Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31559 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5227-2017 proposto da:

SNC DI S.G. E F.LLI, nella persona del legale

rappresentante p.t. S.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

MUSA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANO NATALIZI-ZIZZI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI SOC

COOP A RL in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MUCCIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO COLUCCI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari con la impugnata sentenza respingendo l’appello proposto dalla società Stazione di Servizio Agip di S.G. e F.lli snc – ha integralmente confermato la sentenza n. 145/2011 con la quale il Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Putignano aveva rigettato la domanda proposta dalla suddetta società nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e San Michele di Bari.

2. Era accaduto che nel maggio del 2008 la Snc Stazione di Servizio Agip di S.G. e F.lli aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Putignano la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari per sentire: a) dichiarare la responsabilità della Banca per avere acceso con la I. Trasporti srl un conto corrente con contestuale consegna di un carnet di assegni, senza effettuare i dovuti controlli che gli obblighi di legge, nonchè la diligenza professionale avrebbero richiesto; b) condannare la Banca convenuta alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 5.000, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa, agli interessi ed alla svalutazione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

A sostegno della domanda la società attorea aveva sostenuto che: nei primi giorni di dicembre 2007, I.M., proprietaria della società I. Trasporti s.r.l. con sede in (OMISSIS), aveva chiesto ed ottenuto di poter rifornire di carburante i propri camion presso l’area di servizio gestita dalla società; in corrispettivo dei suddetti rifornimenti, in data 07/12/2007 aveva ricevuto da I.M. l’assegno bancario n. (OMISSIS) di Euro 5.000,00 tratto dalla I. Trasporti s.r.l. sulla BCC di Alberobello e Sammichele di Bari; detto titolo era risultato poi insoluto, in quanto emesso successivamente alla chiusura del conto, avvenuta per recesso da parte dell’ente creditizio; detto inconveniente era ascrivibile alla negligente condotta della banca che aveva omesso di effettuare tutti gli accertamenti sulla solvibilità del nuovo cliente (la società); pur conoscendo la pregressa situazione di insolvenza del socio I.M., la BCC di Alberobello e Sammichele di Bari aveva permesso alla stessa I. l’apertura del c/c (della società) e le aveva consegnato il carnet di assegni, ingenerando nei terzi la falsa opinione che si trattasse di una società economicamente valida; a causa del comportamento tenuto dalla BCC aveva subito un danno economico pari ad Euro 5.000.

Si era costituita la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari, deducendo l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, della quale aveva chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.

In particolare, l’Istituto convenuto aveva eccepito l’erroneità della ricostruzione attorea, che equiparava la persona del socio, I.M., alla società I. Trasporti s.r.l.; aveva dedotto che non era stata la I. (in quanto priva di cariche sociali e soggetto giuridicamente distinto dalla I. Trasporti s.r.l.) ad aver acceso il c/c (peraltro, senz’apertura di credito) e, tanto meno, ad avere emesso l’assegno (operazioni queste, invece, entrambe effettuate dalla legale rappresentante della società, tale C.S.). Aveva allegato, inoltre, con riferimento al momento dell’accensione del rapporto, la documentazione attestante l’effettuazione delle visure di rito e, relativamente alla chiusura del conto, aveva esibito la richiesta, inviata alla società traente, di restituzione degli assegni non utilizzati e la segnalazione degli stessi al circuito telematico. Aveva affermato che negligenze erano ravvisabili solo nella condotta della società attrice, la quale, non essendo obbligata ad accettare un assegno bancario in pagamento della fornitura, lo aveva fatto a suo rischio e pericolo.

Il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, condannando la società attrice alla rifusione delle spese processuali.

Avverso la sentenza di primo grado era stato proposto un unico e articolato motivo di appello dalla Stazione di Servizio Agip di S.G..

Anche nel giudizio di appello si era costituita la Banca, che aveva chiesto il rigetto dell’appello.

E la Corte di appello di Bari con la impugnata sentenza ha per l’appunto rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre la società s.n.c. di S.G. e F.lli.

Resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari s.c. a r.l.

