Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3156 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15955-2018 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

R.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RE

TANCREDI 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PARISELLA,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1946/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

come si legge in ricorso “la sentenza la Corte d’Appello di Roma n. 1946-2018 riporta in punto di fatto testualmente quanto segue: “con atto di citazione regolarmente notificato la Vittoria Ass.ni ha proposto appello avverso la sentenza n. 668-2012 del Tribunale civile di Velletri che, in accoglimento della domanda di inadempimento ad una polizza sottoscritta dall’avvocato R.F.M. con la società appellante la condannava al pagamento della complessiva somma di Euro 60.000 oltre interessi e rivalutazione alla rifusione delle spese processuali. A fondamento del gravame riduceva la compagnia che la sentenza era ingiusta ed errata per avere ignorato con inconsistente motivazione che la Vittoria aveva fornito la prova dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla polizza stipulata con l’assicurato. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza, fossero rigettate tutte le pretese o, comunque, accertata la correttezza delle somme offerte dalla compagnia e la condanna dell’appellato alla restituzione delle somme ricevute, poichè nelle more la compagnia aveva provveduto ad eseguire la sentenza di primo grado. Si costituiva l’avvocato R.F.M. eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello perchè tardivo; nel merito il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale per il risarcimento del danno per lite temeraria. Sostituito il giudice relatore, a seguito di astensione, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione all’udienza collegiale indicata in epigrafe (29 settembre 2017)”; con la sentenza sopra indicata la Corte di Roma così provvedeva: “dichiara improponibile l’appello principale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado. Roma, 25 gennaio 2018”;

la sentenza – rileva la ricorrente – è gravemente lesiva dei diritti e degli interessi della Vittoria Ass.ni e deve essere cassata e riformata. Nella parte relativa alla sintesi del motivo, si aggiunge che la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improponibile l’appello proposto dalla Vittoria Ass.ni applicando erroneamente l’art. 329 c.p.c., “non avendo tenuto conto che al momento in cui la Vittoria Ass.ni manifestò l’intenzione di rinunziare all’impugnazione, il giudizio di appello era già pendente e che la rinuncia non è stata successivamente formalizzata dei modi previsti dalla legge (art. 306 c.p.c.), oltre che tempestivamente e legittimamente revocata per essere contestualmente sopravvenuta (tra l’intenzione e la revoca) giurisprudenza delle Sezioni Unite che legittimava la proposizione dell’appello, come sarà illustrato nel paragrafo successivo”;

avverso la decisione della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione Vittoria Ass.ni S.p.A. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso R.F.M.. Le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione l’art. 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto irretrattabile la rinunzia all’impugnazione da parte della compagnia richiamando un orientamento giurisprudenziale più risalente (Cass. n. 8940 del 19 giugno 2002) in luogo delle statuizioni più recenti, che valorizzano l’esistenza di atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronunzia, dai quali desumere l’intento di non avvalersi della impugnazione (Cass. n. 2413 del 31 gennaio 2018). Nel caso di specie, dopo avere proposto appello e istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la compagnia aveva comunicato alla controparte, in data 22 giugno 2012, l’intenzione di rinunciare all’appello, in occasione della successiva udienza del 10 luglio 2012. A seguito della decisione delle Sezioni Unite n. 10143 del 2012, però, il quadro giurisprudenziale era mutato e per tale motivo con successivo fax del 27 giugno 2012 il difensore della compagnia comunicava la revoca della decisione della stessa di rinunziare alla prosecuzione del giudizio. Sulla base di tali elementi sarebbe errata la decisione della Corte d’Appello fondata su una sorta di acquiescenza alla sentenza, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., perchè il giudizio di appello era già pendente e ciò renderebbe inconferente la giurisprudenza citata dal giudice di secondo grado;

il ricorso è improcedibile. Parte ricorrente non allega al ricorso la copia notificata della sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 27 marzo 2018. E’ in atti, nella disponibilità del collegio, solo la copia autentica di tale decisione, priva della prova della notifica che si assume avvenuta in data 29 marzo 2018. Unitamente alla memoria 27 settembre 2019 Vittoria Assicurazioni deposita oltre alla copia autentica della predetta sentenza, anche la richiesta di notifica del 29 marzo 2018 e contestuale relata di notifica, perfezionata lo stesso giorno, con la consegna nelle mani dell’incaricato al servizio dello studio legale. Ma tali adempimenti sono stati tardivamente espletati in sede di deposito della memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017). Ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie. Pertanto, il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente dichiari – come nel caso in esame – di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione la parte controricorrente. Il vizio non è sanabile con il deposito successivo; nè si applicano, siccome riferite alle notifiche telematiche qui non avutesi, successive pronunce di questa Corte;

a prescindere da ciò, il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. In effetti, il tenore dell’esposizione del fatto (pag. 2-3) e della sintesi del motivo di ricorso (pag. 4) risulta omettere: a) l’indicazione dei fatti costituivi della domanda (ad eccezione di un generico “domanda di inadempimento ad una polizza”; b) le ragioni poste a sostegno della comparsa di costituzione; c) le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; d) le ragioni della decisione di primo grado; e) quelle della sentenza impugnata ad eccezione dell’esistenza di una rinuncia non formalizzata e successivamente revocata. Lo scrutinio del motivo risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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