Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31568 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23385/2015 proposto da:

Unicredit Credit Management Bank spa, poi doBank spa ed ora doValue

spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale

mandataria di Arena Npl One Srl, elettivamente domiciliata in Roma

P.za B. Cairoli 6, presso lo studio dell’avvocato Piero Guido Alpa

che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata

in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Banco di Santo Spirito ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila la Regione Abruzzo, per ivi sentirla condannare quale fideiussore ai sensi della L.R. n. 31 del 1982 al pagamento della somma di Lire 1.596.537.890, oltre interessi, dovuta dalla debitrice principale Fucinortaggi Associazione Produttori Ortofrutticoli di Avezzano, in forza di scoperto su apertura di credito in conto corrente agrario agevolato.

Si è costituita la Regione, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza del 27/6/2007 il Tribunale ha respinto la domanda dell’attrice, accogliendo l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. proposta dalla Regione sul presupposto che la Banca avesse notificato tardivamente il decreto ingiuntivo solo in data 27/11/1991, dopo il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda di due mesi ai sensi dell’art. 1957 c.c., comma 3; il Tribunale ha inoltre ritenuto la decadenza della Banca anche per inosservanza dell’obbligo di continuare con diligenza le istanze giudiziarie contro il debitore principale, poichè la creditrice, limitatasi a richiedere alcuni sequestri agrari, con esito infruttuoso, non aveva ricercato attivamente altri beni immobili e macchine agricole nel patrimonio della debitrice principale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Aspra Finance s.p.a., società cessionaria del credito controverso, a cui ha resistito la Regione appellata.

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 24/9/2014 ha respinto il gravame, con il favore di spese per l’appellata.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 24/9/2015 ha proposto ricorso per cassazione UniCredit Credit Management Bank s.p.a., in cui si era fusa per incorporazione Aspra Finance, quale mandataria di Arena NPL One s.r.l., cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in blocco ricomprendente la posizione debitoria oggetto del giudizio, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 28/10/2015 ha proposto controricorso la Regione Abruzzo, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con memoria del 12/9/2019 la ricorrente ha fatto presente di aver modificato la propria denominazione sociale dapprima in doBank s.p.a. (il 30/10/2015) e poi in doValue s.p.a. (il 25/6/2019) e che in data 14/7/2017 la Fino2 Securitisation s.r.l. aveva acquistato pro soluto da Arena NPL One s.r.l., tra gli altri, il credito per cui è causa, conferendole peraltro procura in data 20/7/2017 per la loro gestione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1957 c.c., commi 2 e 3, all’art. 39, comma 3 e art. 643 c.p.c.

Nel caso, ravvisato nella fattispecie dalla Corte territoriale, in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale, ai sensi dell’art. 1957 c.c., comma 3 il termine di decadenza a carico del creditore è ridotto a soli due mesi.

La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la Banca aveva fatto valere tempestivamente le sue ragioni perchè l’obbligazione principale scadeva il 16/9/1991, come affermato dalla stessa Corte territoriale, e la Banca ha proposto istanza giudiziale contro il debitore principale Fucinortaggi il 14/11/1991, data di deposito di ricorso per decreto ingiuntivo e quindi entro il termine del 16/11/1991.

Si deve infatti ritenere, secondo la ricorrente, che l’art. 643 c.p.c., comma 3, debba essere interpretato alla luce dell’art. 39, comma 3 cit. codice, essendo sufficiente, per scongiurare una decadenza sostanziale, che la parte interessata ponga in essere, ricorrendo al giudice, le sole attività soggette al suo potere di controllo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 1944 c.c.

L’affermazione della Corte territoriale circa la presunta inosservanza da parte della Banca dell’obbligo di coltivare con diligenza le istanze giudiziarie contro il debitore principale era palesemente errata, avendo la Banca tempestivamente richiesto la concessione di un decreto ingiuntivo e dopo averlo ottenuto ne ha curato la notificazione, senza che il debitore principale si opponesse.

La ritenuta negligenza nella coltivazione delle iniziative giudiziarie era erronea.

