Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31566 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5791/2017 R.G. proposto da:

E.H.M., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Gabriele Perano e Prof. Vincenzo Cuffaro, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Caio Mario, n.

27;

– ricorrenti –

Contro

Groupama Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Mara

Mandrè, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Antonio Dionisi, n. 73;

– controricorrente –

e contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 1505/2016,

pubblicata il 24 agosto 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il (OMISSIS), in ora serale, E.H.M., mentre si trovava fermo con la bicicletta nella propria corsia di marcia, venne mortalmente investito dall’autovettura BMW 320 D di proprietà e condotta da M.V., assicurata contro i rischi della responsabilità civile dalla Groupama Assicurazioni S.p.A..

Nel 2012 i genitori e i fratelli della vittima, in epigrafe indicati, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cuneo, il M. e la sua compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

I convenuti si costituirono negando ogni responsabilità per l’imprevedibilità della presenza della vittima sulla strada e l’inevitabilità del sinistro.

Il tribunale rigettò la domanda avendo accertato che l’auto viaggiava nel rispetto dei limiti di velocità (70 km/h) su strada priva di illuminazione e che la bicicletta e il suo conducente non erano visibili, in quanto privi di dispositivi di segnalazione luminosa.

2. In parziale accoglimento dell’appello interposto dagli attori la Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha escluso che dagli atti emergesse la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, e cioè che il sinistro fosse stato causato “dalla sola condotta della vittima, non evitabile con l’adozione di idonee manovre di emergenza”, e ha attribuito a quest’ultima solo un concorso di colpa, sia pure in misura maggiore (60%) rispetto a quella ascrivibile al conducente del veicolo investitore (40%).

Nei limiti di tale percentuale ha quindi liquidato il danno non patrimoniale dedotto da ciascuno degli attori, dichiaratamente applicando, per ciascuno di essi, l’importo minimo indicato dall’ultima tabella del Tribunale di Milano, a sua volta ridotto del 25%, in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

3. Avverso tale decisione i predetti propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste Groupama Assicurazioni S.p.A., depositando controricorso.

M.V. non svolge difese nella presente sede.

I ricorrenti e la controricorrente Groupama Ass.ni S.p.A. hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, in data 7/11/2018, dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del predetto giudizio, secondo quanto del resto espressamente richiesto da entrambe le parti.

2. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Compensa integralmente le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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