Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3156 del 08/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3156 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA PER CORREZIONE
ERRORE MATERIALE
sul ricorso 7095-2017 proposto da:
_\vvocato ROBERTO CARAPELLL difensore di FLAVIO VIBERTI,
Il \VI O GR( )SSARDI I \ BON I elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE
\IIC,1-11,LI, rappresentar() e difeso da sé medesimo;
– ricorrente contro
CROCE ROSSA ITALIANA 01906810583;
– intimata avverso l’ordinanza n. 4990/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
~ZONZO.
Data pubblicazione: 08/02/2018
Rilevato che:
l’avv. Roberto Carapelle, difensore di Flavio Viberti, Flavio Grossardi e
Carlo Bonelli, nel giudizio promosso davanti a questa Corte nei
confronti della Croce Rossa Italiana, conclusosi con ordinanza n. 4990
del 2017, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Croce Rossa
che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui non ha provveduto
a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale
difensore antistatario;
il ricorso è stato notificato alla Croce Rossa Italiana, in persona del suo
legale rappresentante, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che ha ritenuto di non svolgere attività difensiva;
considerato che:
per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da
Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass. 10 gennaio
2011, n. 293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437), all’omissione di
pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura
di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a
proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato
specifica richiesta in tal senso;
tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto
passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo,
riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la
notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali
esatti termini, v. Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. 22/8/2014,
n. 18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691);
nella specie, il ricorso, proposto dall’avvocato Carapelle, in proprio, è
stato notificato soltanto all’originaria controparte del giudizio di
legittimità, sicché è indispensabile, prima di ogni altra decisione,
Ric. 2017 n. 07095 sez. ML – ud. 19-12-2017
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Italiana che è stata condannata al pagamento delle spese di lite, chiede
ordinare la notifica anche alle parti rappresentate dall’avv. Carapelle,
resistenti nel giudizio di legittimità, Flavio Viberti, Flavio Grossardi e
Carlo Bonelli nel termine reputato congruo come in dispositivo e con
riserva, all’esito della verifica dell’ottemperanza del termine, di
La Corte ordina integrarsi il contraddittorio mediante notificazione del
ricorso anche a Viberti Flavio, Grossardi Flavio e Bonelli Carlo entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della
presente;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017
Il Presidente estensore
provvedere sulla chiesta correzione.