Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31560 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10528-2017 proposto da:

M.M., in qualità di erede costituito di M.A.,

domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DI

BAIA, DAVID FURIA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC.COOP. A RL, in persona del Procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22 presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 627/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Perugia con la sentenza impugnata accogliendo l’appello proposto da M.M., quale erede di M.A. – ha parzialmente riformato la sentenza 1324/2/2015 del Tribunale di quella città e, per l’effetto, ha condannato il dr. G.C. al risarcimento del danno in favore dell’attore.

2. Era accaduto che il Tribunale di Perugia, su istanza del dott. G.C., aveva emesso decreto n. 441/2006 con il quale aveva ingiunto ad M.A., già paziente del dr. G., il pagamento dell’importo di Euro 16.190,00, dovuto a titolo di compenso per opera professionale svolta nel 2006.

Nel gennaio 2007 M.A. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, del quale aveva richiesto la revoca, deducendo che: a partire dal mese di settembre 2005, si era sottoposto a cure odontoiatriche per applicazione/sostituzione di protesi presso lo Studio del dr. G.C. in (OMISSIS); quest’ultimo gli aveva presentato un conto (di Euro 14.870,00, poi scontato ad Euro 12.500,00), che aveva regolarmente pagato; insorte difficoltà nella masticazione, era ritornato dall’odontoiatra, il quale aveva cercato di porvi rimedio anche mediante la sostituzione nelle protesi secondarie degli elementi in porcellana precedentemente applicati con degli elementi in resina; persistendo le difficoltà, era venuta meno la sua fiducia nel professionista, che gli aveva chiesto l’ulteriore importo di Euro 16.190 (quale corrispettivo per le eseguite prestazioni odontoiatriche di recupero) ed aveva proposto accertamento tecnico preventivo; in pendenza del procedimento per ATP, il dr. G., nonostante il pregresso pagamento, gli aveva notificato il decreto ingiuntivo per detto complessivo importo di Euro 16.190,00. Tanto esposto in fatto, M.A. aveva chiesto accertarsi che nulla era da lui dovuto al dr. G. e revocarsi il decreto opposto; e, in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi risolto il contratto d’opera professionale con restituzione dell’importo pagato di Euro 12.500, nonchè accertarsi la responsabilità professionale del dr. G., con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno nella misura di Euro 49.551,81 (di cui Euro 12.500,00 per danno biologico di natura psichiatrica) ovvero in subordine nella minor somma ritenuta di giustizia.

Il dr. G. si era costituito, resistendo alla domanda proposta dal M., della quale aveva chiesto il rigetto, sostenendo che: il M. gli aveva richiesto l’impianto di nuove protesi in sostituzione di quelle già presenti nel cavo orale; le prestazioni erano state da lui effettuate ed era stato a lui versato dal M. un acconto di Euro 13.000,00; nessun appunto poteva essere a lui mosso in quanto non aveva potuto completare la terapia per l’unilaterale decisione del paziente di interromperla. In via subordinata parte opposta aveva richiesto la chiamata in causa del terzo, Duomo Assicurazione spa, per essere manlevata di tutto quanto fosse stato eventualmente tenuto a pagare.

Anche la compagnia si era costituita nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza della domanda attorea (senza nulla eccepire in ordine alla chiamata in causa).

La causa era stata istruita mediante ctu medico psichiatrica (ad opera del dr. S.G.) e mediante ctu medico legale (ad opera del dr. P.), diretta ad accertare la correttezza dei trattamenti medici e l’adeguatezza delle metodiche impiegate, oltre che mediante acquisizione dell’Atp (che, però, non avrebbe potuto essere opposto al terzo chiamato in quanto non vi aveva partecipato).

Nel corso del giudizio di primo grado era deceduto M.A. e si era costituito il figlio-erede, M.M., odierno ricorrente per l’appunto.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria, con la menzionata sentenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, aveva dichiarato che il contratto intercorso tra le parti era risolto e nessuna somma era dovuta dal M. al G., ed aveva condannato il dr. G. al pagamento – in via solidale con la Duomo Unione Assicurazione s.p.a. ed in favore di M.M., quale erede dell’originario opponente – della somma di Euro 69,65, oltre accessori, pari a 15 giorni di inabilità temporanea nella misura del 10%, nonchè alla restituzione della somma di Euro 13 mila, oltre accessori, compensando le spese processuali per la metà tra l’opponente e l’opposto e per l’intero tra l’opponente e la compagnia chiamata in causa, nonchè compensando per la metà le spese di ctu.

