Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31562 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17433-2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, quale società incorporante UNICREDIT REAL ESTATE

S.C.P.A. SPA in persona dei Procuratori speciali ANTONIO SERAFINO DI

PAOLO e ROBERTO MARIA MINNITI, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 30, presso lo studio dell’avvocato ROSELLA RADOCCHIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA

PIERETTI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2037/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;

udito l’Avvocato GIORGIO D’ALESSIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene impugnata da Ruggero B. con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e con ricorso per revocazione, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la sentenza in data 27.1.2017 n. 2037 di questa Corte con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dal predetto B. avverso la decisione della Corte d’appello di Roma, in data 6.3.2013 n. 845, confermativa della decisione di prime cure di rigetto della domanda di risarcimento danni conseguenti alla ritardata restituzione dell’immobile locato ad uso diverso dal B. a Capitalia Solutions s.p.a. (in seguito UNICREDIT Business Integrated Solutions -UBIS- S.C. p.a.).

La Corte Suprema, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto infondato il “quinto motivo” del ricorso (con il quale si deduceva la inesistenza di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 114 c.p.c.), rilevando che la Corte distrettuale aveva esternato le ragioni su cui era fondata la decisione (avendo il Giudice di merito ritenuto non conducente quale prova del danno da perdita di lucro cessante – il preliminare stipulato dal B. con la COIS s.r.l., qualificandolo come mera proposta contrattuale, tuttavia priva dei caratteri della serietà e vincolatività); quanti al “primo motivo” di ricorso (violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346), la Corte di legittimità, pur ritenendolo fondato (in quanto la nullità comminata dalla norma in caso di omessa registrazione, doveva essere riferita al solo contratto definitivo di locazione e non anche al preliminare), lo aveva reputato inidoneo a determinare la cassazione della sentenza di appello, in quanto il ricorrente – con gli altri motivi – aveva investito soltanto una delle due “rationes decidendi” della sentenza di appello, quella secondo cui la “proposta” non era assistita da serietà, omettendo di impugnare anche l’altra, secondo cui -anche a riconoscere vincolatività alla “proposta” – difettava la prova che COIS s.r.l. avesse inteso recedere dalla trattativa a causa del ritardo nel rilascio dell’immobile da parte della precedente società locataria.

Il ricorso è stato notificato a “UNICREDIT Real Estate s.p.a. (già Capitalia Solutions s.p.a. CF (OMISSIS))”, in forma telematica ex lege n. 53 del /1994, all’indirizzo PEC dell’avv. Rosella Radocchia, difensore di UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C.p.a. che era stata parte nel giudizio di legittimità definito con la sentenza revocanda.

Ha resistito con controricorso UNICREDIT s.p.a. (società incorporante UNICREDIT Real Estate S.C. p.a. a seguito atto di fusione a rogito Notaio S. di (OMISSIS)), eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e depositando memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questioni pregiudiziali,

Risulta, dalla sentenza n. 2037/2017 della Sez. 3 civile della Corte Suprema di cassazione, che parte processuale del giudizio era UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C. p.a. costituitasi in persona del dott. Sc.Ma. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Rosella Radocchia. Dalla stessa sentenza di legittimità, nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, emerge che B.R. aveva agito per il risarcimento del danno da ritardo nella restituzione dell’immobile locato ex art. 1591 c.c. nei confronti di UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C. p.a. “già Capitalia Solutions s.p.a.”, quest’ultima essendo la società che aveva stipulato quale locataria con il B. il contratto di locazione.

Il procuratore del ricorrente, con atto notificato in data 5.10.2017 all’avv. Radocchia, ha comunicato la produzione ex art. 372 c.p.c. di un nuovo documento concernente visura camerale della CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi da cui risulta che alla società UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C. p.a. corrisponde il CF (OMISSIS) che era stato indicato anche nella relata di notifica del ricorso, però associato alla diversa società indicata come “UNICREDIT Real Estate s.p.a. (già Capitalia Solutions s.p.a. CF (OMISSIS))” cui era stata diretta la notifica.

Nel controricorso (pag. 3) si afferma che, sia nel giudizio in grado di appello, che nel giudizio di legittimità, si era costituita UNICREDIT Business Integrated Solutions s.c. p. quale “cessionaria del ramo di azienda “Servizi Generali Immobiliari”..” della società cedente UNICREDIT s.p.a. (CF (OMISSIS)) ed incorporante UNICREDIT Real Estate s.p.a..