In vista dell’odierna adunanza deposita memoria la società ricorrente, che contesta che ratio decidendi nella sentenza impugnata sia stata anche l’imprudenza della società ricorrente ad accettare come mezzo di pagamento l’assegno bancario.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

Precisamente, la società snc di S.G. e Flli denuncia:

– con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: errata interpretazione ed applicazione ovvero violazione degli artt. 1175,1176 e 2043 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 5 (T.U.B.); sostiene che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha erroneamente ritenuto che la Banca aveva tenuto un comportamento corretto nella gestione dell’apertura del conto corrente bancario e, soprattutto, nel successivo rilascio di un carnet di assegni alla I. Trasporti s.r.l.; lamenta che la Corte di merito – non indicando in motivazione nessuna precisa fonte normativa e vagliando positivamente l’operato della Banca (in quanto ispirato a regole di ordinaria prudenza e diligenza) – ha evidentemente inquadrato i fatti contestati nell’ambito del combinato disposto dell’art. 1175 c.c. e art. 1176 c.c., comma 1, mentre avrebbe dovuto inquadrarli nell’ambito dell’art. 1176 c.c., comma 2, come dedotto in appello, in quanto l’attività di intermediazione creditizia, compiuta dalle banche, impone ai suoi operatori di adempiere alle funzioni espletate con la diligenza, qualificata e specifica, del bonus argentarius, che la particolare finalità perseguita riveste; richiama il principio fissato da questa Corte con sentenza n. 1865/2006, sia pure in diversa fattispecie, e sostiene che detto principio sia applicabile non soltanto in riferimento ai contratti bancari, ma anche con riferimento ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere dalla banca nell’esercizio della sua attività (al fine di evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli, comunque prevedibili, anche nei confronti dei terzi), con la conseguenza che nella specie la banca avrebbe dovuto estendere le verifiche anche agli altri soci; aggiunge che nella specie, tenuto conto delle circostanze di fatto (e in particolare del fatto che la società richiedente era stata costituita soltanto 4 mesi prima e presentava sostanziale omonimia con la Autotrasporti di I.M., soggetto che era stato protestato e diffidato qualche giorno prima, come agevolmente sarebbe risultato da una semplice visura camerale) dette verifiche avrebbero dovuto essere compiute dalla banca anche a titolo di diligenza ordinaria;

– con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in punto di mancata ammissione di mezzi istruttori; sostiene che entrambi i giudici di merito, se avessero correttamente inquadrato i fatti, avrebbero sicuramente ammesso i mezzi istruttori che erano stati tempestivamente richiesti in primo grado e riproposti in grado di appello; rileva che dall’esame dei documenti, dei quali era stata richiesta l’esibizione ex art. 210 c.p.c., nonchè dall’interrogatorio formale dei direttori e funzionari della banca convenuta, che pure era stato richiesto, sarebbe emerso che l’istituto di credito era a conoscenza della sig.ra I. e della sua “storia creditizia”, per cui sarebbe stata affermata la leggerezza con cui l’istituto aveva concesso un titolo di credito alla società dalla I. posseduta con quote pari al 95%; la mancata ammissione dei suddetti mezzi istruttori era stata riproposta davanti al giudice di appello, che, tuttavia, sul punto non si era pronunciato.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Occorre premettere che la Corte territoriale, confermando integralmente la decisione del Tribunale, ha a sua volta rigettato la domanda attorea sulla base delle seguenti argomentazioni:

– il conto corrente non era stato acceso da I.M., bensì da una società, quindi da un diverso soggetto giuridico; in via generale, non è richiesto che una banca, prima di accendere un c/c in favore di una società, faccia indagini sulla composizione del sodalizio e sulla situazione patrimoniale di tutti i soci (a maggior ragione quando, come nel caso di specie, non era stata richiesta neppure un’apertura di credito); era risultato documentalmente provato che la banca convenuta, prima di aprire il conto, aveva effettuato le consuete verifiche (e cioè la verifica CAI e la visura protesti sia sulla società che su C.S., amministratore unico e legale rappresentante della società) e che dette verifiche avevano avuto entrambe esito negativo, ragion per cui la Banca non aveva motivi per non procedere all’instaurazione del rapporto; d’altra parte, non vi erano stati ritardi della Banca nel chiudere il rapporto di c/c, in quanto l’istituto di credito, fin dal giorno 4/12/2007 (e, quindi, dal giorno immediatamente successivo al protesto dell’assegno emesso dalla società per Euro 5.754.00) era receduta dal c/c e dalla inerente convenzione di assegno ed aveva provveduto, da un lato, a richiedere alla I. Trasporti s.r.l. gli assegni non restituiti, e, dall’altro, a segnalare detti assegni al circuito telematico;

– il danno era stato causato dal comportamento imprudente della stessa società appellante, in quanto un operatore economico non può certo ignorare che il pagamento a mezzo di assegno bancario espone al rischio che lo stesso non venga onorato;

– come esattamente era stato rilevato dal tribunale con condivisibili argomentazioni, i precedenti giurisprudenziali citati dalla società attrice erano inconferenti, in quanto relativi a fattispecie del tutto diverse.

