Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31559 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10754-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARA MANFREDI, FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17638/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Civita Castellana, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di Euro 900 per il periodo di dieci mesi, a decorrere dal febbraio 2010, corrispondente alla spesa sostenuta da una famiglia italiana per l’acquisto di acqua minerale, ovvero per ricorrere a metodi casalinghi di depurazione dell’acqua.

A sostegno della domanda espose di essere residente nel Comune di Corchiano (VT) e titolare di un’utenza di acqua potabile, e che nel territorio di quel Comune erano stati riscontrati livelli di arsenico nell’acqua potabile superiori alla soglia di 10 microgrammi per litro individuata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio dell’Unione Europea.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la parte convenuta al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa nella misura di Euro 500, nonchè al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 settembre 2017, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile nella fattispecie ratione temporis.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre L.M. con atto affidato ad un solo motivo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 140 del 2012 e del D.M. n. 55 del 2014 in tema di liquidazione delle spese di lite.

Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base del D.M. n. 55 del 2014; poichè, infatti, il primo grado di giudizio si era concluso nel 2013, la relativa liquidazione avrebbe dovuto essere compiuta in base al D.M. n. 140 del 2012. Oltre a ciò, la ricorrente rileva che, anche assumendo come parametro la tariffa del 2014, la liquidazione sarebbe eccessiva perchè il Tribunale, pur dichiarando di procedere in base ad una tariffa media, avrebbe in realtà applicato tariffe ben superiori (in particolare, si contesta la liquidazione di Euro 2.430 e quella di Euro 470 per compensi).

1.1. E’ opportuno premettere che questa Corte si è già pronunciata su di un ricorso identico, nella sostanza, a quello odierno, con l’ordinanza 27 agosto 2019, n. 21743, alla quale va data continuità.

Osserva il Collegio che la prima parte della censura è infondata, posto che la più recente e condivisa giurisprudenza è nel senso che in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; al contrario, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione onnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (così l’ordinanza 19 luglio 2018, n. 19181, e l’ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31884).

Deve pertanto ritenersi correttamente applicabile, nel caso di specie, la tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014, posto che il Tribunale ha riformato la sentenza del Giudice di pace.

1.2. Tanto premesso, però, l’ulteriore parte della censura è fondata.

Ed invero, si rileva che il Tribunale – oltre a liquidare le spese in modo non chiaro, poichè in dispositivo si fa riferimento ad una liquidazione “per entrambi i giudizi” e poi si richiama, in modo non comprensibile, quanto era stato liquidato in primo grado – ha comunque utilizzato parametri eccessivi. In considerazione del valore della domanda giudiziale (Euro 900) e dell’accoglimento della stessa in primo grado in misura minore (Euro 500), tenendo altresì presente la previsione del D.M. cit., art. 5 – secondo cui nei giudizi risarcitori si fa riferimento al decisum e non al disputatum – il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare lo scaglione che va da zero ad Euro 1.100, liquidando tanto per il primo che per il secondo grado una somma inferiore.

2. Il ricorso, quindi, va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione; e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando le spese di primo e secondo grado nei termini che seguono.

Deve essere riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria e trattazione, in ogni caso non eludibile, per la quale non va operata la chiesta riduzione, ben potendo farsi riferimento anche in relazione ad essa ai valori medi cui si è rifatto il Tribunale, indicando tuttavia, quest’ultimo, in relazione ad essi, compensi totali errati. Pertanto i compensi per il primo grado vanno liquidati in complessivi Euro 330,00 (Euro 65,00 per la fase di studio, Euro 65,00 per la fase introduttiva, Euro 65,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 135,00 per la fase decisionale); mentre per il secondo grado vanno liquidati in complessivi Euro 630,00 (Euro 125,00 per la fase di studio, Euro 125,00 per la fase introduttiva, Euro 190,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 190,00 per la fase decisionale), ponendo tali importi a carico dell’odierna ricorrente.

A tale esito segue la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dei difensori antistatari.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa la decisione impugnata in relazione e, decidendo nel merito, liquida a titolo di compensi, ponendo le sottoindicate somme a carico di L.M., attuale ricorrente, per il giudizio di merito svoltosi dinanzi al Giudice di pace, l’importo complessivo di Euro 330,00, e, per il giudizio di merito svoltosi dinanzi al Tribunale, l’importo complessivo di Euro 630,00; condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv. Ferdinando Emilio Abbate e Mara Manfredi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA