Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3156 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio r.g. 9937-2016,

sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 23/03/2016 – r.g.

7380/15, nella causa vertente tra:

FUTURA TRASPORTI 3000 SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ROSARIA COSTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALERIO CIARROCCA, giusta delega che dicesi in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE;

– convenuti non costituiti in questa fase –

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GIACALONE Giovanni, che chiede che questa S.C., in camera di

consiglio, dichiari la competenza del Giudice di Pace ed emetta le

pronunzie conseguenti per legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il tribunale di Roma, con ordinanza datata 23.3.16, ha richiesto il regolamento di competenza di ufficio sulla domanda proposta, in origine dinanzi al giudice di pace di quel capoluogo con ricorso del 29.9.14 ma a seguito di declaratoria di incompetenza con ordinanza all’esito dell’ud. 25.10.15, dalla Futura Trasporti 3000 Società cooperativa nei confronti di Equitalia Sud spa e di Roma Capitale in relazione a dodici avvisi di intimazione di pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, per un valore complessivo di almeno Euro 65.501,47.

2.- Al riguardo, il tribunale rileva come, in base al combinato disposto dell’art. 205 C.d.S. e (una volta abrogato della L. n. 689 del 1981, l’art. 22 bis) del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e ss. le opposizioni alle sanzioni amministrative siano attribuite al giudice di pace senza alcun limite di competenza di valore, neppure derogabile ai sensi degli artt. 10 cpv. e 104 c.p.c. nell’ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, tale regola operando limitatamente ai criteri di competenza per valore; ed estendendosi la conclusione anche alle opposizioni ad esecuzioni fondate su cartelle per la riscossione dei crediti da sanzioni di tal fatta.

3.- L’opponente ha aderito, con memoria depositata ai sensi dell’art. 47 c.p.c., alla prospettazione del tribunale.

4.- Dal canto suo, il Pubblico Ministero, con requisitoria dep. il 19.9.16, chiede la declaratoria della competenza del giudice di pace, dovendo ribadirsi che, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore, tanto che:

– l’opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l’ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all’inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 2 e art. 104 c.p.c., di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore (Cass. n. 6463/2011, ord.);

– l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass. n. 15694/2005, ord.);

– il carattere di competenza funzionale per materia del giudice di pace in ordine a dette opposizioni è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva di questa S.C. (Cass n. 13351/2011, ord.; Cass. n. 24213/2011, ord.; v. anche Cass. 15382/2012, in motivazione).

5.- Ritiene il Collegio necessario assicurare continuità al consolidato orientamento per il quale le opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., alle esecuzioni per il recupero di crediti da sanzioni per violazioni al codice della strada appartengono alla competenza per materia del giudice di pace (Cass., ord. 18 febbraio 2015, n. 3283, ove ulteriori riferimenti; v. pure Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914, ovvero Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24753; di recente, sia pure relativamente alla connessa problematica delle impugnative dei preavvisi di fermi amministrativi o delle ipoteche esattoriali per i crediti aventi ad oggetto le sanzioni per infrazioni al codice della strada, v. Cass., ord. n. 9447/16 e la recentissima Cass., ord. n. 25384/16).

6.- La conclusione si conferma oggi in base al D.Lgs. 150 del 2011, artt. 6 e 7 potendosi qualificare la competenza devoluta in base ad un criterio composito, che permane prioritariamente per materia e solo in un momento logicamente successivo è connotato dall’elemento del valore: in sostanza, in considerazione prioritaria pur sempre di un oggetto della controversia – e quindi per materia – che si identifica con l’impugnazione di una pretesa sanzionatoria per violazioni al codice della strada, benchè poi occorra verificare il massimo edittale della sanzione al fine di ripartire ulteriormente la competenza, identificata in ragione di tale oggetto, in dipendenza del valore pecuniario potenziale di quella pretesa.

7.- Pertanto, reputa il Collegio necessario ribadire nella presente fattispecie il carattere funzionale e conseguentemente inderogabile della competenza per materia, combinato nella specie con il non superamento della soglia sussidiaria di valore della competenza del giudice di pace: ciò che comporta allora l’assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate con unitario atto dal debitore ingiunto, visto che ognuna delle controversie (in cui si risolve la contestazione delle singole pretese creditorie) non cessa di essere considerata, ai fini della competenza, prioritariamente in base alla materia.

8.- Infatti il cumulo potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 cpv. e 104 c.p.c., la deroga alla competenza esclusivamente quando si trattasse di competenza per valore, ma non pure in caso di competenza per materia (Cass., ord. 21 marzo 2011, n. 6463; Cass., ord. 12 marzo 2012, n. 3878), sicchè una sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace non dà luogo ad una nuova controversia per la quale torni ad essere rilevante il criterio di competenza per valore, il quale sia invece escluso per ciascuno di quelle controversie singolarmente considerate.

9.- E, correttamente dolutosi il tribunale per la negazione, ad opera del giudice di pace che gli aveva invece rimesso la controversia, della sua propria competenza per materia, il regolamento sollevato dal primo va riconosciuto ammissibile e fondato, con declaratoria della competenza (per materia) del secondo.

10.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, trattandosi di regolamento sollevato di ufficio (per tutte Cass., ord. 2 settembre 2004, n. 17657; Cass., ord. 1 aprile 2011, n. 7596), nè, non integrando esso un mezzo di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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