Tanto premesso, il Collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa possa essere decisa con la pronuncia di inammissibilità dei motivi del ricorso straordinario e del ricorso per revocazione, in quanto questione di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente la eccezione pregiudiziale che rimane assorbita per difetto di interesse (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

La verifica pregiudiziale non spiega infatti alcuna rilevanza neppure in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio. Ed infatti, incontestata la alterità soggettiva delle società, diversi essendo i codici fiscali di UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C. p.a. e di UNICREDIT s.p.a., l’eventuale accertamento del perfezionamento della notifica del ricorso effettuata dal difensore del ricorrente nei confronti del legittimo contraddittore UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C. p.a., non elimina l’errore identificativo comunque compiuto nella relata di notifica diretta ad altro soggetto, UNICREDIT Real Estate s.p.a. incorporato in UNICREDIT s.p.a., e che pertanto ha indotto tale soggetto a costituirsi nel presente giudizio di legittimità per difendersi contestando la propria legittimazione passiva.

Esame del motivo di ricorso straordinario art. 111 Cost., comma 7.

Con l’unico motivo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 3, avendo la Corte di legittimità pronunciato la inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, rilevando di ufficio la omessa impugnazione di autonoma “ratio decidendi” senza aver previamente instaurato il contraddittorio su tale specifica questione.

Indipendentemente dalla assoluta infondatezza del motivo che intende qualificare come autonoma “questione” (di rito), rilevata ex officio, da sottoporre sempre e comunque previamente al contraddittorio delle parti, quella che altro non è che il naturale risultato dell’esercizio dell’attività di giudizio, demandata alla Corte di legittimità, in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità della impugnazione (le questioni attinenti alla ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione non possono mai considerarsi per antonomasia “nuove” e non possono mai dare luogo a sentenza “a sorpresa”, atteso che è lo stesso ricorrente che, sottoponendo alla Corte le censure mosse alla sentenza impugnata, viene a richiedere la previa verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso alla stregua dei parametri di legge contenuti nell’art. 366 c.p.c.), osserva il Collegio che in via pregiudiziale va dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, proposto avverso una sentenza della Corte Suprema di cassazione.

La Costituzione ha affidato alla Corte di legittimità il controllo finale di legalità del processo, attribuendo alla parte il diritto di sottoporre tutte le sentenze ed i provvedimenti ad esse assimilati quanto ai caratteri della decisorietà e definitività, al sindacato della Corte di cassazione, ove ritenuti affetti da violazione di legge. Consegue che “il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento garantito dall’art. 24 Cost., comma 2, sarebbe gravemente offeso se l’errore di fatto, Così come descritto nell’art. 395, n. 4 (del c.p.c.), non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia” (cfr. Corte cost. sentenza 30.1.1986 n. 17), non potendo ravvisarsi limitazioni al rimedio revocatorio in relazione al tipo di vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c. sul quale è caduto l’errore, dovendo in ogni caso applicarsi l’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 “per l’analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio” (cfr. Corte cost. sentenza 31.1.1991 n. 36).

La norma costituzionale, in quanto diretta a disciplinare un rimedio impugnatorio che, se pure caratterizzato da elementi di specialità, opera pur sempre nel processo, deve trovare un coordinamento sia con il “principio di effettività” delle decisioni giudiziarie, che rinviene il suo fondamento nell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost., comma 1, sia con gli stessi principi informatori dell’attività giurisdizionale individuati dal comma 1 (“giusto processo”) e dal comma 2 (“ragionevole durata”) del medesimo art. 111 Cost.

Il rimedio impugnatorio di cui All’art. 111 Cost., comma 7 è stato, pertanto, definito “straordinario”, in quanto predisposto dalla legge per colmare eventuali lacune dell’ordinamento giuridico, laddove sia espressamente esclusa la impugnabilità, con ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c., della sentenza o del provvedimento analogo. In tal senso il Legislatore costituzionale ha inteso porre la verifica di legittimità come termine ultimo del controllo di legalità del processo (quale dispositivo apprestato in funzione di una decisione sul merito della lite che attribuisca la tutela al diritto – recte all’interesse sostanziale giuridicamente rilevante – di colui che ha ragione), ritenendo esauriti con tale verifica i “rimedi”, accordati alle parti, che possano rimettere in discussione le questioni decise dal Giudice, contemperando in tal modo le esigenze di (auto)correzione degli eventuali errori prodotti dal sistema, con la esigenza di garantire – attraverso la efficacia di giudicato della sentenza – la stabilità delle situazioni giuridiche accertate giudizialmente, contribuendo ad assicurare la “certezza del diritto”.

