Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31563 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27737/2015 proposto da:

Banco Popolare Soc. Coop., quale incorporante la Banca Popolare di

Novara s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Pietra n. 26, presso

lo studio dell’avvocato Buldo Elisabetta (c/o M&M Consulting

s.r.l.), rappresentata e difesa dall’avvocato Baratta Andrea, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.I., L.M., B.E., L.O.,

C.S., gli ultimi tre quali eredi di Ca.Fl., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Regina Margherita n. 27, presso lo

studio dell’avvocato Sales Isaia, rappresentati e difesi

dall’avvocato Castaldi Filippo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 78/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La società Della Corte Farmaceutici di L.O. e R. snc, quale debitrice principale nonchè L.R., L.I., L.M.R. e Ca.Fl., quali fideiussori, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, Banca popolare di Novara scarl per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal predetto Tribunale, in favore di quest’ultima per il pagamento, dell’importo di Lire 524.917.909 per scoperto di c/c e sconto titoli.

A supporto delle proprie ragioni, gli ingiunti deducevano l’inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre i termini di cui all’art. 644 c.p.c., l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’erroneità del calcolo degli importi richiesti, la non debenza degli interessi convenzionali dopo la chiusura del conto, nonchè la nullità del contratto di sconto in quanto non concluso in forma scritta ed ancora l’illegittimità del decreto ingiuntivo reso nei confronti dei fideiussori per difetto di richiesta di condanna.

La causa, interrotta per il fallimento della società, veniva riassunta da L.I., L.M.R. e Ca.Fl. nei confronti della banca, ma per la mancata notifica del ricorso in riassunzione al fallimento della società debitrice e a L.R., il giudice di primo grado disponeva prima la separazione delle cause e successivamente dichiarava l’inefficacia del decreto opposto, ex art. 644 c.p.c., e rigettava la domanda di condanna a carico di L.I., L.M.R. e Ca.Fl..

Il Banco Popolare di Verona e Novara scrl (quale società incorporante, oggi Banco Popolare soc. coop.), proponeva gravame chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o in subordine l’emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. a carico degli appellati, per il pagamento della stessa somma portata dal decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello rigettava l’appello principale della banca e accoglieva l’appello incidentale degli appellati, avverso la compensazione integrale delle spese operata dal giudice di primo grado.

A supporto dei propri assunti, in via principale, la Corte distrettuale confermava la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo, per tardività della notifica, ex art. 644 c.p.c., in quanto, la riapertura dei termini per una notifica mai tentata dalla banca, non era, in ogni caso, consentita, per l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici che si riscontra in ogni caso di previsione legislativa di termini perentori, anche nel caso in cui la mancata notifica nei termini sia dipesa da fatto non imputabile al creditore, in quanto, il disposto dell’art. 184 bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c) è diretta a ripristinare la regolarità del contraddittorio già instaurato dalle parti, mentre, per quanto concerne il decreto ingiuntivo non notificato, la soluzione scelta dal legislatore ha tenuto conto del fatto che lo svantaggio subito dal ricorrente per la perdita della tutela anticipata può essere superato con la riproposizione della domanda, come espressamente previsto, dall’ultima parte dell’art. 644 c.p.c. La Corte d’appello rigettava nel merito e per il resto gli altri motivi di censura (v. sentenza impugnata).

Banco popolare Soc. Coop., ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, mentre, L.I., L.M. e gli eredi di Ca.Fl. resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, la Banca deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia il vizio di omesso esame di un “fatto storico” evincibile ex actis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, la Corte territoriale non aveva ritenuto l’art. 153 c.p.c. (a norma del quale, chi dimostra di essere incorso in decadenze per causa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimesso in termini) applicabile a tutti i termini processuali, ivi compreso quello di cui all’art. 644 c.p.c., alla luce del fatto non imputabile e documentato (mediante attestazione della cancelleria) di essersi trovato nell’impossibilità di notificare tempestivamente il decreto ingiuntivo, in quanto, l’originale era stato smarrito nella fase di registrazione dello stesso.

Con il secondo motivo, la banca deduce il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., che ha comportato un esame non corretto nel merito delle valutazioni e dell’art. 1362 c.c. (rectius art. 1367 c.c.), in relazione al principio di conservazione degli atti giuridici, nonchè dell’art. 2697 c.c. che regola l’onus probandi, nonchè omissione dell’esame di un fatto storico, evincibile ex actis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la banca non avesse mai chiesto la condanna dei fideiussori, neppure nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza che ciò, fosse stato oggetto di esplicita eccezione da parte delle controparti.

Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del primo, in quanto va confermato l’assunto della Corte d’appello secondo cui la banca non ha mai richiesto espressamente la condanna dei fideiussori ma solo quella della società, e ciò risulta, in primo luogo, dalle richieste in sede di originario ricorso per decreto ingiuntivo (svolte solo nei confronti della società), e, poi, dall’esame dei successivi atti a partire dalla sede del giudizio di opposizione, dove di fronte alla contestazioni dei fideiussori che il decreto ingiuntivo era stato adottato nei loro confronti senza una espressa richiesta da parte della banca, quest’ultima non aveva ritenuto di proporre alcuna specifica difesa, concludendo solo e genericamente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto (al cospetto di ciò, la mera notifica ai fideiussori del decreto ingiuntivo non costituisce sicuro indice della volontà di chiedere anche la loro condanna al pagamento, perchè resta un elemento incerto e ambiguo).

Pertanto la banca, nonostante le varie occasioni processuali in cui avrebbe potuto specificare nei confronti di quali altri soggetti era rivolta la sua pretesa, ha, invece, ritenuto di lasciare equivoca la domanda e pertanto deve ritenersi che la stessa sia stata proposta nei soli confronti della società. Ne consegue che la preliminare questione posta con il primo motivo di censura sulla tardività o meno della notifica del decreto ingiuntivo, diventa irrilevante per carenza d’interesse a sollevarla, da qui, l’assorbimento del motivo, come sopra indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il secondo motivo di ricorso con assorbimento del primo.

Condanna la banca ricorrente a pagare a L.I., L.M. ed a Bo.El., L.O. e C.S., gli ultimi tre quali eredi di Ca.Fl., le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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