Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3156 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3156 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORICA Roberta (CRC RRT 52D62 H501U) e SCHIRINZI Rita (SCH
RTI 55E62 I838B), rappresentate e difese, per procura a
margine al ricorso iscritto al R.G. n. 24493 del 2012,
dall’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio
del quale in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, sono elettivamente domiciliate;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 17293 del 2013, depositata in data
12 luglio 2013.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Corica Roberta e Schirinzi Rita nei confronti del Ministero
della giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 12 luglio 2013, n. 17293, così ha deciso:
“La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1125 in favore di
ciascuna parte oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle
spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di
merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese
generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di
legittimità, in euro 506,25 per compensi, oltre a euro
100,00 per esborsi e agli accessori di legge”;
che ricorrono le originarie ricorrenti, come rappresentate e difese nel giudizio iscritto al R.G. n. 24493 del
2012, per la correzione di errore materiale, lamentando
che la Corte di cassazione, liquidando le spese del giudizio di legittimità, ha omesso di disporne la distrazione,

Ritenuto

chiesta in ricorso, in favore del difensore antistatario
Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, e, liquidando quelle del
giudizio di merito, ha omesso di disporne la distrazione in
favore dei difensori antistatari Avvocati Ferdinando Emilio

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(_)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore delle ricorrenti, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle
spese e dei compensi, così come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta avevano formulato i difensori Avvocati Ferdinando
Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa in-

Abbate e Giovambattista Ferriolo;

dicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi

oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 17293 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei
difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari, e di quelle

come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,

del giudizio di legittimità in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;

Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese
del giudizio di merito in favore dei difensori delle ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista
Ferriolo, antistatari, e di quelle del giudizio di legittimità in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
17293 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio di merito in favore dei difensori delle
ricorrenti, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari, e di quelle del giudizio di
legittimità in favore dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”. Dispone che la correzione sia annotata sull’originale
del provvedimento.

5

che, dunque, nella sentenza n. 17293 del 2013 di questa

Così deciso in Roma,

nella camera di

consiglio della

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9

gennaio 2014.

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