonchè omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Espone la ricorrente che, avendo la F. acquistato in sede fallimentare solo una parte dell’immobile condotto in locazione dalla G.M.L., quest’ultima era obbligata a corrispondere parte del canone all’acquirente della restante parte e che con riferimento alla quota di competenza della F. era stata effettuata offerta reale rifiutata dalla locatrice. Lamenta che la sentenza era priva di motivazione al riguardo.

Con la censura, da valutare esclusivamente in termini di vizio motivazionale, la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla questione relativa all’obbligo di corrispondere una parte dei canoni al proprietario della restante parte dell’immobile ed alla proposta offerta reale, ma il motivo come formulato è inammissibile perchè non vi è denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Anche in tal caso la censura è poi priva di decisività in quanto non risulta impugnata la statuizione di mancanza dei presupposti della compensazione giudiziale per essere stata esclusa l’esistenza del credito opposto da sentenza passata in cosa giudicata.”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è da provvedere sulle spese stante la mancata partecipazione della parte intimata al processo;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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