Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3156 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14155/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO del 7.4.08, depositata il 12.5.08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di I.V. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef relativo a reddito di partecipazione a società di persone, la C.T.R. Sicilia riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente.

2. Col primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione dell’art. 101 c.p.c., per mancata partecipazione al processo della società di persone, litisconsorte necessario.

La censura è fondata. Premesso infatti che nella specie si controverte in tema di reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio abbia proposto eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e, rilevata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo, la suddetta sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.P. di Agrigento.

Rilevato che la causa è stata introdotta antecedentemente alla giurisprudenza sopra citata, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Agrigento. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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