Il giudice di primo grado, in punto di an debeatur, aveva osservato che: la domanda del M. era risultata provata sulla base delle conclusioni offerte dal ctu dr. P. circa i diversi errori intervenuti nella progettazione della protesi e la mancata capacità del professionista di intervenire in modo efficace a risolvere i problemi del paziente; mentre, in punto di quantum debeatur, aveva escluso il danno morale, in quanto non provato, ed aveva accolto, in favore del subentrato erede dell’originario attore, la domanda di restituzione della somma di Euro 13.000,00 per effetto dell’inadempimento contrattuale, senza manleva da parte dell’Assicurazione.

M.M., quale erede di A., aveva proposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, contestando l’ammissione della ctu medico legale (disposta nel corso del giudizio di primo grado sul presupposto che al procedimento di atp ante causam non aveva partecipato la Duomo Assicurazioni); la mancata pronuncia sulla sua eccezione di nullità della ctu; l’accoglimento da parte del giudicante delle conclusioni rassegnate dal ctu nominato; la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria da lui proposta in relazione al danno patrimoniale (rappresentato dalle somme necessarie per la sostituzione delle protesi male eseguite e per il ripristino del cavo orale, nonchè dalle spese vive documentate); il mancato accoglimento delle conclusioni del c.t.u. psichiatrico dr. S.; la disposta compensazione, parziale o totale, delle spese di causa; la mancata pronuncia sulle spese di a.t.p. ante causam. Tanto dedotto, l’appellante aveva concluso chiedendo che, in parziale riforma di detta sentenza: fosse accertata e dichiarata l’inutilizzabilità/nullità della ctu dr. P.; fosse accertata e dichiarata la validità ed efficacia ai fini del decidere della Perizia dei dott.ri F.F. e M.P., resa in esito all’ATP; fosse condannato, per l’effetto, il dr. G. al pagamento della somma di Euro 37.609,96 (di cui: Euro 5.700,00 a titolo di danno patrimoniale per la sostituzione delle protesi male eseguite; Euro 6.331,14 per rimborso delle spese vive; Euro 6.480,00 per inabilità temporanea, detratto l’importo già corrisposto dì Euro 69,65; Euro 19.098,82 per risarcimento del danno di natura psichica), con interessi e rivalutazione monetaria dal 2.8.2006 al saldo; fossero condannati gli appellati a rifondergli le spese (di ATP e del giudizio di primo grado; delle ctu ante e in corso di causa; nonchè quelle del secondo grado di giudizio).

Nel giudizio di appello si era costituita la società Cattolica di assicurazione coop. a r.l., quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Duomo Assicurazioni (poi incorporata in Tua Assicurazioni), chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza 23/672016, svoltasi davanti alla Corte territoriale, le parti costituite avevano rassegnato le rispettive conclusioni. In particolare il procuratore della Società Assicuratrice aveva dedotto che il dr. G. non si era costituito in appello e, pertanto, non era stata da lui riproposta la domanda di garanzia (già proposta nel giudizio di primo grado).

E la Corte di appello con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, parzialmente riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha condannato il dr. G.C. al risarcimento del danno in favore dell’attore.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale presenta ricorso M.M., quale erede costituito di fu M.A., denunciando:

– con il primo e con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna del dr. G. al pagamento in suo favore della somma di Euro 6.480,00 per inabilità temporanea subita dal padre in conseguenza delle prestazioni odontoiatriche mal eseguite dal dr. G.; rileva che i ctu nominati in sede di atp avevano escluso la sussistenza di un danno biologico permanente, ma non avevano escluso l’esistenza di detto danno da inabilità temporanea (conseguente all’esecuzione dì protesi errate ed alla necessità di rifacimenti protesici), demandandone anzi al giudice di merito la quantificazione equitativa;

– sempre con il secondo motivo ed ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna del dr. G. alla rifusione in suo favore delle spese legali del procedimento di atp ante causam, che era stato promosso dall’attore ed era stato istruito dinanzi al competente Tribunale di Spoleto;

– con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame del fatto decisivo e controverso con travisamento della prova documentale relativa alle spese di cui aveva chiesto il rimborso; sostiene che la Corte di appello di Perugia, travisando le prove documentali da lui prodotte, aveva rigettato la richiesta – da lui formulata, sempre quale erede del padre A. – di condanna del dr. G. al rimborso di tutte le spese vive sopportate a causa ed in conseguenza delle prestazioni odontoiatriche mal eseguite da quest’ultimo; deduce che dette spese (quali le spese sostenute per contrastare in via stragiudiziale le infondate richieste di pagamento del dr. G.; per accertare sempre in via stragiudiziale e cautelativa la responsabilità del dr. G.; per il pagamento dei ctu e dei propri consulenti di parte nel procedimento per atp, nonchè per il pagamento dei propri consulenti di parte nell’ambito della ctu P. disposta nel corso del giudizio di primo grado) sono ulteriori e diverse da quelle necessarie per emendare la situazione scaturita dalle errate prestazioni del dr. G. ed ammontano ad Euro 6.334,14;