2.2. Tanto premesso, non fondato è il primo motivo.

Invero, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, ogniqualvolta la sentenza impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione in una di dette rationes decidendi rende inammissibili le censure relative all’altra ratio (o all’altre rationes), esplicitamente resa (o rese) oggetto di doglianza, in quanto dette censure, essendo divenuta definitiva la ratio non impugnata, non potrebbero comunque condurre all’annullamento della sentenza impugnata.

Tanto avviene nel caso di specie, nel quale la Corte di appello di Bari, da un lato, ha affermato la correttezza dell’operato della banca (che, prima di accendere il c/c e di rilasciare il carnet di assegni, ha operato gli accertamenti dovuti e, alla stregua delle risultanze ottenute, ha instaurato il rapporto con la I. Trasporti srl, non avendo acquisito contrari elementi di valutazione); e, dall’altro, ha testualmente osservato che: “il danno è stato causato dal comportamento imprudente della stessa appellante in quanto un operatore economico non può certo ignorare che il pagamento a mezzo di un assegno bancario espone al rischio che lo stesso non venga onorato, per cui o si accetta il pagamento con assegno da soggetto di cui si conosce la solvibilità oppure si operano i dovuti accertamenti o si richiedono le dovute garanzie”.

Dunque, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritiene la società ricorrente, è retta da una doppia ratio decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la decisione assunta.

E la società ricorrente, nel formulare i motivi sopra ripercorsi, nell’impugnare la sentenza della Corte territoriale di Bari, ha censurato la ratio fondata sull’erronea applicazione dell’art. 1176 c.c., ma non ha censurato l’ulteriore ratio, fondata sul ravvisato collegamento causale tra il danno asseritamente patito e la condotta imprudente in concreto tenuta. Indubbia è l’autonomia dei due capi: anche nel caso in cui l’istituto abbia colpevolmente acceso il conto alla società I. Trasporti srl, il danno lamentato dall’odierna società ricorrente non si sarebbe verificato se questa avesse preteso, come ben poteva fare, di essere pagata con denaro contante o con valori ad esso assimilati; e, non avendo così operato, ha realizzato una condotta omissiva, da sola idonea a provocare l’evento.

Peraltro – premesso in fatto che l’accensione del conto corrente era stato chiesto in data 13/11/2007 da tale C.S., amministratore unico e legale rappresentante della società I. Trasporti srl; e che la banca, investita della richiesta, ha effettuato la verifica CAI e la visura protesti sulla società e sull’amministratore – non è dato comprendere per quale ragione la banca, prima di accogliere la richiesta, avrebbe anche dovuto fare accertamenti sulla composizione del sodalizio e sulla situazione patrimoniale di tutti i soci (e tra questi del socio non amministratore I.M.), tanto più che nella specie non era stata richiesta alcuna apertura di credito.

2.3. Non fondato è anche il secondo motivo.

Invero, la corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha implicitamente ritenuto irrilevante ai fini della decisione le richieste istruttorie, che erano state formulate dall’odierna società ricorrente.

Ciò in quanto della società I. Trasporti srl era legale rappresentante la menzionata sig.ra C., mentre nell’ambito del sodalizio I.M. (cioè la persona dalla quale la società S. deduce di aver materialmente ricevuto il titolo in esame) non rivestiva alcuna carica sociale. E le richieste istruttorie dell’odierna società ricorrente avevano per l’appunto ad oggetto l’accertamento della storia debitoria di I.M., cioè, si ribadisce, di soggetto estraneo ai rapporti tra la Stazione di servizio Agip della snc S.G. e Fratelli e la I. Trasporti srl.

3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; e, per l’effetto, condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della Banca controricorrente, delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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