Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31564 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22525-2016 proposto da:

CARROZZERIA ESTENSE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore T.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO ZANDOLIN giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA LANA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2016 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata

il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha chiesto

per l’accoglimento del ricorso proposto da CARROZZERIA ESTENSE

S.R.L., per quanto di ragione, con particolare riferimento al primo

ed al terzo motivo di doglianza.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2013 Carrozzeria Estense s.r.l., in qualità di cessionario del credito risarcitorio del danno subito dall’autoveicolo di proprietà del cedente il credito a seguito di sinistro stradale con altro veicolo, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Este Axa Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 2.274,67. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Carrozzeria Estense s.r.l.. Con sentenza di data 20 aprile 2016 il Tribunale di Rovigo rigettò l’appello.

Osservò il Tribunale che ricorreva la nullità della cessione ai sensi dell’art. 1418 c.c. trattandosi di operazione creditoria a vantaggio del cedente (sotto forma di anticipazione dei costi della riparazione) verso un’utilità futura del cessionario (sotto forma di acquisto del credito risarcitorio), e dunque di operazione di finanziamento riservata ai soli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo di cui all’art. 106 TUB, e che si poteva agevolmente presumere, come ritenuto dal Giudice di Pace, “anche solo dall’utilizzazione, bene evincibile dall’analisi dell’atto di cessione, da parte dell’appellante di moduli all’uopo prestampati che tale attività di anticipo dei costi delle riparazione verso il corrispettivo del credito risarcitorio fosse svolta abitualmente e in via professionale, anche solo come forma di servizio “aggiuntivo” per il cliente. Aggiunse, pur essendo assorbente la mancanza di prova dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 106, che nell’atto di cessione “non si menziona il credito vantato dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa (Axa), bensì il credito maturato nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia di assicurazione”, sicchè condivisibile era la sentenza di primo grado anche per il profilo dell’inopponibilità della cessione all’appellata.

Ha proposto ricorso per cassazione Carrozzeria Estense s.r.l. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 c.c., art. 106 TUB e D.M. n. 53 del 2015, art. 2ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’attività di concessione di credito è qualificata come attività di finanziamento solo quando avvenga a titolo oneroso, come si evince dal D.M. n. 53 del 2015, art. 2 mentre nel caso di specie l’accordo sulla cessione di credito è avvenuto a titolo gratuito, essendosi limitata Carrozzeria Estense alla riparazione del veicolo ed a farsi carico con la cessione del credito di ogni attività necessaria al recupero delle somme dovute senza ricavare alcun vantaggio economico, e che per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 52 del 2012) il credito da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione.

Il motivo è infondato. La censura è fondata sul richiamo di disposizione regolamentare non vigente all’epoca del fatto. Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, comma 3, rinvia ad un decreto ministeriale per la specificazione del contenuto dell’attività di concessione di finanziamento. All’epoca del fatto vigeva il D.M. n. 29 del 2009 che all’art. 3 definiva l’attività di concessione di finanziamento come quella attività connessa, fra l’altro, con l’acquisto di credito. Il successivo D.M. n. 53 del 2015 ha abrogato il richiamato regolamento, introducendo la nozione di “acquisto di credito a titolo oneroso”. Trattasi di disposizione sopravvenuta al fatto (l’atto di citazione è stato notificato in data 12 luglio 2013) e dunque non applicabile al caso di specie.

Per il resto va osservato che non viene in rilievo la questione se legittimamente sia stato ceduto il credito derivante da sinistro stradale al carrozziere incaricato della riparazione dell’auto danneggiato (per Cass. 13 maggio 2009, n. 11095 e 13 marzo 2012, n. 3965 sulla base di tale cessione il cessionario è legittimato ad agire nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore), avendo il giudice di merito accertato l’esistenza di una “attività di concessione di finanziamento” nei confronti del pubblico che è questione di fatto, come affermato per analoga vicenda da Cass. 19 dicembre 2017 n. 30378, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti della denuncia del vizio motivazionale (il quale peraltro nel caso di specie soffrirebbe dei limiti di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c..).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e art. 106 TUB, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, anzichè fondare la presunzione su una pluralità di elementi presuntivi (come richiesto da Cass. n. 26311 del 2008), il giudice di appello ha presunto sulla base dell’unico indizio rappresentato dall’utilizzo di un unico modello prestampato l’esistenza dello svolgimento di attività in forma abituale e professionale.

Il motivo è infondato. Secondo l’indirizzo maggioritario e più recente di questa Corte, preferibile a quello assolutamente minoritario richiamato nel motivo, in tema di presunzioni semplici gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. 11 settembre 2007, n. 19088; 29 luglio 2009, n. 17574; 15 gennaio 2014, n. 656; 22 dicembre 2017, n. 30803; 24 maggio 2018, n. 129719).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1263 e 1363 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che al cessionario competono le stesse azioni che avrebbe potuto proporre il cedente, ivi compresa l’azione di risarcimento diretto di cui all’art. 149 cod. assicurazioni.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla responsabilità del danneggiante nel sinistro stradale, evincibile dal modello CID sottoscritto da entrambi i conducenti, nonchè sulle istanze istruttorie proposte.

Il mancato accoglimento dei precedenti motivi determina l’assorbimento dei motivi in discorso: il terzo motivo è assorbito dal mancato accoglimento della censura relativa all’accertamento che non di puntuale atto di cessione si è trattato, ma di attività in forma abituale e professionale, come tale ricadente nel regime di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106; il quarto motivo è assorbito dal mancato accoglimento della censura relativa alla nullità della cessione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso, con assorbimento degli ultimi due motivi. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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