– con il quarto motivo, di nuovo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria (per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili) in punto di danno psichiatrico; sostiene che la Corte di appello di Perugia, incorrendo nel vizio denunciato, ha illegittimamente rigettato la richiesta di risarcimento del danno di natura psichiatrica, da lui formulata quale erede del padre M.A. sulla base della perizia del ctu dr. S.G., che paveva ritenuto sussistente “un danno morale di natura psichica quantificabile in modo complessivo nella misura di 8 punti percentuali”; lamenta che la Corte territoriale non ha indicato in motivazione sulla base di quali criteri probatori e/o competenze e cognizioni proprie aveva ritenuto non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra il danno psichico subito dal padre ed il cattivo trattamento odontoiatrico effettuato dal dr. G.;

– con il quinto ed ultimo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; sostiene che la Corte territoriale, in violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., lo aveva condannato alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti della società cattolica di assicurazione coop a.r.l. sul falso ed errato presupposto che lui aveva citato, per il giudizio di appello, anche la compagnia Assicuratrice Tua assicurazioni (poi, società cattolica di assicurazioni) senza formulare specifiche domande di merito nei suoi confronti; deduce che il soggetto che intende impugnare una sentenza emessa in procedimento nel quale vi sia stata una chiamata in garanzia è sempre tenuto a citare nel giudizio di appello anche il terzo chiamato in garanzia, a prescindere dalla proposizione di domande nei confronti di quest’ultimo; osserva che la compagnia, a seguito della chiamata in manleva effettuata in primo grado dal dr. G., si era costituita formulando sempre e soltanto (anche nel giudizio di appello, nel quale il dr. G. era rimasto contumace) contestazioni sulla fondatezza della sua domanda risarcitoria.

4. Resiste con controricorso la Cattolica di Assicurazione, soc. coop. a r.l.

Nessuna attività difensiva viene svolta dal dr. G.C..

In vista dell’odierna adunanza deposita memoria il M., contestando il controricorso ed insistendo nell’accoglimento del ricorso.

Deposita altresì foglio di deduzioni e nota spese la compagnia assicuratrice.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Come è noto, gli atti introduttivi di un qualsiasi giudizio impugnatorio sono diretti non soltanto ad instaurare il contraddittorio, ma anche per l’appunto ad introdurre un nuovo giudizio su una decisione giurisdizionale che – per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice, funzionalmente superiore, solo entro termini perentori prestabiliti dal legislatore, sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice dell’impugnazione.

E’ parimenti noto che al presente giudizio non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, commi 1-4 conv. con modificazioni in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. mod., non si applicano al giudizio di legittimità; ma si applicano le norme processuali, che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica (i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa).

Orbene, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente, ai fini della procedibilità del ricorso, depositare “copia autentica” della sentenza impugnata corredata di relata di notificazione.

E la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo più volte di precisare che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche – come per l’appunto si verifica nella specie per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 – 01).

Nel caso di specie, risultando notificata a mezzo posta certificata la sentenza impugnata, manca agli atti, per come direttamente rilevato dal Collegio, la documentazione relativa alla notifica via PEC e la relativa attestazione di conformità.

Occorre ribadire che, come per l’appunto precisato dalla Sez. 6 (nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte) nella sopra richiamata ordinanza, è necessaria l’autenticazione del messaggio p.e.c., perchè solo da detto messaggio si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario; ed è altresì necessaria l’autenticazione dei suoi due allegati (sentenza impugnata autenticata dall’avvocato che ha provveduto alla notifica e relazione della notificazione a mezzo PEC), in quanto soltanto così si adempie a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

D’altronde, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato (il 4 maggio 2017, con notifica richiesta il precedente 19 aprile) oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza (30 dicembre 2016). Quindi era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 – 01).

Donde la improcedibilità del ricorso.

2. Alla improcedibilità del ricorso consegue la condanna alle spese sostenute dalla compagnia controricorrente, spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Nulla invece è dovuto, in difetto di attività difensiva, al dott. G.C..

3.Sussistono infine i presupposti di legge per il pagamento a carico di parte ricorrente dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento, in favore della compagnia Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l., delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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