Pertanto, sottoposta la causa all’esame della Corte di legittimità, tale giudizio non può che esitare -quale effetto tipizzato- nell’alternativa tra il passaggio in giudicato o la rimessione in discussione della decisione di merito. Essendo già chiamata la Corte Suprema – quale organo della nomofilachia – a verificare, con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c., che il processo si sia svolto in conformità alla legge e che la decisione sia stata assunta secondo diritto, ne segue che un nuovo giudizio -introdotto con il rimedio impugnatorio “straordinario” – volto a reiterare la stessa verifica nei confronti della sentenza di legittimità, non può trovare giustificazione nella logica del sistema, in quanto tale soluzione, legittimando l’esperimento di detto rimedio tendenzialmente all’infinito (non essendo dato individuare alcuna sentenza di legittimità resa su ricorso straordinario che non potrebbe a sua volta essere nuovamente impugnata con tale rimedio), verrebbe a fondarsi su di una ragione antitetica a quella, perseguita dall’ordinamento costituzionale, della intangibilità del giudicato e cioè della stabilità della regola di diritto affermata dal Giudice in relazione al caso concreto: la impugnazione ex art. 111 Cost., comma 7, delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione altererebbe il meccanismo di coordinamento-bilanciamento tra le indicate esigenze contrapposte, venendo a confliggere con gli altri valori costituzionali posti a presidio dell’esercizio dell’attività giurisdizionale (vedi Corte cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 8592 del 06/04/2018).

Ciò non vuol dire che anche le sentenze della Corte Suprema possano incorrere in “errori di diritto” o “di fatto”: ma se, quanto alla prima ipotesi, i rimedi impugnatori trovano il limite invalicabile predetto, quanto alla seconda ipotesi, invece, il Legislatore -sollecitato sul punto dal Giudice delle Leggi – ha ritenuto di intervenire ed apprestare uno specifico rimedio all’ “errore di percezione o di svista”, estendendo alle sentenze di mera legittimità della Corte, ex art. 384 c.p.c., comma 1, la impugnazione revocatoria per “errore sul fatto” ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) (cfr. art. 391 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 353 del 1990), ed alle sentenze della Corte che decidono sul merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, anche la impugnazione revocatoria per gli altri casi ex art. 395 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 6, nonchè la impugnazione per opposizione di terzo (art. 391 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006).

Tale scelta limitativa – al solo errore sul fatto – del mezzo revocatorio, in quanto ricadente nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità del Legislatore e non incompatibile con le norme ed i principi costituzionali, non è suscettibile di sindacato, essendo stata, ripetutamente, dichiarata manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) in base all’affermazione, condivisa dal Collegio, secondo cui, l’attuale quadro delle norme sulle impugnazioni assicura pienamente i diritti di difesa ed il diritto al giusto processo, apprestando incondizionata possibilità dì ricorso ordinario e straordinario ad una Corte di legittimità attributaria della funzione di decidere in via definitiva sulle controversie assicurando, nel contempo, l’omogenea interpretazione delle norme, mentre l’esigenza di chiusura dei mezzi di gravame con l’esperimento del ricorso per cassazione è sicuramente una necessità immanente ad ogni sistema processuale, atta a giustificare l’inimpugnabilità – per errore di diritto – delle sentenze della Corte stessa, qual che sia il grado di esattezza della sua decisione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 04/09/1999; id. Sez. U -, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018). Ed è stato ancora puntualizzato che la disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o dì valutazione – non viola il diritto dell’Unione Europea in quanto “il diritto comunitario – mentre, per un verso, riconosce la necessità che “le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione” e ciò “al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia” (cfr. C.G. 3.9.2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, intervenuta su questione pregiudiziale proposta proprio da questa Corte, e, altresì, C.G. 30.9.2003, in causa 0-224/01, Kobler; C.G. 16.3.2006, in causa C – 234/04, Kapferer) – per l’altro, s’ispira al criterio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, così rimettendo le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio alle disposizioni dell’ordinamento giuridico interno di detti Stati (cfr. Cass. 25320/10)” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013).

In conformità a tali arresti è stata ritenuta inammissibile la impugnazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. delle sentenze della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016) e la deduzione del vizio revocatorio per contrasto con precedente giudicato ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5), non espressamente esteso dalla norma di cui all’art. 391 bis c.p.c. alla impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte Suprema (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10867 del 30/04/2008 che ha ribadito come nella specie debba ravvisarsi una “scelta discrezionale del legislatore – non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale – condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale”), rimanendo in conseguenza esclusa la impugnabilità delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione in esito al giudizio di revocazione sulle proprie sentenze, tanto con un ulteriore mezzo revocatorio, stante la espressa previsione dell’art. 403 c.p.c., quanto con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio quando l’ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 5055 del 09/03/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 5294 del 06/03/2014; id. Sez. 2, Ordinanza n. 21019 del 18/10/2016; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 8592 del 06/04/2018).