La ricorrente osserva ulteriormente a sostegno dell’assunto che era sufficiente l’allegazione e la dimostrazione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e che la sentenza aveva indebitamente addossato alla Banca l’onere di provare fatti estintivi.

Inoltre la Corte di appello avrebbe travisato la portata dell’art. 1957 c.c., ascrivendo rilievo, ai fini della liberazione del fideiussore, al carattere diligente dell’attività del creditore garantito; per altro verso l’istanza considerata dall’art. 1957 c.c. presuppone solo l’esperimento di rimedi giudiziali a prescindere dal loro concreto esito.

Ancora erroneo sarebbe stato da parte della Corte di appello estendere gli argomenti al campo delle azioni esecutive, finendo con il richiedere l’escussione integrale del patrimonio del debitore principale quale condizione essenziale per la permanenza del vincolo fideiussorio e il confondere la fattispecie con quella del beneficium excussionis ex art. 1944 c.c., comma 2.

L’esistenza di altri beni suscettibili di esecuzione, mai utilmente indicati, sarebbe poi stata meramente supposta e ritenuta verosimile.

3. I due motivi sono diretti contro le due concorrenti rationes decidendi ciascuna autonomamente capace di sorreggere la sentenza impugnata (decadenza per tardiva proposizione della domanda giudiziale e difetto di diligenza del fideiussore nel coltivare le istanze giudiziarie avverso il debitore principale).

Il Collegio ritiene preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso.

4. Il Tribunale aveva rigettato la pretesa del Banco di S.Spirito, ritenendolo decaduto dalla garanzia per inosservanza dell’obbligo di continuare con diligenza le istanze giudiziarie contro il debitore principale, poichè il creditore si era limitato a richiedere alcuni sequestri agrari, con esito infruttuoso, ma non aveva ricercato attivamente altri beni immobili e macchine agricole che verosimilmente dovevano trovarsi nel patrimonio della debitrice principale.

4.1. L’appellante aveva contrapposto a tale valutazione il fatto che la Banca creditrice aveva ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo e aveva poi proposto varie istanze di sequestro dei prodotti di Fucinortaggi e varie azioni esecutive presso i soci, il tutto con esito negativo.

Secondo la Corte di appello il motivo di gravame era inammissibile ex art. 342 c.p.c., perchè non aveva criticato specificamente la motivazione addotta dal Tribunale contrapponendole idonee argomentazioni capaci di demolirne il fondamento giuridico.

4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè il ricorrente attribuisce alla Corte di appello la motivazione del Tribunale e sfoga contro di essa le proprie censure di violazione e falsa applicazione di legge, travisandone il reale tenore, meramente processuale, con cui la Corte di appello aveva stigmatizzato l’inconferenza e l’aspecificità del motivo di appello dispiegato sul punto.

La ricorrente avrebbe invece dovuto dimostrare di aver proposto uno specifico motivo di appello, diversamente da quanto affermato dalla Corte abruzzese, e non già l’erroneità della decisione di primo grado.

5. Il primo motivo, rivolto contro la prima delle due concorrenti rationes decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di interesse a causa dell’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, rivolto contro la seconda ratio decidendi: pertanto cade l’interesse della ricorrente al primo motivo poichè la pronuncia impugnata è sorretta adeguatamente dalla sua seconda alternativa e autosufficiente motivazione, non efficacemente censurata.

Rimane quindi assorbito l’esame dell’argomentazione con cui la ricorrente invoca, in modo puntuale e pertinente, un precedente in termini di questa Corte, secondo cui che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell’azione per scongiurare la decadenza di qui all’art. 1957 c.c. è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento, non potendo porsi a carico del ricorrente il tempo impiegato dall’ufficio giudiziario per esaminare e accogliere l’istanza, senza accollargli un onere non suscettibile di adempimento con l’ordinaria diligenza (Sez. 3, n. 7502 del 20/04/2004, Rv. 572187 – 01).

3. Pertanto la decisione impugnata, sorretta da due sorretta da due concorrenti rationes decidendi, una delle quali non ammissibilmente confutata dalle argomentazioni contenute nel ricorso, merita conferma.

Le spese seguono la soccombenza, a carico della ricorrente, liquidate come dispositivo.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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