Esame dei motivi del ricorso per revocazione.

Venendo all’esame dei motivi del ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. si osserva quanto segue.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore di percezione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), in ordine alla esistenza di un fatto che è incontrovertibilmente escluso invece dalla stessa sentenza oggetto di revocazione.

Il motivo è inammissibile risolvendosi l'”errore sul fatto” – secondo quanto è dato comprendere dalla esposizione della censura – nella erronea qualificazione della fattispecie negoziale come mero “atto di proposta” anzichè come “contratto preliminare”, da cui il ricorrente farebbe derivare la conseguenza dell’avere ritenuto, la Corte di legittimità, erroneamente dovuta dal locatore la prova del nesso di causalità tra il recesso della promissaria conduttrice COIS s.r.l. e la perdita del lucro cessante determinata dalla ritardata consegna dell’immobile da parte della precedente società locataria.

E’ appena il caso di osservare come per consolidato orientamento giurisprudenziale l'”errore di fatto”, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 561 del 10/08/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 28/06/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 05/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 4295 del 01/03/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 8295 del 20/04/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 21830 del 10/11/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 03/02/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 2425 del 03/02/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 25376 del 29/11/2006).

L’errore revocatorio, pertanto, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.

Orbene la qualificazione giuridica delle dichiarazioni scritte contenute nel documento prodotto in giudizio, è attività eminentemente di giudizio, includendo la valutazione della riconducibilità degli effetti giuridici previsti da una norma di diritto al contenuto dichiarativo del documento: ne segue che l’eventuale errore di qualificazione giuridica di un atto di manifestazione di volontà, (la asserita “degradazione del contratto a mera proposta”) integra esclusivamente un errore valutativo e dunque un “errore di diritto”, e non una errata supposizione della esistenza di un fatto che è invece ritenuto incontrovertibilmente inesistente, o viceversa.

Non ricade neppure nel vizio revocatorio in questione la deduzione della errata interpretazione, da parte della Corte di cassazione, della motivazione della sentenza della Corte d’appello o del terzo motivo di ricorso per cassazione.

Sostiene il ricorrente che la Corte di legittimità aveva erroneamente ritenuto che il Giudice di merito, indipendentemente dalla “serietà della proposta”, avesse fondato il decisum sulla autonoma “ratio decidendi” del difetto di prova del nesso di derivazione causale del danno, in quanto, una volta accolto il primo motivo di ricorso ordinario per cassazione (escludendo l’assoggettabilità del contratto preliminare ad obbligo di registrazione, e dunque dando rilievo a tale fattispecie contrattuale), avrebbe dovuto, invece, necessariamente accogliere il terzo motivo di ricorso ordinario per cassazione che investiva anche la statuizione sul nesso di causalità, in considerazione dei vincoli assunti con il preliminare e desumibili dagli altri documenti prodotti.

Anche tale profilo di censura è inammissibile: non è infatti idonea ad integrare l’errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (cfr. Corte cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8615 del 03/04/2017 -con riferimento alla errata valutazione dei motivi di ricorso-; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3760 del 15/02/2018).

Con il secondo motivo di ricorso per revocazione si deduce l’omesso esame di prove documentali, “con conseguente” erronea supposizione della inesistenza dei fatti rappresentati da documenti (contratto preliminare, corrispondenza intercorsa tra il B. e COIS s.r.l.).

Il motivo è palesemente inammissibile laddove viene a confondere l’esame e la valutazione delle risultanze probatorie (assoggettabile al sindacato di legittimità nei circoscritti limiti della verifica del vizio descritto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con l’errore percettivo sulla esistenza od inesistenza di un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio, determinando una indebita sovrapposizione tra il vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e l’errore sul fatto ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) (vedi Corte cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 3200 del 07/02/2017).

Occorre al riguardo ribadire che l’errore percettivo revocabile non è ravvisabile nella sentenza della Corte di Cassazione, rispetto alla quale il ricorrente deduca l'”omesso esame” di motivi di censura o di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia di tipici “errores in judicando”, sotto il profilo della asserita erroneità del “giudizio di fatto” (in cui si estrinseca il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Corte cass. Sez. L, Ordinanza n. 3365 del 11/02/2009).

In conclusione il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, ed il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. debbono entrambi essere dichiarati inammissibili, ed il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7 ed il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c..

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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